(Accordo-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                             Definizioni 
 
  (1) Ai fini del presente Accordo,  a  meno  che  non  sia  definito
diversamente: 
    a) il termine "Principato  del  Liechtenstein",  usato  in  senso
geografico,  designa  il  territorio  sul  quale  il  Principato  del
Liechtenstein esercita la propria sovranita'; 
    b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
    c) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato
del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato; 
      bb) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona
giuridica, un'eredita' giacente e ogni altra associazione di persone; 
    e) il termine "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica,
nonche' enti e destinazioni patrimoniali  speciali  considerati  come
una persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
    f) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa'
la cui principale  categoria  di  azioni  e'  quotata  in  una  Borsa
riconosciuta,  che  soddisfa   i   requisiti   sostanziali   di   cui
all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni  quotate
possano essere prontamente acquistate  o  vendute  dal  pubblico.  Le
azioni  possono  essere  acquistate  o  vendute  "dal  pubblico"   se
l'acquisto  o  la  vendita  delle  azioni  non  e'  implicitamente  o
esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; 
    g) l'espressione "principale  categoria  di  azioni"  designa  la
categoria o le categorie di azioni che rappresentano  la  maggioranza
del diritto di voto e del valore della societa'; 
    h) l'espressione "piano o fondo comune di  investimento"  designa
qualsiasi veicolo di investimento  comune,  qualunque  sia  la  forma
giuridica.  L'espressione  "piano  o  fondo  comune  di  investimento
pubblico" designa qualsiasi piano  o  fondo  comune  di  investimento
purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel
piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal
pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel  piano
possono essere prontamente  acquistate,  vendute  o  riscattate  "dal
pubblico"  se  l'acquisto,  la  vendita  o  il  riscatto   non   sono
implicitamente o esplicitamente riservati ad un  gruppo  limitato  di
investitori; 
    i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si  applica
l'Accordo; 
    j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte  Contraente
che richiede le informazioni; 
    k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente
cui viene richiesto di fornire le informazioni; 
    l)   l'espressione   "misure   connesse   alla   raccolta   delle
informazioni" designa leggi e procedure amministrative o  giudiziarie
che consentono ad una Parte  Contraente  di  ottenere  e  fornire  le
informazioni richieste; 
    m)   il   termine   "informazioni"   designa   qualsiasi   fatto,
dichiarazione o documentazione in qualunque forma; 
    n) l'espressione "questioni fiscali" designa tutte  le  questioni
fiscali, ivi compresi i reati tributari; 
    o) l'espressione "reati tributari" designa le  questioni  fiscali
che  implicano  una  condotta   intenzionale   che   sia   penalmente
perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente; 
    p) l'espressione "diritto penale" designa tutte le  leggi  penali
definite tali dalla legislazione  nazionale  indipendentemente  dalla
loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice  penale  o  in
altri statuti. 
  (2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da
parte di una Parte Contraente, le espressioni  ivi  non  definite,  a
meno che il contesto non richieda una diversa  interpretazione  o  le
autorita' competenti non convengano su un significato comune ai sensi
dell'articolo 10 del presente Accordo, hanno il  significato  che  ad
esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta  Parte
Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito  ai  sensi
della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente  sul
significato attribuito alle stesse  espressioni  ai  sensi  di  altre
leggi di detta Parte Contraente.