(Denuncia)
                              Denuncia 
 
  1.   Ciascuna   Parte   Contraente   puo'   denunciare    l'Accordo
notificandone la cessazione tramite i canali  diplomatici  o  tramite
lettera all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
  2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo
alla scadenza di un periodo di sei mesi  dalla  data  di  ricevimento
della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente. 
  3.  A  seguito  della  denuncia  del  presente  Accordo,  le  Parti
Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con
riferimento a tutte le informazioni ottenute  ai  sensi  dell'Accordo
stesso. 
  Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna  di
ciascuna  Parte  e  in  conformita'   degli   obblighi   di   diritto
internazionale  applicabili  e,  per  quanto  riguarda  l'Italia,  in
conformita'  degli  obblighi   derivanti   dalla   sua   appartenenza
all'Unione Europea. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Monaco il 2 marzo 2015,  in  due  originali,  nelle  lingue
italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo inglese. 
    

       Per il Governo,                          Per il Governo
 della Repubblica Italiana                del Principato di Monaco,
  l'Ambasciatore d'Italia             il Ministro degli Affari Esteri
 nel Principato di Monaco,                  e della Cooperazione,
     Antonio Morabito                          Gilles Tonelli
          (Firma)                                  (Firma)

    
              Parte di provvedimento in formato grafico