(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                Scambio di Informazioni su Richiesta 
 
  1. L'autorita'  competente  della  Parte  interpellata  provvede  a
fornire su  richiesta  le  informazioni  per  le  finalita'  indicate
all'Articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate  indipendentemente
dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno  un  reato
ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in  cui
detto  comportamento  fosse  stato  posto  in  essere   nella   Parte
interpellata. 
  2. Se le informazioni in possesso dell'autorita'  competente  della
Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle  di  soddisfare
la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza  tutte  le  misure
rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire  alla
Parte richiedente le  informazioni  richieste,  nonostante  la  Parte
interpellata possa non necessitare di dette  informazioni  ai  propri
fini fiscali. 
  3. Se  specificamente  richiesto  dall'autorita'  competente  della
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura
consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
  4. Ciascuna Parte Contraente  assicura  che  le  proprie  autorita'
competenti, per le finalita' specificate all'Articolo 1 dell'Accordo,
abbiano l'autorita' di.ottenere e fornire su richiesta: 
 
   a)  informazioni  in  possesso  di  banche,  di   altri   istituti
finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di  agente  o
fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; 
   b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di
societa'  di  capitali,  societa'  di  persone,  trust,   fondazioni,
Anstalten e altre persone, comprese, nei limiti dell'Articolo  2,  le
informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in  una
catena della proprieta'; nel  caso  dei  trust,  le  informazioni  su
disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni,  le
informazioni  su  soci  fondatori,  componenti  del  consiglio  della
fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo  non  crea  un
obbligo per le Parti Contraenti di ottenere  o  fornire  informazioni
sulla proprieta' con riferimento a societa'  quotate  in  Borsa  o  a
piani o fondi comuni di  investimento  pubblici,  a  meno  che  dette
informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 
  5. L'autorita'  competente  della  Parte  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   della    Parte
interpellata quando effettua una richiesta di informazioni  ai  sensi
dell'Accordo per dimostrare che le informazioni  sono  verosimilmente
rilevanti per la richiesta: 
 
   (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
   (b) una dichiarazione relativa  alle  informazioni  richieste  che
indichi la natura e la forma in cui  la  Parte  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; 
   (c)  la  finalita'  fiscale  per  la  quale   si   richiedono   le
informazioni; 
   (d) il periodo per cui si richiedono le informazioni; 
   (e) le ragioni per cui si ritiene che  le  informazioni  richieste
siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso  o  sotto
il  controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione   della   Parte
interpellata; 
   (f) se conosciuti, il nome e  l'indirizzo  delle  persone  che  si
ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; 
   (g) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla
legislazione e alle prassi amministrative  della  Parte  richiedente,
che -  qualora  le  informazioni  richieste  fossero  presenti  nella
giurisdizione della Parte richiedente  -  l'autorita'  competente  di
quest'ultima potrebbe ottenere  dette  informazioni  ai  sensi  della
propria  legislazione  o  nel  corso  della  propria  normale  prassi
amministrativa, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; 
  (h) una  dichiarazione  attestante  che  la  Parte  richiedente  ha
esaurito tutti i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per
ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che  comporterebbero
eccessive difficolta'. 
 
  6. L'autorita' competente della Parte interpellata  deve  inoltrare
le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile  alla  Parte
richiedente.  Per  garantire  una  sollecita  risposta,   l'autorita'
competente della Parte interpellata deve: 
 
   a) confermare per iscritto all'autorita'  competente  della  Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare  all'autorita'
competente della  Parte  richiedente  eventuali  incompletezze  nella
richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; 
   b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia
stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90  giorni
dal ricevimento della richiesta, compreso il  caso  in  cui  incontri
ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di  fornirle,  deve
immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando  Ie  ragioni
della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o  le  ragioni
del proprio rifiuto.