(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le  Parti
contraenti favoriranno: 
      a)  lo  studio   delle   rispettive   lingue   e   letterature,
specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati  e
cattedre presso  le  Universita'  ed  altre  Istituzioni  di  livello
universitario, nonche' nelle scuole medie superiori, ivi  inclusa  la
costituzione di sezioni bilingui; 
      b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati,
ricercatori ed altri esperti tra  le  istituzioni  ed  organizzazioni
collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti; 
      c) la collaborazione e gli scambi di informazioni  sui  metodi,
materiali e programmi didattici.