(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                          Durata e termine 
 
    1. Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  per  un  periodo  di
cinque anni e verra' automaticamente rinnovato per successivi periodi
di un anno a  meno  che  una  delle  Parti  comunichera'  la  propria
intenzione di denunciarlo attraverso una notifica scritta; in  questo
caso, l'Accordo cessera' i propri effetti dopo novanta  giorni  dalla
ricezione della citata notifica. 
    2. La cessazione del presente Accordo non influira' sui programmi
e le attivita' in corso previste dallo stesso,  se  non  diversamente
concordato tra le Parti. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal
fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico