Denuncia 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente. 3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell'Accordo stesso. Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformita' degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l'Italia, in conformita' degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo, Per il Governo della Repubblica Italiana del Principato di Monaco, l'Ambasciatore d'Italia il Ministro degli Affari Esteri nel Principato di Monaco, e della Cooperazione, Antonio Morabito Gilles Tonelli (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico