(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della  collaborazione
reciproca nel settore  della  gioventu',  sostenendo  lo  scambio  di
informazioni ed esperienze tra  le  autorita'  competenti  a  livello
nazionale e regionale,  tramite  la  collaborazione  nell'ambito  del
programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTU',  nonche'  tramite
il  sostegno  all'allacciamento   di'   contatti   diretti   tra   le
organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.