Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui ciascuna Parte informera' l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo rinnovera' il precedente Accordo, sottoscritto l'11 giugno 2002 ed entrato in vigore il 21 giugno 2004.