(Convenzione-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                              Penalita' 
 
    1. In caso di  inadempienza  di  Rai  Com  nell'espletamento  dei
servizi previsti, non dovuta a  cause  di  forza  maggiore  e/o  caso
fortuito, verranno applicate le seguenti penali: 
    euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella  consegna  del
palinsesto previsto in caso di proroga dall'art. 3, comma 2; 
    euro 5.000,00, per ciascun giorno di ritardo nella consegna della
documentazione di cui all'art. 4; 
    euro 2.500,00,  per  ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi
radiofonici superiore al 10% annuo; 
    euro 5.500,00,  per  ciascuna  ora  di  riduzione  dei  programmi
televisivi superiore al 10% annuo. 
    2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera Rai  Com  da
eventuale responsabilita' verso terzi. 
    3. Il pagamento della penalita'  sopra  evidenziata  deve  essere
effettuato    entro    un    mese    dalla     relativa     richiesta
dell'amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono
detratti dal corrispettivo di cui al precedente art. 5.  In  caso  di
impossibilita' di detrazione dal corrispettivo,  gli  importi  dovuti
sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'art. 7, che  dovra'
essere tempestivamente reintegrato. 
    4. A seguito di continuate inadempienze (per un monte  ore  annuo
non inferiore al 50% delle ore complessive  di  trasmissioni  di  cui
all'art. 2), la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  dopo  averlo
notificato, puo' a suo insindacabile giudizio,  disporre  l'immediata
risoluzione della presente convenzione.