(Accordo-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                         Imposte considerate 
 
  (1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
    a) nel Principato del Liechtenstein: 
    - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer); 
    - l'imposta sul reddito delle societa' (Ertragssteuer); 
    - le imposte societarie (Gesellschaftssteuem); 
    -     le     imposte      sulle      plusvalenze      immobiliari
(Grundstücksgewinnsteuer); 
    - l'imposta sul patrimonio (Vermödgenssteuer); 
    - l'imposta cedolare (Couponsteuer); 
    - l'imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer); 
    b) in Italia: 
    - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
    - l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); 
    - l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); 
    - l'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
    - l'imposta sulle successioni; 
    - l'imposta sulle donazioni; 
    - l'imposta sui premi assicurativi; 
    - l'imposta sulle transazioni finanziarie; 
    - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE); 
    - l'imposta  sul  valore  delle  attivita'  finanziarie  detenute
all'estero (IVAFE); 
    - le imposte sostitutive. 
  (2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta  di  natura
identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in  aggiunta
o in sostituzione delle imposte esistenti.  Il  presente  Accordo  si
applica altresi' ad ogni imposta di  natura  sostanzialmente  analoga
istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o
in sostituzione delle imposte esistenti se  le  autorita'  competenti
delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre,  le  imposte
considerate possono essere estese  o  modificate  di  comune  accordo
dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le  autorita'
competenti delle Parti  Contraenti  si  notificheranno  le  modifiche
sostanziali apportate alle imposte oggetto del  presente  Accordo  ed
alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.