(Accordo-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                            Riservatezza 
 
  (1) Tutte  le  informazioni  fornite  e  ricevute  dalle  autorita'
competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete. 
  (2) Tali  informazioni  possono  essere  comunicate  soltanto  alle
persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi  amministrativi)
delle  Parti  Contraenti  che  trattano  le   finalita'   specificate
all'articolo 1, e  possono  essere  utilizzate  da  dette  persone  o
autorita'  soltanto  per  tali  finalita'.  Per  tali  finalita'   le
informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche
o nei giudizi. 
  (3) Tali informazioni non possono essere utilizzate  per  finalita'
diverse da quelle indicate all'articolo 1  se  non  previo  esplicito
consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. 
  (4) Le informazioni ricevute ai  sensi  del  presente  Accordo  non
devono essere comunicate a nessun altro Stato o  territorio  che  non
sia Parte del presente  Accordo  se  non  previo  esplicito  consenso
scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. 
  (5)  I  dati  personali  possono  essere  trasmessi  nella   misura
necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e
fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.