(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
                            Riservatezza 
 
  Le informazioni ricevute da  una  Parte  Contraente  ai  sensi  del
presente Accordo sono tenute  segrete  e  possono  essere  comunicate
soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi  tribunali  e  organi
amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate
dell'accertamento o dalla  riscossione  delle  imposte  previste  dal
presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati
tributari concernenti tali imposte,  o  delle  decisioni  di  ricorsi
presentati per  tali  imposte.  Dette  persone  o  autorita'  possono
utilizzare  le  informazioni  solo  per  tali  fini.   Esse   possono
comunicare  le  informazioni  nei  procedimenti  giudiziari  o  nelle
sentenze. Le informazioni non possono  essere  comunicate  a  nessuna
altra persona, ente, autorita' o altra giurisdizione  se  non  previo
esplicito consenso  scritto  dell'autorita'  competente  della  Parte
interpellata.