(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1.  Le  Parti  contraenti  favoriranno  la   collaborazione   tra
Istituzioni pubbliche, nonche' tra Enti ed Associazioni  nei  settori
della cultura e dell'arte, in particolare  quelli  dell'architettura,
della  musica,  della  danza,  delle  arti  figurative,   visive   ed
applicate, del  teatro,  del  cinema  e  della  cultura  tradizionale
popolare.   Le   Parti   contraenti   favoriranno   altrettanto    la
realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed  esperti  e
la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del  libro,
simposi,  rassegne  cinematografiche  ed  altre   manifestazioni   di
rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse
dalle  Universita'  degli  Stati  delle  Parti  Contraenti  e   dalle
Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana. 
    2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio  di  esperti  ed
artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival  di  musica,
danza,  teatro  e  spettacolo  viaggiante.   Le   spese   concernenti
l'organizzazione di  tali  spettacoli  verranno  di  volta  in  volta
concordate tra le Autorita' Competenti  delle  Parti  Contraenti,  in
base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in
base alle disponibilita' finanziarie. 
    3.   Le   Parti   contraenti   favoriranno   periodicamente    la
realizzazione di mostre rappresentative del  patrimonio  artistico  e
culturale  degli  Stati  delle   Parti   contraenti.   Le   modalita'
organizzative e finanziarie saranno definite per le vie  diplomatiche
e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi
di cui all'articolo 16. 
    4. Le Parti  contraenti  favoriranno  la  collaborazione  tra  le
biblioteche  operanti  nei  rispettivi  Stati  anche  attraverso   la
cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del  patrimonio
culturale e, nel campo dell'editoria, tramite la traduzione di  opere
letterarie e scientifiche  di  particolare  rilievo,  originarie  dei
territori degli Stati delle  Parti  contraenti  o  appartenenti  alle
rispettive culture.