(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    Le Parti  contraenti  si  impegnano  a  collaborare  al  fine  di
contrastare il traffico illecito di  beni  culturali  con  azioni  di
prevenzione,  repressione  e  riparazione,  secondo   le   rispettive
legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti  dalla
Convenzione UNESCO del 1970 sulla  Prevenzione  e  Proibizione  degli
Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento  di
Beni Culturali.