(Accordo-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
               Possibilita' di rifiutare una richiesta 
 
  (1) L'autorita' competente della Parte interpellata puo'  rifiutare
una richiesta della Parte richiedente se 
    a) la richiesta  non  e'  conforme  al  presente  Accordo  e,  in
particolare, se non sono soddisfatti  i  requisiti  dell'articolo  5;
oppure 
    b) la divulgazione  delle  informazioni  richieste  e'  contraria
all'ordine pubblico della Parte interpellata. 
  (2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte
interpellata l'obbligo 
    a) di fornire informazioni soggette  a  legal  privilege,  oppure
informazioni  che  potrebbero  rivelare   un   segreto   commerciale,
industriale, professionale o un processo  commerciale,  a  condizione
che le informazioni di cui all'articolo 5,  paragrafo  4,  non  siano
considerate come un siffatto segreto o processo  commerciale  per  il
solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure 
    b)  di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria  legislazione  e  alle  proprie  prassi   amministrative,   a
condizione che  la  disposizione  del  presente  sotto-paragrafo  non
pregiudichi  gli  obblighi  di  una   Parte   contraente   ai   sensi
dell'articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo. 
  (3) Una richiesta di  informazioni  non  puo'  essere  rifiutata  a
motivo del fatto  che  la  pretesa  fiscale  da  cui  si  origina  la
richiesta e' oggetto di controversia. 
  (4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di  ottenere  e  fornire
informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere  in  base
alla propria legislazione o nel corso della  propria  normale  prassi
amministrativa in  risposta  ad  una  valida  richiesta  avanzata  in
analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi  del  presente
Accordo. 
  (5)  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  una   richiesta   di
informazioni  se  le  informazioni   sono   richieste   dalla   Parte
richiedente   per   l'amministrazione   o   l'applicazione   di   una
disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o
di  qualunque  obbligo   ad   essa   relativo,   che   comporti   una
discriminazione ai danni di un  nazionale  della  Parte  interpellata
rispetto  ad  un  nazionale  della  Parte  richiedente  nelle  stesse
circostanze.