(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    1. Le Parti contraenti faciliteranno nei  rispettivi  Stati,  nel
rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni
che riterranno di concordare, la  costituzione  e  l'attivita'  delle
organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente,  come  Istituti
di cultura ed associazioni culturali. 
    2. Le Parti  contraenti  favoriranno  lo  sviluppo  di  attivita'
comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.