Art. 13. 1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo. 2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Universita' ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno: a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica; b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze; c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni; d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate; e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.