(Accordo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
                              Denuncia 
 
  (1) Il presente Accordo restera'  in  vigore  fino  alla  denuncia;
ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo  notificandone  la
cessazione per iscritto  all'autorita'  competente  dell'altra  Parte
Contraente. 
  (2) Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese  successivo
alla scadenza di un periodo di tre mesi  dalla  data  di  ricevimento
della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente. 
  (3) A  seguito  della  denuncia  del  presente  Accordo,  le  Parti
Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con
riferimento a tutte le  informazioni  fornite  e  ricevute  ai  sensi
dell'Accordo stesso. 
  Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna  di
ciascuna  Parte  e  in  conformita'   degli   obblighi   di   diritto
internazionale    applicabili    e    degli    obblighi     derivanti
dall'appartenenza di entrambe le Parti allo Spazio Economico  Europeo
e, per  quanto  riguarda  l'Italia,  in  conformita'  degli  obblighi
derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Roma, il 26 febbraio 2015, in due originali,  nelle  lingue
italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente  fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico