Articolo 6
Verifiche fiscali all'estero
(1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere
alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti
dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel
territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed
esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o
di altre persone interessate. L'autorita' competente della Parte
interpellata deve notificare all'autorita' competente della Parte
richiedente l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche
interessate.
(2) Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente,
l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che
rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente
siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale
nella Parte interpellata.
(3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta,
l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la
verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare
all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo
della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare
la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte
interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni
relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla
Parte interpellata che conduce la verifica.