(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera'
l'altra, attraverso i  canali  diplomatici,  dell'espletamento  delle
rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del
presente Accordo. 
    2.  Il  presente  Accordo  rinnovera'  il   precedente   Accordo,
sottoscritto l'11 giugno 2002 ed entrato in vigore il 21 giugno 2004.