(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
    Gli  organi  competenti   delle   Parti   contraenti   offriranno
reciprocamente borse di studio  a  studenti  dello  Stato  dell'altra
Parte contraente,  per  studi  e  ricerche  nei  settori  considerati
prioritari dalle Parti contraenti.