Allegato 1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione cosi' come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014. 2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti; b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016 o da altre disposizioni vigenti; d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; e) non essere inadempiente, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione. 3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attivita' svolta nonche' l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attivita' svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c). 4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualita' di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la destinazione ad attivita' produttiva dell'immobile alla data del sisma. 5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarita' di quote di produzione tali da coprire la capacita' produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioe' con quote sistematicamente inferiori alla capacita' produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalita' previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarita' di quota che copra la capacita' produttiva aziendale. 6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati. Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l'edificio rurale puo' essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata: a) che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi; b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti; c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali; d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda. Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneita' ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede. Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili. 7. Per la particolarita' del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue: a) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa; b) l'istanza e' presentata dall'impresa agricola qualora la proprieta' si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; c) l'istanza e' presentata dalla proprieta' qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria; d) l'istanza e' presentata dalla societa' qualora il bene sia conferito alla societa' stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria. 8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, come individuate dalle norme vigenti. 9. I requisiti di ammissibilita' indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi. 10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilita' indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.