(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO 
          SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE 
 
 
                             Articolo 1 
            Oggetto e Ambito di applicazione dell'Accordo 
 
  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  Contraenti   si   prestano
assistenza  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  verosimilmente
rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi  interne
delle  Parti  Contraenti  relativamente  alle  imposte  oggetto   del
presente  Accordo,  Tali  informazioni  comprendono  le  informazioni
verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento  e  la
riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti  fiscali  e
le  relative  misure  di  esecuzione  oppure  per  le  indagini  o  i
procedimenti per reati  tributari.  Le  informazioni  sono  scambiate
conformemente  alle  disposizioni  del  presente   Accordo   e   sono
considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure
di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi  o  dalla  prassi
amministrativa della Parte  interpellata  restano  applicabili  nella
misura  in  cui  essi  non  impediscano  o  posticipino,  in  maniera
indebita, l'effettivo scambio di informazioni.