Art. 8. Sicurezza delle informazioni classificate 1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la sicurezza della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' competenti per la sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.