(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12  dicembre
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29  dicembre
2016  con  il  quale  l'on.  Teresa  Bellanova  e'   stata   nominata
Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico; 
    Ritenuto in applicazione del comma 3, dell'art. 10 della legge 23
agosto 1988, n. 400, di conferire all'on. Teresa Bellanova le deleghe
nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
    1.  All'on.  Teresa  Bellanova  e'  delegata  la  trattazione   e
l'attuazione delle iniziative e degli  affari  afferenti  la  materia
dell'energia,    relativamente    ai    settori    della    sicurezza
dell'approvvigionamento,  delle   infrastrutture   energetiche,   del
mercato del gas  naturale,  del  mercato  elettrico,  delle  reti  di
trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica,
ivi incluse le energie rinnovabili Sono esclusi gli  affari  inerenti
l'impiego  delle  risorse  minerarie  ed  energetiche,  comprese   le
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  delle
risorse del sottosuolo. 
    2. All'on. Teresa Bellanova e' altresi' delegata la trattazione e
l'attuazione  degli  affari  che   attengono   alle   materie   della
competitivita'  del  sistema  produttivo   italiano,   nonche'   agli
interventi per il sistema industriale,  anche  con  riferimento  alla
materia  degli  incentivi  alle   imprese,   in   raccordo   con   il
Sottosegretario  delegato   nella   materia   dell'attrazione   degli
investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla  materia
delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato  di
insolvenza. 
    3. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate le  iniziative
e  i  rapporti  istituzionali  con  le  parti  sociali  inerenti   le
situazioni  di  crisi  industriali  nonche'  le   funzioni   connesse
all'attivita'   dell'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e   lo   sviluppo   d'impresa   S.p.A.   -   Invitalia,
limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dello  sviluppo
d'impresa in raccordo con il Sottosegretario delegato  nella  materia
dell'attrazione degli investimenti. 
    4. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate la trattazione
e l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali  in  materia
di servizi pubblici locali per quanto attinente alle  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico, 
    5. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. 
    6. Restano ferme la responsabilita' politica ai  sensi  dell'art.
95 della  Costituzione  e  le  funzioni  di  indirizzo  politico  del
Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nonche' le  funzioni  attribuite  alla  specifica
competenza dei dirigenti.