Art. 17. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente per le vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Nei rapporti tra le Parti contraenti cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le disposizioni dei seguenti strumenti internazionali: a) l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga il 18 maggio 1971; b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di' cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990.