(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
                         Imposte considerate 
 
  1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
  a) in Italia, 
   - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
   - l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); 
   - l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); 
   - l'imposta sulle successioni; 
   - l'imposta sulle donazioni; 
   - le imposte sostitutive; 
  b) in Monaco, 
   - l'imposta sugli utili  dei  redditi  commerciali  delle  persone
fisiche; 
   - l'imposta sugli utili delle societa'; 
   - l'imposta sulle successioni; 
   - l'imposta sulle donazioni; 
   - l'imposta sui trasferimenti; 
   - le accise. 
 
  2. Il presente Accordo si applica anche a ogni  imposta  di  natura
identica, ivi comprese le imposte  locali,  istituita  dopo  la  data
della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle  imposte
esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' ad ogni imposta di
natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del
presente  Accordo  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle   imposte
esistenti  se  le  autorita'  competenti   delle   Parti   Contraenti
concordano in tal senso.  Inoltre,  le  imposte  considerate  possono
essere estese o modificate di comune accordo delle  Parti  Contraenti
mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle  Parti
Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate  alle
disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse  alla  raccolta
delle informazioni previste dall'Accordo.