Articolo 13
Denuncia
(1) Il presente Accordo restera' in vigore fino alla denuncia;
ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificandone la
cessazione per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte
Contraente.
(2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento
della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.
(3) A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti
Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con
riferimento a tutte le informazioni fornite e ricevute ai sensi
dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di
ciascuna Parte e in conformita' degli obblighi di diritto
internazionale applicabili e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico Europeo
e, per quanto riguarda l'Italia, in conformita' degli obblighi
derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali, nelle lingue
italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico