Art. 9. Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.