Articolo 3
Imposte considerate
(1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
a) nel Principato del Liechtenstein:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer);
- l'imposta sul reddito delle societa' (Ertragssteuer);
- le imposte societarie (Gesellschaftssteuem);
- le imposte sulle plusvalenze immobiliari
(Grundstücksgewinnsteuer);
- l'imposta sul patrimonio (Vermödgenssteuer);
- l'imposta cedolare (Couponsteuer);
- l'imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer);
b) in Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
- l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- l'imposta sui premi assicurativi;
- l'imposta sulle transazioni finanziarie;
- l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- l'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute
all'estero (IVAFE);
- le imposte sostitutive.
(2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura
identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta
o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si
applica altresi' ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga
istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o
in sostituzione delle imposte esistenti se le autorita' competenti
delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte
considerate possono essere estese o modificate di comune accordo
dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorita'
competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche
sostanziali apportate alle imposte oggetto del presente Accordo ed
alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.