Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente: a) l'espressione "Parte Contraente" designa l'Italia o Monaco, a seconda del contesto; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) il termine "Monaco" designa il territorio, le acque interne, il mare territoriale del Principato di Monaco, ivi compresi il suolo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali il Principato di Monaco esercita diritti sovrani e giurisdizione in conformita' con le disposizioni di diritto internazionale e con le leggi ed i regolamenti nazionali del Principato di Monaco; d) l'espressione "autorita' competente" designa: i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ii) in Monaco, il Ministro delle Finanze e dell'Economia, o un suo rappresentante autorizzato; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone; f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; h) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa'; i) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti; j) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori; k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; l) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni; m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni; n) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; p) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente; q) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.