Articolo 8
Riservatezza
(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita'
competenti delle Parti Contraenti sono tenute segrete.
(2) Tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle
persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi)
delle Parti Contraenti che trattano le finalita' specificate
all'articolo 1, e possono essere utilizzate da dette persone o
autorita' soltanto per tali finalita'. Per tali finalita' le
informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche
o nei giudizi.
(3) Tali informazioni non possono essere utilizzate per finalita'
diverse da quelle indicate all'articolo 1 se non previo esplicito
consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
(4) Le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo non
devono essere comunicate a nessun altro Stato o territorio che non
sia Parte del presente Accordo se non previo esplicito consenso
scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.
(5) I dati personali possono essere trasmessi nella misura
necessaria all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e
fatte salve le disposizioni di legge della Parte che li fornisce.