(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                     REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 
 
    1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque  tipologia,
settore, dimensione cosi' come definite dall'art. 1  dell'Allegato  1
del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014. 
    2. Esse  devono  possedere,  alla  data  dell'evento  sismico,  i
seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro  delle
imprese presso la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di  esonero
previsti dalle norme vigenti; 
      b) essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a  procedure  di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; 
      c) essere in regola con gli obblighi contributivi,  per  quanto
riguarda  la  correttezza   nei   pagamenti   e   negli   adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS  e
INAIL, fatte  salve  le  agevolazioni  e  sospensioni  stabilite  dal
decreto-legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti; 
      d)  assicurare  il  rispetto  della  normativa  in  materia  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti  collettivi  di
lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; 
      e) non essere inadempiente, in presenza  di  una  richiesta  di
recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali  o
incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in  un  conto
bloccato detti aiuti nella misura,  comprensiva  degli  interessi  di
recupero, loro richiesta dall'amministrazione. 
    3. Per quanto riguarda i professionisti e i  lavoratori  autonomi
deve essere indicato il numero di partita IVA  e  l'attivita'  svolta
nonche' l'eventuale iscrizione all'ordine o  collegio  professionale.
Nel caso di attivita' svolta in forma associata deve essere  indicata
la partita IVA e fornito  l'elenco  dei  professionisti  appartenenti
all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli
obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c). 
    4. Per quanto riguarda  esclusivamente  le  persone  fisiche  che
chiedono i contributi in qualita' di proprietari di immobili  ad  uso
produttivo, deve  essere  dimostrata  la  destinazione  ad  attivita'
produttiva dell'immobile alla data del sisma. 
    5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono
dimostrare la titolarita' di quote di produzione tali da  coprire  la
capacita'  produttiva  aziendale.  Non  sono  ammissibili  interventi
proposti da imprese agricole non in regola con le  quote,  cioe'  con
quote sistematicamente inferiori alla capacita' produttiva  aziendale
e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano
provveduto  al  versamento  dello  stesso.  Tali  soggetti   potranno
accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione,
attraverso il versamento del prelievo supplementare con le  modalita'
previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarita'
di quota che copra la capacita' produttiva aziendale. 
    6. Sono ammessi a contributo gli  interventi  su  edifici  rurali
abitativi di aziende agricole  attive  (iscritte  all'anagrafe  delle
aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano  occupati  da
operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati. 
    Nel  caso  in  cui  non  vi  siano  operai  stagionali/fissi  con
residenza o  domicilio,  l'edificio  rurale  puo'  essere  ammesso  a
contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata: 
      a) che, alla data  del  sisma,  l'impresa  sia  zootecnica  e/o
orticola  e/o  frutticola  e/o  dedita  a  specifiche   colture   che
necessitano, nel sistema produttivo, di operai  stagionali/fissi.  La
perizia deve  inoltre  dimostrare  la  correlazione  tra  il  sistema
produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi; 
      b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei  24  mesi
precedenti tenuto conto del ciclo  economico,  lavoratori  stagionali
regolarmente iscritti; 
      c) che l'edificio  era  dotato  di  allacciamento  ai  pubblici
servizi (acqua, energia elettrica) e che  i  consumi  erano  tali  da
dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali; 
      d)  che  l'edificio  era  idoneo  ad  accogliere   gli   operai
stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici  e  di
acqua calda. 
    Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita  in
forma di impresa familiare ai  sensi  dell'art.  230-bis  del  codice
civile, la perizia asseverata deve  attestare  la  sussistenza  delle
sole  condizioni  di  cui  alla  lettera  c)  ed  alla  lettera   d),
limitatamente alla  idoneita'  ed  alla  dotazione  di  servizi,  del
periodo che precede. 
    Non hanno diritto ai contributi gli edifici  rurali  abitativi  e
strumentali  che  alla  data  del  sisma  risultavano  collabenti   o
dichiarati inabitabili o inagibili. 
    7. Per la particolarita' del settore agricolo, con riguardo  alla
richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati,
si precisa quanto segue: 
      a) ai sensi del comma 3 dell'art. 1  l'utilizzo  produttivo  in
proprio si identifica con l'esercizio di impresa; 
      b) l'istanza e' presentata  dall'impresa  agricola  qualora  la
proprieta' si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e
pertanto   il   proprietario/comproprietario   esercita   l'attivita'
agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; 
      c) l'istanza e' presentata dalla proprieta' qualora il bene sia
concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a  impresa  con  atto
registrato  anteriormente  alla  data  del  sisma,  salvo   eventuali
clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria; 
      d) l'istanza e' presentata dalla societa' qualora il  bene  sia
conferito alla societa' stessa con atto registrato anteriormente alla
data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione  agli  obblighi
di manutenzione straordinaria. 
    8. In ogni caso, per tutti  i  beneficiari  dei  contributi,  non
devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza  previste
dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  gli
stessi non devono essere esposti  al  pericolo  di  infiltrazioni  da
parte della criminalita' organizzata, come  individuate  dalle  norme
vigenti. 
    9. I requisiti di ammissibilita' indicati nel  presente  Allegato
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  La
loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi. 
    10.  Ogni  modifica  o  variazione  riguardante  i  requisiti  di
ammissibilita' indicati nel presente Allegato,  intervenuta  dopo  la
presentazione della domanda, deve essere  tempestivamente  comunicata
all'amministrazione  procedente  per  le   necessarie   verifiche   e
valutazioni.