(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  Accordo,  a  meno  che  non  sia  definito
diversamente: 
   a) l'espressione "Parte Contraente" designa l'Italia o  Monaco,  a
seconda del contesto; 
   b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e  comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
   c) il termine "Monaco" designa il territorio, le acque interne, il
mare territoriale del Principato di Monaco, ivi compresi il  suolo  e
il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona  economica
esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali il  Principato  di
Monaco esercita diritti sovrani e giurisdizione in conformita' con le
disposizioni  di  diritto  internazionale  e  con  le  leggi   ed   i
regolamenti nazionali del Principato di Monaco; 
   d) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
      ii) in Monaco, il Ministro delle Finanze e dell'Economia, o  un
suo rappresentante autorizzato; 
   e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa'
e ogni altra associazione di persone; 
   f) il termine "societa'" designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  considerato  come  una  persona  giuridica  ai  fini
dell'imposizione; 
   g) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una  societa'
la cui principale  categoria  di  azioni  e'  quotata  in  una  Borsa
riconosciuta a  condizione  che  le  azioni  quotate  possano  essere
prontamente acquistate o vendute  dal  pubblico.  Le  azioni  possono
essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita
delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato  ad  un
gruppo limitato di investitori; 
   h) l'espressione  "principale  categoria  di  azioni"  designa  la
categoria o le categorie di azioni che rappresentano  la  maggioranza
del diritto di voto e del valore della societa'; 
   i) l'espressione  "Borsa  riconosciuta"  designa  qualsiasi  Borsa
approvata dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti; 
   j) l'espressione "piano o fondo comune  di  investimento"  designa
qualsiasi veicolo di investimento  comune,  qualunque  sia  la  forma
giuridica.  L'espressione  "piano  o  fondo  comune  di  investimento
pubblico" designa qualsiasi piano  o  fondo  comune  di  investimento
purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel
piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal
pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel  piano
possono essere prontamente  acquistate,  vendute  o  riscattate  "dal
pubblico"  se  l'acquisto,  la  vendita  o  il  riscatto   non   sono
implicitamente o esplicitamente riservati ad un  gruppo  limitato  di
investitori; 
   k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui  si  applica
l'Accordo; 
   l) l'espressione "Parte richiedente" designa la  Parte  Contraente
che richiede le informazioni; 
   m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte  Contraente
cui viene richiesto di fornire le informazioni; 
   n)   l'espressione   "misure   connesse   alla   raccolta    delle
informazioni" designa leggi e procedure amministrative o  giudiziarie
che consentono ad una Parte  Contraente  di  ottenere  e  fornire  le
informazioni richieste; 
   o)   il   termine   "informazioni"   designa   qualsiasi    fatto,
dichiarazione o documentazione in qualunque forma; 
   p) l'espressione "reati tributari" designa  le  questioni  fiscali
che  implicano  una  condotta   intenzionale   che   sia   penalmente
perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente; 
   q) l'espressione "diritto penale" designa tutte  le  leggi  penali
definite tali dalla legislazione  nazionale  indipendentemente  dalla
loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice  penale  o  in
altri statuti. 
 
  2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento  da
parte di una Parte Contraente, le espressioni  ivi  non  definite,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,  hanno
il significato che ad  esse  e'  attribuito  in  quel  momento  dalla
legislazione di detta Parte,  prevalendo  ogni  significato  ad  esse
attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile  in  detta
Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di
altre leggi di detta Parte.