(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                         Aspetti finanziari 
 
    1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di stia competenza  relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
      a. le spese di viaggio, gli stipendi,  l'assicurazione  per  la
malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi  ad  ogni  altra
indennita' dovuta al proprio personale in  conformita'  alle  propria
normativa; 
      b.  le  spese  mediche  ed  odontoiatriche,  nonche'  le  spese
derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione  di  proprio  personale
malato, infortunato o deceduto. 
    2. Ferme restando le disposizioni del punto «b» di cui sopra,  la
Parte  ricevente  fornira'  cure  d'urgenza,  presso   infrastrutture
sanitarie delle proprie Forze armate,  a  tutto  il  personale  della
Parte inviante che necessiti di  assistenza  medica  urgente  durante
l'attuazione delle attivita' di cooperazione  bilaterale  nell'ambito
del presente Accordo. 
    3. La Parte ricevente ospitera' delegazioni ufficiali su base  di
reciprocita'. 
    4. Tutte le attivita' condotte  ai  sensi  del  presente  Accordo
saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.