(Accordo-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                    Verifiche fiscali all'estero 
 
  (1) Con ragionevole anticipo, la Parte  richiedente  puo'  chiedere
alla   Parte   interpellata   di   consentire   che    rappresentanti
dell'autorita'  competente  della  Parte  richiedente   entrino   nel
territorio  della  Parte  interpellata  per  interrogare  persone  ed
esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche  o
di altre persone  interessate.  L'autorita'  competente  della  Parte
interpellata deve notificare  all'autorita'  competente  della  Parte
richiedente l'ora e il luogo dell'incontro  con  le  persone  fisiche
interessate. 
  (2) Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente,
l'autorita' competente della Parte interpellata puo'  consentire  che
rappresentanti  dell'autorita'  competente  della  Parte  richiedente
siano presenti durante la fase appropriata di  una  verifica  fiscale
nella Parte interpellata. 
  (3)  Se  la  richiesta  di  cui  al  paragrafo  2  viene   accolta,
l'autorita' competente  della  Parte  interpellata  che  effettua  la
verifica  deve,  nel   piu'   breve   tempo   possibile,   notificare
all'autorita' competente della Parte richiedente  l'ora  e  il  luogo
della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad  effettuare
la verifica e le procedure e  le  condizioni  richieste  dalla  Parte
interpellata per lo svolgimento della verifica.  Tutte  le  decisioni
relative allo svolgimento della verifica  fiscale  sono  prese  dalla
Parte interpellata che conduce la verifica.