Art. 12. Durata e termine 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e verra' automaticamente rinnovato per successivi periodi di un anno a meno che una delle Parti comunichera' la propria intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in questo caso, l'Accordo cessera' i propri effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della citata notifica. 2. La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico