Articolo 11 Procedura Amichevole 1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo. 4. Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.