Art. 2. 1. Al sen. Andrea Olivero e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti. 2. Il vice Ministro e' delegato ad intervenire presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in rappresentanza. del Ministro per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 3. Il vice Ministro e' delegato ad intervenire alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente. 4. Il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate. 5. Resta salva la facolta' di delegare di volta in volta al vice Ministro singoli atti di competenza del Ministro. 6. La delega al vice Ministro e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti che non siano espressamene inclusi nell'art. 1 quando i medesimi rivestano caratteri di assoluta urgenza ed improrogabilita' e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti. Roma, 12 gennaio 2017 Il Ministro: Martina