Art. 6. 1. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonche' tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, in particolare quelli dell'architettura, della musica, della danza, delle arti figurative, visive ed applicate, del teatro, del cinema e della cultura tradizionale popolare. Le Parti contraenti favoriranno altrettanto la realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed esperti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse dalle Universita' degli Stati delle Parti Contraenti e dalle Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana. 2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival di musica, danza, teatro e spettacolo viaggiante. Le spese concernenti l'organizzazione di tali spettacoli verranno di volta in volta concordate tra le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilita' finanziarie. 3. Le Parti contraenti favoriranno periodicamente la realizzazione di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale degli Stati delle Parti contraenti. Le modalita' organizzative e finanziarie saranno definite per le vie diplomatiche e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi di cui all'articolo 16. 4. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche operanti nei rispettivi Stati anche attraverso la cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell'editoria, tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo, originarie dei territori degli Stati delle Parti contraenti o appartenenti alle rispettive culture.