Articolo 3 Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia, - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); - l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); - l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - le imposte sostitutive; b) in Monaco, - l'imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche; - l'imposta sugli utili delle societa'; - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - l'imposta sui trasferimenti; - le accise. 2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica, ivi comprese le imposte locali, istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorita' competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.