(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica  e
tecnologica nei settori  che  esse,  di  comune  accordo,  riterranno
prioritari e  che  saranno  espressamente  enunciati  nei  protocolli
esecutivi del presente Accordo. 
    2. Nel settore della cooperazione scientifica e  tecnologica  tra
Istituti  scientifici,  Centri  di  ricerca,  Universita'  ed   altre
Istituzioni  a  livello  universitario  dei  due  Stati,   le   Parti
contraenti favoriranno: 
      a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; 
      b) lo scambio  di  visite  di  docenti,  ricercatori,  esperti,
personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi  e  scambi
di esperienze; 
      c)  l'organizzazione  di  conferenze,  seminari  scientifici  e
tecnologici, simposi ed altre manifestazioni; 
      d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e  pianificazioni
in aree concordate; 
      e) ogni altra forma di cooperazione scientifica  e  tecnologica
concordata tra le due Parti contraenti.