Art. 5. Risarcimento dei danni 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.