(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1. Le Parti contraenti agevoleranno la  collaborazione  in  campo
archeologico mediante lo scambio di  informazioni  e  di  esperienze,
simposi, seminari e ricerche comuni.  Esse  favoriranno  altresi'  le
missioni  archeologiche  di  ciascuno  dei  due  Stati  operanti  nel
territorio dell'altro. 
    2. Le Parti contraenti incoraggeranno  la  cooperazione  tra  gli
esperti  e  le   Amministrazioni   competenti   nei   settori   della
salvaguardia,    della    conservazione,    del    restauro,    della
valorizzazione,  dell'utilizzo  e  del  sostegno  alla  gestione  del
patrimonio  archeologico,  storico,   artistico,   architettonico   e
naturale,  mediante   lo   scambio   di   informazioni,   esperienze,
pubblicazioni e visite di esperti.