(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                    Verifiche fiscali all'estero 
 
  1.  Una  Parte  richiedente  puo'  consentire  che   rappresentanti
dell'autorita' competente dell'altra  Parte  Contraente  entrino  nel
territorio della prima Parte per  interrogare  persone  ed  esaminare
documenti,  previo  consenso  scritto  delle   persone   interessate.
L'autorita'  competente   della   seconda   Parte   deve   notificare
all'autorita'  competente  della  prima  Parte  l'ora  e   il   luogo
dell'incontro con le persone interessate. 
  2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte  Contraente,
l'autorita' competente dell'altra Parte  Contraente  puo'  consentire
che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte  siano
presenti durante la fase appropriata di una  verifica  fiscale  nella
seconda Parte. 
  3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita'
competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve,  nel
piu'  breve  tempo  possibile,  notificare  all'autorita'  competente
dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica,  l'autorita'  o  il
funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure  e  le
condizioni richieste dalla  prima  Parte  per  lo  svolgimento  della
verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica
fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.