(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
    Le  Parti  contraenti  favoriranno  la   collaborazione   tra   i
rispettivi organismi  anche  attraverso  lo  scambio  di  letteratura
pedagogica,  didattica  e  scientifica,  materiale   informativo   ed
esperti, soprattutto nel campo archivistico. bibliotecario e museale,
nonche' nel settore dell'educazione fisica e dello sport.