(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
                         Disposizioni varie 
 
  1. La doppia imposizione  sui  redditi  sara'  elimitata  nel  modo
seguente: 
 
   a) per quanto  concerne  l'Italia,  se  un  residente  dell'Italia
possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l'Italia,
nel  calcolare   le   proprie   imposte   sui   redditi   specificate
nell'Articolo 3 del  presente  Accordo,  puo'  includere  nella  base
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. 
  In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle  imposte  cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Monaco,  ma  l'ammontare   della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  L'imposta sui redditi pagata in  Monaco  per  la  quale  spetta  la
deduzione e' solo  quella  pro-rata  corrispondente  alla  parte  del
reddito estero che concorre alla formazione del reddito  complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito
venga  assoggettato  in  Italia  ad  imposizione   mediante   imposta
sostitutiva o ritenuta a titolo di  imposta,  ovvero  ad  imposizione
sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  di
imposta,  anche  su  richiesta  del  contribuente,  ai  sensi   della
legislazione italiana. 
   b) Per quanto concerne Monaco, se un residente  di  Monaco  riceve
redditi che, in virtu' delle disposizioni del presente Accordo,  sono
imponibili in Italia, Monaco accorda una deduzione  dall'imposta  sui
redditi di detto residente per un ammontare pari  all'imposta  pagata
in Italia a condizione che tale deduzione non ecceda la  quota  parte
di imposta sul reddito,  calcolata  prima  della  deduzione,  che  e'
attribuibile al reddito percepito in Italia. 
 
  2. Quando una persona fisica e'  residente  di  entrambe  le  Parti
Contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
 
   a) detta persona e' considerata residente solo della  Parte  nella
quale dispone di un'abitazione permanente;  quando  essa  dispone  di
un'abitazione  permanente  in  entrambe  le  Parti,  e'   considerata
residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali  ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
   b) se non si puo' determinare la Parte nella quale  detta  persona
ha il suo centro degli interessi vitali, o se la medesima non dispone
di  un'abitazione  permanente  in  alcuna  delle   Parti,   essa   e'
considerata residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente; 
   c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe  le  Parti,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuna  di  esse,  essa  e'
considerata  residente  solo  della   Parte   della   quale   ha   la
nazionalita'; 
   d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambe le Parti, o  se
non ha la nazionalita' di alcuna di  esse,  le  autorita'  competenti
delle Parti risolvono la questione di comune accordo. In mancanza  di
tale  accordo,  ciascuna  Parte   Contraente   applica   la   propria
legislazione nazionale per determinare la residenza di detta persona.