Articolo 7
Possibilita' di rifiutare una richiesta
(1) L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare
una richiesta della Parte richiedente se
a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo e, in
particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 5;
oppure
b) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria
all'ordine pubblico della Parte interpellata.
(2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte
interpellata l'obbligo
a) di fornire informazioni soggette a legal privilege, oppure
informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione
che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano
considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il
solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure
b) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a
condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non
pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo.
(3) Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a
motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la
richiesta e' oggetto di controversia.
(4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere e fornire
informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base
alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi
amministrativa in risposta ad una valida richiesta avanzata in
analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente
Accordo.
(5) La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di
informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte
richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una
disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o
di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una
discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata
rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse
circostanze.