Art. 8. 1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresi' le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell'altro. 2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.