Art. 3. In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno: a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Universita' ed altre Istituzioni di livello universitario, nonche' nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui; b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti; c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.