(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Le  Parti  contraenti  favoriranno  la  cooperazione   culturale,
sviluppando in particolare la  collaborazione  nei  seguenti  settori
prioritari: 
      a) istruzione a livello universitario  e  cooperazione  tra  le
Universita' ed altre Istituzioni di livello universitario; 
      b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua; 
      c) cultura ed arte; 
      d) istituzioni culturali, musica, teatro,  danza,  letteratura,
cinema, festival, mostre; 
      e) diritto d'autore e diritti ad esso collegati; 
      f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio
culturale mobile ed immobile. 
    Le  Parti  contraenti  porranno   particolare   attenzione   alla
collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni
internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del  patrimonio  mondiale
culturale e naturale e del 2003  sulla  salvaguardia  del  patrimonio
culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresi',  a
collaborare nel rispetto dei  principi  enucleati  nella  Convenzione
UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversita'  delle
espressioni culturali.