(Accordo-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
  (1) L'autorita' competente  della  Parte  interpellata  provvede  a
fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni  per  le
finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate
indipendentemente dal fatto che la  Parte  interpellata  necessiti  o
meno  di  tali  informazioni  ai  propri  fini  fiscali  o   che   il
comportamento in esame costituisca o meno un  reato  ai  sensi  della
legislazione  della  Parte  interpellata  nel  caso  in   cui   detto
comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. 
  (2) Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente  della
Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle  di  soddisfare
la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza  tutte  le  misure
rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire  alla
Parte richiedente le  informazioni  richieste,  nonostante  la  Parte
interpellata  possa,  in  quel  momento,  non  necessitare  di  dette
informazioni ai propri fini fiscali. 
  (3) Se specificamente  richiesto  dall'autorita'  competente  della
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura
consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
  (4) Ciascuna Parte Contraente assicura  che  le  proprie  autorita'
competenti, in conformita' ai termini del presente  Accordo,  abbiano
l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: 
    a)  informazioni  in  possesso  di  banche,  di  altri   istituti
finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di  agente  o
fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; 
    b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale  ed  effettiva
di societa'  di  capitali,  societa'  di  persone  e  altre  persone,
comprese le informazioni relative alla  proprieta'  su  tutte  queste
persone in una catena della proprieta'; e, 
      aa) nel caso di  piani  o  fondi  comuni  di  investimento,  le
informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o  nel
piano; 
      bb)  nel  caso  dei  trust,  le  informazioni  su   disponenti,
fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni  altra  persona  fisica  che
esercita il controllo effettivo sul trust; 
      cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica
diversa  da  un  trust  (ad   esempio,   fondazione,   Anstalt),   le
informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga
posizione; 
a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti
Contraenti di ottenere o fornire informazioni  sulla  proprieta'  con
riferimento a societa' quotate in Borsa o a piani o fondi  comuni  di
investimento pubblici, a meno  che  dette  informazioni  non  possano
essere ottenute senza eccessive difficolta'. 
  (5) L'autorita' competente della  Parte  richiedente  fornisce  per
iscritto le  seguenti  informazioni  all'autorita'  competente  della
Parte interpellata quando effettua una richiesta di  informazioni  ai
sensi del presente Accordo per dimostrare che  le  informazioni  sono
verosimilmente rilevanti per la richiesta: 
    (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
    (b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni; 
    (c) una dichiarazione relativa alle  informazioni  richieste  che
indichi la natura e la forma in cui  la  Parte  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; 
    (d) la questione rilevante ai sensi  della  legislazione  fiscale
della  Parte  richiedente  rispetto  alla  quale  sono  richieste  le
informazioni; 
    (e) le ragioni per cui si ritiene che le  informazioni  richieste
siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso  o  sotto
il  controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione   della   Parte
interpellata; 
    (f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo  delle  persone  che  si
ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; 
    (g) una dichiarazione attestante che  la  richiesta  e'  conforme
alla  legislazione  e  alle   prassi   amministrative   della   Parte
richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita'  competente
di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai  sensi  della
legislazione o nel corso della normale  prassi  amministrativa  della
Parte richiedente,  e  che  la  richiesta  e'  conforme  al  presente
Accordo; 
    (h) una dichiarazione attestante  che  la  Parte  richiedente  ha
esaurito tutti i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per
ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che  comporterebbero
eccessive difficolta'. 
  (6) L'autorita' competente della Parte interpellata deve  inoltrare
le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile  alla  Parte
richiedente.  Per  garantire  una  sollecita  risposta,   l'autorita'
competente della Parte interpellata deve: 
    a) confermare per iscritto all'autorita' competente  della  Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare  all'autorita'
competente della  Parte  richiedente  eventuali  incompletezze  nella
richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
    b) qualora l'autorita' competente della  Parte  interpellata  non
sia stata in grado di ottenere e fornire  le  informazioni  entro  90
giorni dal ricevimento della  richiesta,  compreso  il  caso  in  cui
incontri ostacoli  nel  fornire  le  informazioni  o  si  rifiuti  di
fornirle,  deve  immediatamente  informare  la   Parte   richiedente,
spiegando le ragioni della propria impossibilita',  la  natura  degli
ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.