Art. 4. Giurisdizione 1. Le Autorita' della Parte ricevente hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte ricevente. 2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della Parte inviante; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ricevente prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tale pena e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno eseguite.