(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Per «informazione classificata» si intende ogni  informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia  stata  apposta,
da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito del  presente  Accordo,  saranno  utilizzate,  trasmesse,
conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi ed i
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
    3.  Le  informazioni   classificate   saranno   trasferite   solo
attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita'  competente
per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 
    4. La  corrispondenza  delle  classifiche  di  segretezza  e'  la
seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
necessita'  di  conoscerle  e  sia  in  possesso  di   una   adeguata
abilitazione  di  sicurezza   in   conformita'   delle   disposizioni
legislative e regolamentari nazionali. 
    6. Le Parti garantiscono che tutte le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali  sono  state
specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente
Accordo. 
    7. Il trasferimento a terze  Parti/Organizzazioni  internazionali
di  informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
cooperazione nel campo dei  materiali  per  la  Difesa  prevista  dal
presente Accordo, e' soggetto alla  preventiva  approvazione  scritta
dell'Autorita' competente per la sicurezza della Parte originatrice. 
    8. Ferma restando la immediata vigenza delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo generale di  sicurezza  che
verra'  stipulato  dalle  rispettive  Autorita'  competenti  per   la
sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.