(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                      Proprieta' intellettuale 
 
    Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure  necessarie  per
garantire la protezione della  proprieta'  intellettuale,  inclusi  i
brevetti, derivante da  attivita'  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative  nazionali  e
degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.