(Allegato-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
    1. Sono riservati alla firma  del  Ministro  gli  atti  normativi
adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli  altri
atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera b), con le  modalita'  di
cui al successivo comma 2, e lettere e), g) del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
    2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e  per  la
gestione, il  Ministro  provvedera',  qualora  siano  interessate  le
materie delegate, su proposta del Vice Ministro. 
    3. Il vice ministro  allo  sviluppo  economico,  per  le  materie
inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto,
dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere  diplomatico,
ai sensi dell'art. 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2006, n. 233,