Articolo 9
Costi
(1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni sono a
carico della Parte interpellata. I costi straordinari sostenuti per
fornire le informazioni sono a carico della Parte richiedente. Le
autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con
riguardo al presente articolo, ed in particolare l'autorita'
competente della Parte interpellata consultera' l'autorita'
competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per
fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano
significativi.
(2) I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese
amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata
per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate
dalla Parte richiedente.