Art. 2. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione culturale, sviluppando in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari: a) istruzione a livello universitario e cooperazione tra le Universita' ed altre Istituzioni di livello universitario; b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua; c) cultura ed arte; d) istituzioni culturali, musica, teatro, danza, letteratura, cinema, festival, mostre; e) diritto d'autore e diritti ad esso collegati; f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile. Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresi', a collaborare nel rispetto dei principi enucleati nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali.