Art. 16. 1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione. 2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.