Art. 7. 1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attivita' delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali. 2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attivita' comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.