(Accordo-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                                Costi 
 
  (1) I costi ordinari sostenuti per fornire le informazioni  sono  a
carico della Parte interpellata. I costi straordinari  sostenuti  per
fornire le informazioni sono a carico  della  Parte  richiedente.  Le
autorita' competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con
riguardo  al  presente  articolo,  ed  in   particolare   l'autorita'
competente   della   Parte   interpellata   consultera'   l'autorita'
competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per
fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano
significativi. 
  (2)  I  'costi  straordinari'  non  comprendono  le  normali  spese
amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata
per esaminare e rispondere alle  richieste  di  informazioni  inviate
dalla Parte richiedente.