Articolo 5
Scambio di informazioni su richiesta
(1) L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a
fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le
finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate
indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o
meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il
comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della
legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto
comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.
(2) Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della
Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare
la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure
rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla
Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte
interpellata possa, in quel momento, non necessitare di dette
informazioni ai propri fini fiscali.
(3) Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della
Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata
fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura
consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
(4) Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorita'
competenti, in conformita' ai termini del presente Accordo, abbiano
l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta:
a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti
finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di agente o
fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva
di societa' di capitali, societa' di persone e altre persone,
comprese le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste
persone in una catena della proprieta'; e,
aa) nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le
informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel
piano;
bb) nel caso dei trust, le informazioni su disponenti,
fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che
esercita il controllo effettivo sul trust;
cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica
diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le
informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga
posizione;
a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti
Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con
riferimento a societa' quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di
investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano
essere ottenute senza eccessive difficolta'.
(5) L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce per
iscritto le seguenti informazioni all'autorita' competente della
Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai
sensi del presente Accordo per dimostrare che le informazioni sono
verosimilmente rilevanti per la richiesta:
(a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine;
(b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni;
(c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che
indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera
ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
(d) la questione rilevante ai sensi della legislazione fiscale
della Parte richiedente rispetto alla quale sono richieste le
informazioni;
(e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste
siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto
il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte
interpellata;
(f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si
ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
(g) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme
alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte
richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente
di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della
legislazione o nel corso della normale prassi amministrativa della
Parte richiedente, e che la richiesta e' conforme al presente
Accordo;
(h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha
esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per
ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero
eccessive difficolta'.
(6) L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare
le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile alla Parte
richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita'
competente della Parte interpellata deve:
a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita'
competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella
richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non
sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90
giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui
incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di
fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente,
spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli
ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.