(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
               Possibilita' di rifiutare una richiesta 
 
  1. La Parte interpellata non ha l'obbligo  di  ottenere  o  fornire
informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere  in  base
alla   propria   legislazione   ai   fini   dell'amministrazione    o
dell'applicazione della  propria  legislazione  fiscale.  L'autorita'
competente  della  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  di  prestare
assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo. 
  2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una  Parte
Contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero  rivelare
un segreto commerciale,  industriale,  professionale  o  un  processo
commerciale.  Nonostante  quanto  precede,  le  informazioni  di  cui
all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate  come  un  siffatto
segreto o processo commerciale per il solo  fatto  che  soddisfano  i
criteri del suddetto paragrafo. 
  3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una  Parte
Contraente  l'obbligo  di  ottenere  o   fornire   informazioni   che
potrebbero rivelare comunicazioni  riservate  tra  un  cliente  e  un
procuratore  legale,  un  avvocato  o  altro  rappresentante   legale
riconosciuto qualora tali comunicazioni siano: 
 
   (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o 
   (b) fornite  per  essere  utilizzate  in  procedimenti  giudiziari
esistenti o previsti. 
 
  4.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare   una   richiesta   di
informazioni se  la  divulgazione  delle  informazioni  e'  contraria
all'ordine pubblico. 
  5. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo
del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina  la  richiesta  e'
oggetto di controversia. 
  6.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare   una   richiesta   di
informazioni  se  le  informazioni   sono   richieste   dalla   Parte
richiedente   per   l'amministrazione   o   l'applicazione   di   una
disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o
di  qualunque  obbligo   ad   essa   relativo,   che   comporti   una
discriminazione ai danni di un  nazionale  della  Parte  interpellata
rispetto  ad  un  nazionale  della  Parte  richiedente  nelle  stesse
circostanze.