(Accordo-art. 11)
                             Articolo 11 
                        Procedura Amichevole 
 
  1. Qualora sorgano difficolta' o  dubbi  tra  le  Parti  Contraenti
circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo,  le  autorita'
competenti faranno del loro meglio  per  risolvere  la  questione  di
comune accordo. 
  2. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono  decidere
di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli  Articoli
5 e 6. 
  3.  Le  autorita'  competenti  delle   Parti   Contraenti   possono
comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo
ai sensi del presente Articolo. 
  4. Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita'  di
risoluzione delle controversie.