(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. Le  Autorita'  della  Parte  ricevente  hanno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione  sul  personale  militare  e  civile
ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio
e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 
    2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante,  tuttavia,  hanno
il diritto di esercitare prioritariamente  la  propria  giurisdizione
sui membri delle proprie  Forze  armate  e  sul  personale  civile  -
laddove questo ultimo sia  soggetto  alla  legislazione  della  Parte
inviante - per quanto riguarda: 
      a. i reati che minacciano la sicurezza o  i  beni  della  Parte
inviante; 
      b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione -  commessi
intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione  o  in  relazione
con il servizio. 
    3. Qualora il personale ospitato sopra indicato  venga  coinvolto
in eventi per i quali la legislazione della Parte  ricevente  prevede
l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto
con i principi fondamentali e  l'ordinamento  giuridico  della  Parte
inviante, tale pena e/o sanzioni non saranno pronunciate e,  se  esse
sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.