Articolo 4
Definizioni
(1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito
diversamente:
a) il termine "Principato del Liechtenstein", usato in senso
geografico, designa il territorio sul quale il Principato del
Liechtenstein esercita la propria sovranita';
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende
qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e'
considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in
conformita' con la propria legislazione e con il diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;
c) l'espressione "autorita' competente" designa:
aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato
del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato;
bb) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona
giuridica, un'eredita' giacente e ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica,
nonche' enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come
una persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa'
la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa
riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui
all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate
possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le
azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se
l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o
esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
g) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la
categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza
del diritto di voto e del valore della societa';
h) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa
qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma
giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento
pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento
purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel
piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal
pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano
possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal
pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono
implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di
investitori;
i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica
l'Accordo;
j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente
che richiede le informazioni;
k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente
cui viene richiesto di fornire le informazioni;
l) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle
informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie
che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le
informazioni richieste;
m) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto,
dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
n) l'espressione "questioni fiscali" designa tutte le questioni
fiscali, ivi compresi i reati tributari;
o) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali
che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente
perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente;
p) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali
definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla
loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in
altri statuti.
(2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da
parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le
autorita' competenti non convengano su un significato comune ai sensi
dell'articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad
esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte
Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi
della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul
significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre
leggi di detta Parte Contraente.