(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                        Cooperazione generale 
 
1. Attuazione 
    a. Sulla base del presente Accordo le  Parti  potranno  elaborare
piani annuali e pluriennali di cooperazione  bilaterale  nel  settore
della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della  stessa
cooperazione e prevedranno i nomi, i luoghi e le date delle attivita'
di cooperazione, il numero di partecipanti, nonche' le  modalita'  di
attuazione delle medesime attivita'. 
    b. Il Piano di cooperazione annuale dovra'  essere  sottoscritto,
di comune accordo, dai rappresentanti autorizzati dalle Parti. 
    c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo  della  Difesa
saranno organizzate e  condotte  dal  Ministero  della  difesa  della
Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno  hascemita
di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane. 
    d. Eventuali consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno alternativamente ad Amman ed a Roma, allo scopo di elaborare
ed approvare, ove opportuno e previo consenso  bilaterale,  eventuali
Accordi  specifici  ad  integrazione  e  completamento  del  presente
Accordo, nonche' eventuali programmi di  cooperazione  tra  le  Forze
armate italiane e le Forze armate del Regno hascemita di Giordania. 
2. Campi 
    La cooperazione tra le  Parti  potra'  includere,  ma  non  sara'
limitata, ai seguenti campi: 
      a. politica di sicurezza e di difesa; 
      b. ricerca e sviluppo, supporto logistico  ed  acquisizione  di
prodotti e servizi per la Difesa; 
      c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; 
      d.   organizzazione   delle   Forze   armate,   strutture    ed
equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale; 
      e. organizzazione ed impiego delle Forze armate; 
      f.  questioni   relative   all'ambiente   ed   all'inquinamento
provocato da attivita' militari; 
      g. formazione ed addestramento in campo militare; 
      h. sanita' militare; 
      i. storia militare; 
      j. sport militare; 
      k. altri settori militari di interesse comune per  entrambe  le
Parti. 
3. Modalita' 
    La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
secondo le seguenti modalita': 
      a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
      b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; 
      c. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; 
      d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di
studenti provenienti da istituzioni militari; 
      e. partecipazione a corsi  teorici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento,  a   seminari,   conferenze,   dibattiti   e   simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa; 
      f. partecipazione ad esercitazioni militari; 
      g. partecipazione ad operazioni umanitarie  e  di  mantenimento
della pace; 
      h. visite di navi ed aeromobili militari; 
      i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
      j. supporto alle iniziative commerciali relative  ai  materiali
ed ai servizi della Difesa ed associate a  questioni  attinenti  alla
Difesa; 
      k. altri settori militari di interesse comune per  entrambe  le
Parti.