(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
mese successivo alla data della ricezione  della  seconda  delle  due
notifiche  con  cui  le  Parti  contraenti  si   saranno   comunicate
ufficialmente per le vie diplomatiche l'avvenuto  espletamento  delle
procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti. 
    2. Nei rapporti tra  le  Parti  contraenti  cesseranno  di  avere
effetto dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  Accordo  le
disposizioni dei seguenti strumenti internazionali: 
      a) l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga
il 18 maggio 1971; 
      b) l'Accordo tra il Governo della  Repubblica  Italiana  ed  il
Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca  in  materia  di'
cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30  novembre
1990.