(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
 
    1.  Al  fine  di  adempiere  al  presente  Accordo,  gli   organi
competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi  oppure
protocolli di cooperazione che stabiliscano le  azioni  concrete,  le
forme e le condizioni di tale cooperazione. 
    2.  Gli  organi  competenti  delle   Parti   contraenti   possono
concordare l'organizzazione delle manifestazioni e  delle  iniziative
comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.