(Regolamento)
                                                             Allegato 
 
             REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
            DELL'AREA MARINA PROTETTA «TORRE DEL CERRANO» 
        (ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979) 
 
                              TITOLO I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    1.  Il  presente  regolamento   stabilisce   la   disciplina   di
organizzazione dell'area marina protetta «Torre del Cerrano», nonche'
la  normativa  di  dettaglio  e  le  condizioni  di  esercizio  delle
attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta  medesima,
come delimitata  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  21  ottobre
2009 istitutivo  dell'area  marina  protetta  e  nel  rispetto  della
zonazione e della disciplina generale delle attivita'  consentite  di
cui agli articoli 4 e 5 del regolamento recante la  disciplina  delle
attivita' consentite nelle diverse  zone  dell'area  marina  protetta
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218. 
    2. Le disposizioni del presente regolamento  costituiscono  anche
le misure di conservazione per  il  Sito  di  Importanza  Comunitaria
(SIC) IT7120215  «Torre  del  Cerrano»  e  relativa  designanda  ZSC,
coincidente con il territorio dell'area marina protetta. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)  «accesso»,  l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta delle unita' da diporto al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
    b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
    c) «ancoraggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  la
tenuta al fondale delle unita' da diporto, effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
    d) «balneazione», l'attivita' esercitata a  fine  ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e  boccaglio  («snorkeling»),  pinne,
calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei
tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 
    e) «campi ormeggio», anche detti campi  boe,  aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
    f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che  operano
nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono  servizi  di
immersioni, visite guidate e addestramento; 
    g) «guida subacquea», il soggetto in  possesso  del  brevetto  di
grado minimo «Dive Master» o titolo equipollente  rilasciato  da  una
delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e
ricreativo,   assiste   professionalmente   l'istruttore    subacqueo
nell'addestramento di singoli o gruppi  e  accompagna  in  immersioni
subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto; 
    h) «imbarcazione», qualsiasi unita'  da  diporto,  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche; 
    i) «immersione subacquea», l'insieme delle  attivita'  effettuate
con  l'utilizzo  di  apparecchi   ausiliari   per   la   respirazione
(autorespiratori), in  modo  individuale  o  in  gruppo,  finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o
istruttori; 
    j)  «istruttore  subacqueo»,  il   soggetto   in   possesso   del
corrispondente  brevetto  che,  a  scopo  turistico   e   ricreativo,
accompagna  singoli  o  gruppi  in  immersioni  subacquee  e  insegna
professionalmente a persone singole  e/o  a  gruppi  le  tecniche  di
immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i
relativi brevetti; 
    k) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione  e
di servizi, sia ricreative sia culturali  finalizzate  alla  corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e  delle  risorse  della  pesca,
valorizzando gli aspetti socio-culturali  del  mondo  dei  pescatori,
esercitate  da  imprese  di  pesca  che  effettuano  l'attivita'  sia
individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo  della
propria    abitazione    o    struttura,     nella     disponibilita'
dell'imprenditore; 
    l) «livellamento», le operazioni di ricopertura di avvallamenti a
seguito di  mareggiate  o  fenomeni  naturali  che  hanno  modificato
sostanzialmente il profilo di normale utilizzazione dell'arenile. 
    m) «locazione di unita' da diporto», il contratto  con  il  quale
una delle  parti  si  obbliga,  dietro  corrispettivo,  a  cedere  il
godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato,
come definito ai sensi del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
171, e successive modifiche; 
    n) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate
ed incentivi, anche  economici,  finalizzati  alla  promozione  delle
attivita' che implicano un  minore  impatto  ambientale  che  possono
costituire titolo preferenziale nel  rilascio  delle  autorizzazioni,
agevolazioni  negli  accessi,  equiparazione  ai  residenti,  tariffe
scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; 
    o) «monitoraggio», attivita' di raccolta dati e  di  elaborazione
di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza
delle misure previste dal regolamento; 
    p) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza
pari o inferiore a 10 metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche; 
    q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con  scafo  di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche; 
    r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi  costruzione
destinata al trasporto per acqua; 
    s) «noleggio di unita' da diporto», il contratto con il quale una
delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere
a disposizione dell'altra l'unita' da  diporto,  per  un  determinato
periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita'  del  noleggiante,  alle  cui  dipendenze
resta  anche  l'equipaggio,  come  definito  ai  sensi  del   decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche; 
    t) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; 
    u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata
a scopo ricreativo e agonistico; 
    v) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione; 
    w) «pesca professionale», e' l'attivita'  economica  organizzata,
svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta  alla
ricerca di organismi acquatici viventi,  alla  cala,  alla  posa,  al
traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a
bordo  delle  catture,  al  trasferimento,  alla  messa  in   gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci  e  prodotti  della  pesca,  come
indicato  nel  decreto  legislativo  del  9  gennaio  2012  n.  4,  e
successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca; 
    x) «pescaturismo», l'attivita'  integrativa  alla  piccola  pesca
artigianale,  come  disciplinata  dal  decreto  del  Ministro   delle
politiche  agricole  del  13  aprile  1999,  n.  293,  e   successive
modifiche, che definisce le modalita' per gli operatori  del  settore
di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni  un  certo  numero  di
persone, diverse dall'equipaggio, per  lo  svolgimento  di  attivita'
turistico-ricreative; 
    y) «piccola pesca artigianale», la pesca  costiera  esercitata  a
scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza  fuori
tutto inferiore a 12 metri e comunque di stazza non superiore alle 10
TSL, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e
arpioni, come previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali del 14 settembre  1999  e  successive  modifiche
compatibilmente a quanto disposto regolamento  UE  n.  1380/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 e  successive
modifiche relativo alla  politica  comune  della  pesca,  nonche'  le
modifiche  apportate  alla  politica  comune  della  pesca   con   il
regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2015 e successive modifiche; 
    z) «residenti»,  la  persona  fisica  iscritta  all'anagrafe  dei
Comuni  ricadenti  nell'area  marina  protetta,  nonche'  la  persona
giuridica con sede legale ed operativa nei Comuni ricadenti nell'area
marina protetta, secondo quanto  espresso  nell'art.  43  del  Codice
Civile; 
    aa)  «ripopolamento   attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
    bb) «scarico idrico», qualunque rilascio di  qualunque  genere  e
misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici  regimi
autorizzativi nell'ambito  della  normativa  vigente  in  materia  di
acque; 
    cc)  «seawatching»,  le  attivita'  professionali  di  snorkeling
guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri autorizzati
dal  soggetto  gestore,  finalizzate  all'osservazione  dell'ambiente
marino, in superficie; 
    dd) «transito», il passaggio delle unita' da diporto  all'interno
dell'area marina protetta; 
    ee) «trasporto passeggeri» l'attivita'  professionale  svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di  unita'  nautiche
adibite  al  trasporto  passeggeri,  lungo   itinerari   e   percorsi
prefissati ed in orari stabiliti; 
    ff) «unita' da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla  navigazione
da  diporto,  come  definita  ai  sensi  dell'art.  3   del   decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche; 
    gg) «unita' nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136
del codice della navigazione),  motoscafo,  galleggiante,  unita'  da
diporto (definita alla lettera ff), ed in generale  ogni  costruzione
di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione su acqua; 
    hh) «unita' da pesca» qualsiasi unita' nautica, attrezzata per lo
sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, cosi'  come
anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo  alla  politica  comune
della pesca e successive modifiche; 
    ii) «visite guidate», le attivita' professionali svolte da  guide
turistiche, guide ambientali  -  escursionistiche  e  guide  sportive
turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o
senza l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo  scopo,  finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; 
    jj) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte
da guide o istruttori subacquei afferenti  ai  centri  di  immersione
autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' da diporto
adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei  in  immersione,
finalizzate  all'osservazione  dell'ambiente  marino,  nonche'   alla
didattica subacquea; 
    kk) «whale-watching», l'attivita' di osservazione dei cetacei  in
ambienti liberi, svolta individualmente  o  in  gruppi,  da  privati,
associazioni o imprese; 
    ll) «zonazione», la suddivisione  dell'area  marina  protetta  in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. 
 
                               Art. 3. 
 
Finalita', delimitazione e attivita' non consentite nell'area  marina
                              protetta 
 
    1. Sono fatte salve  le  finalita',  la  delimitazione  dell'area
marina protetta «Torre del Cerrano» e le  attivita'  non  consentite,
come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo  del  21
ottobre 2009. 
    2. Sono vietate tutte le attivita'  che  possano  arrecare  danni
diretti  o  indiretti  all'ambiente  anche  dove  non   espressamente
evidenziato  nei  singoli  articoli  del  presente  regolamento.   In
particolare, per qualsiasi attivita', e' vietato lo scarico a mare di
acque non depurate provenienti da sentine o da altri  impianti  e  di
qualsiasi sostanza tossica  o  inquinante,  nonche'  il  rilascio  di
rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa. 
    3. E' vietato, inoltre,  ogni  disturbo  all'ambiente  quale,  ad
esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della  voce  e  di
segnali acustici o sonori, se  non  con  volume  sonoro  strettamente
indispensabile alle attivita' consentite. 
 
                               Art. 4. 
 
                     Tutela della biodiversita' 
 
    1. Ai fini della tutela degli habitat e  delle  specie  vegetali,
animali sia terrestri che marine all'interno del territorio dell'area
marina protetta non e' consentito: 
    a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; 
    b)  l'introduzione,  la  piantumazione  e  la   coltivazione   di
qualsiasi  pianta   alloctona   appartenente   alle   specie   aliene
maggiormente invasive nelle aree in concessione. Il soggetto  gestore
redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate,  favorendo
la diffusione dello stesso. 
    2. Non e' consentito avvicinarsi a meno  di  25  metri  dai  nidi
dell'uccello  Fratino  (Charadrius   alexandrinus),   individuati   e
segnalati dal soggetto gestore. 
    3. E' vietata la raccolta di piante e di parti di  esse,  se  non
nell'ambito  di  attivita'   di   ricerca   scientifica   debitamente
autorizzata e/o nell'ambito di azioni  controllate  di  rimozione  ed
eradicazione di specie alloctone, appositamente programmate. 
    4.  Per  prevenire  e  contenere  l'inquinamento  luminoso  e  il
disturbo  che  genera  alla  fauna  selvatica  e'  fatto  obbligo  di
utilizzare punti luce schermati verso l'alto e  verso  il  mare,  con
l'utilizzo di lampade a basso impatto ambientale (es. vapori di sodio
a bassa pressione o tecnologie migliori), per tutti gli  impianti  di
illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro
dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti
dovranno essere adeguati entro 24 mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
    5. E' consentita, con le stesse modalita' presenti  al  comma  4,
l'illuminazione delle zone di spiaggia con fascio  diretto  verso  il
mare nei soli spazi di concessione demaniale, dal  30  giugno  al  30
agosto. 
    6. Non e' consentita la circolazione libera o  al  guinzaglio  di
cani dal 1° marzo al 30 luglio. 
    7. Sono consentite, previa autorizzazione dal soggetto gestore  e
con le modalita' e prescrizioni  dallo  stesso  definite,  le  visite
guidate a cavallo organizzate dalle associazioni. 
    8. In particolare per gli habitat di pineta e  duna,  vigono  gli
ulteriori divieti: 
    a) calpestare o attraversare in qualunque forma le aree  di  duna
antistanti le Pinete se non attraverso le  passerelle  o  i  percorsi
appositamente segnalati; 
    b)  accendere  fuochi  per  qualsiasi  scopo  ed  uso,   compresa
l'accensione di sigarette; 
    c) sdradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi  modo  piante,
parti di piante, arbusti e radici; 
    d) affiggere ad alberi ed arbusti, chiodi, cartelli, incidere  la
corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione
di amache o attrezzature simili); 
    e) accedere, transitare e sostare con i mezzi motorizzati; 
    f) campeggiare con caravan, roulotte, apporre tende da campeggio,
gazebo ed altre attrezzature, nonche' pernottare; 
    g) approntare aree pic-nic e occupare spazi con  tavoli,  panche,
sedie ed altro nonche' il bivacco; 
    h) abbandonare rifiuti di  qualunque  genere  in  qualunque  zona
della pineta; 
    i) per quanto non  espressamente  indicato  vigono  le  Ordinanze
comunali. 
 
                              TITOLO II 
 
              ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA 
 
                               Art. 5. 
 
                 Gestione dell'area marina protetta 
 
    1. La gestione dell'area marina protetta «Torre del  Cerrano»  e'
affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma  37,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche. 
    2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento delle attivita' di gestione cui deve attenersi  il
soggetto gestore. 
    3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: 
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art.  8  della  legge  31
luglio 2002, n. 179, e successive modifiche; 
    b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette. 
    4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, previa messa in mora del soggetto gestore,  puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza,  inosservanza,  irregolarita'  da  parte  del  soggetto
gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal regolamento  di
disciplina delle  attivita'  consentite,  dal  presente  regolamento,
dalla convenzione di cui al comma 2  e  dalla  normativa  vigente  in
materia. 
    5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto ministeriale 17 ottobre 2007, al soggetto  gestore  dell'area
marina protetta e' affidata altresi' la  gestione  del  SIC  e  della
designanda ZSC ricadenti nell'area marina  protetta,  intendendo  per
gestione tutte le attivita'  tecniche,  amministrative  e  gestionali
operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti  siti
Natura 2000. 
    6. Il  soggetto  gestore  in  quanto  gestore  del  SIC  e  della
designanda ZSC contribuisce all'attivita' di reporting di  competenza
regionale ai sensi dell'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  e  successive   modifiche,
attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat  e  specie
di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat. 
    7. Eventuali successivi provvedimenti e  disciplinari  provvisori
emanati   annualmente   dal   soggetto    gestore    devono    essere
preventivamente sottoposti al nulla osta del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. 
 
                               Art. 6. 
 
               Responsabile dell'area marina protetta 
 
    1. Il Responsabile dell'area marina  protetta  e'  individuato  e
nominato  dal  soggetto  gestore,  tra   soggetti   aventi   adeguate
competenze  professionali  e  specifica  esperienza  in  materia   di
gestione,  sulla  base  dei  requisiti  stabiliti  con  decreto   dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di
eventuali altri requisiti stabiliti dal soggetto gestore. 
    2.  L'incarico  di  Responsabile  viene  conferito  dal  soggetto
gestore,   previa   valutazione   di   legittimita'   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  mediante
stipula  di  un  contratto  di  diritto  privato  secondo   modalita'
stabilite dal medesimo Ministero. 
    3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni  relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: 
    a) predisposizione ed attuazione  dei  programmi  di  gestione  e
valorizzazione, nonche' dei relativi progetti ed interventi; 
    b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
dell'area marina protetta; 
    c) raccordo delle  sue  funzioni  con  i  competenti  organi  del
soggetto gestore e con la Commissione di riserva; 
    d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita'
proprie dell'area marina protetta; 
    e)  promozione  di  progetti  anche  mediante  l'acquisizione  di
finanziamenti pubblici e privati; 
    f)  promozione  di  iniziative  per  lo  sviluppo  di   attivita'
economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; 
    g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore. 
    4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni
attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore. 
 
                               Art. 7. 
 
                       Commissione di riserva 
 
    1. La  Commissione  di  riserva,  istituita  presso  il  soggetto
gestore  dell'area  marina  protetta   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  ai  sensi
dell'art. 28, comma 3, della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e
successive modifiche, da ultimo contenute  nell'art.  2,  comma  339,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca il  soggetto  delegato
nella gestione dell'area,  formulando  proposte  e  suggerimenti  per
tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed  esprimendo  il
proprio parere obbligatorio e non vincolante su: 
    a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; 
    b) le proposte di modifica  e  aggiornamento  della  zonazione  e
della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; 
    c) la proposta di regolamento di esecuzione e  di  organizzazione
dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; 
    d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 
    2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine  di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte  del  soggetto
gestore; decorso tale termine, il  soggetto  gestore  puo'  procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al
presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola
volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dal soggetto gestore. 
    3. La Commissione e' convocata dal suo Presidente ogni  qualvolta
lo ritenga necessario. Il Presidente e', comunque, tenuto a convocare
la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma  1,
e qualora  lo  richieda  la  meta'  piu'  uno  dei  componenti  della
medesima. 
    4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci  giorni
prima della data fissata  per  la  seduta,  con  una  delle  seguenti
modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax,  posta  elettronica
certificata che deve contenere l'ordine del  giorno  unitamente  alla
relativa documentazione. In caso di  urgenza,  la  convocazione  puo'
essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta. 
    5. I verbali  della  Commissione  sono  inviati  al  Responsabile
dell'area marina protetta che ne cura  la  trasmissione  al  soggetto
gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. 
    6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un  rimborso
per  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute,   previa
presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di  cui
alla  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di Ia fascia. 
    7.  Ai  lavori  della  Commissione  di   riserva   partecipa   il
responsabile dell'area  marina  protetta  o  un  suo  incaricato  con
funzione consultiva. 
    8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  assolte  dal
personale del soggetto gestore appositamente incaricato. 
 
                             TITOLO III 
 
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI  DI  ESERCIZIO  DELLE  ATTIVITA'
                             CONSENTITE 
 
                               Art. 8. 
 
Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area  marina
                              protetta 
 
    1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle  attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di  cui  agli
articoli 4 e 5 del regolamento recante la disciplina delle  attivita'
consentite approvato con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, n. 218. 
 
                               Art. 9. 
 
                  Disciplina degli scarichi idrici 
 
    1.  Non  e'  consentita  alcuna  alterazione,  anche  di   natura
transitoria, diretta o indiretta, delle  caratteristiche  biochimiche
dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o
inquinante, o il rilascio di rifiuti solidi o liquidi e  l'immissione
di scarichi non  in  regola  con  le  piu'  restrittive  prescrizioni
previste dalla normativa vigente. 
    2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica,  gli
esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso  al  mare  e
gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di allacciamenti  al
sistema fognario pubblico,  ovvero  di  sistemi  di  smaltimento  dei
reflui domestici. 
    3. La mancata osservanza di  tali  disposizioni,  gia'  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  istitutivo  dell'area  marina   protetta,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.  38,
oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque. 
 
                              Art. 10. 
 
   Disciplina delle attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio 
 
    1. Nell'area marina protetta  sono  consentite  le  attivita'  di
soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e
per conto del soggetto gestore. 
 
                              Art. 11. 
 
          Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica 
 
    1. Nell'area marina protetta e' consentita l'attivita' di ricerca
scientifica previa autorizzazione del soggetto gestore. 
    2. Alla richiesta di  autorizzazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di  cui  al  comma  precedente  deve  essere  allegata  una
relazione esplicativa inerente i seguenti temi: 
    a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; 
    b) parametri analizzati; 
    c)  area  oggetto  di  studio  e  piano  di  campionamento,   con
localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; 
    d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e  delle
analisi; 
    e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 
    3. Il prelievo di organismi, campioni e/o reperti archeologici e'
consentito per soli  motivi  di  studio,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore. 
    4. Le autorizzazioni di cui ai  commi  1  e  3,  sono  rilasciate
esclusivamente  a  fronte  di  una  dichiarazione  di   impegno   del
richiedente che e' tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione
tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  della
ricerca, nonche' copia  delle  pubblicazioni  risultate  dagli  studi
effettuati in cui dovra' essere citata la collaborazione  con  l'area
marina protetta. 
    5. La richiesta di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
ricerca scientifica deve essere presentata  almeno  30  giorni  prima
della data prevista di inizio attivita'. 
    6. Le attivita' tecniche e scientifiche finalizzate al  controllo
della  qualita'  dell'ambiente  marino  devono  essere  eseguite  nel
rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle  normative
poste a tutela dell'ambiente marino. 
    7. I programmi di ricerca scientifica nell'area  marina  protetta
coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare sono consentiti, previa comunicazione al soggetto  gestore
e alla Capitaneria  di  porto  competente,  almeno  10  giorni  prima
dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di  cui
al comma 2. Al termine dell'attivita'  il  richiedente  e'  tenuto  a
fornire  al  soggetto  gestore  una   relazione   tecnico-scientifica
sull'attivita' svolta e  sui  risultati  della  ricerca,  nonche'  il
consenso  al   soggetto   gestore   di   utilizzare   per   finalita'
istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il  solo  vincolo
di citazione della fonte. 
    8. Nell'ambito  dei  programmi  di  ricerca  scientifica  per  le
finalita' di  monitoraggio  e  gestione  dell'area  marina  protetta,
possono essere affidati nei  modi  di  legge  specifici  incarichi  a
istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad  esperti
di comprovata specializzazione. 
    9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di ricerca scientifica, i richiedenti devono  versare
al  soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di  diritto   di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 34. 
 
                              Art. 12. 
 
Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche,  cinematografiche
                            e televisive 
 
    1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali
di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 
    2.  Le  riprese  fotografiche,  cinematografiche   e   televisive
professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di
prevalente  interesse  pubblico   all'informazione,   devono   essere
preventivamente autorizzate dal soggetto gestore. 
    3. Le riprese  sono  consentite  secondo  le  disposizioni  e  le
limitazioni    indicate     dal     soggetto     gestore     all'atto
dell'autorizzazione e comunque senza arrecare  disturbo  alle  specie
animali e vegetali e all'ambiente naturale. 
    4.  Il  personale  preposto  alla  sorveglianza   puo'   impedire
l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita'  di  cui  al  presente
articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini  della  tutela  del
patrimonio naturale  e  culturale  nonche'  della  tranquillita'  dei
luoghi. 
    5.  Il  soggetto  gestore  puo'  acquisire  copia  del  materiale
fotografico  e  audiovisivo  professionale  prodotto,  per   motivate
ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore,  anche  al  fine
dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 
    6. La pubblicazione e  produzione  dei  materiali  fotografici  e
audiovisivi deve  riportare  per  esteso  il  nome  dell'area  marina
protetta. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui al presente  articolo,  i  richiedenti  devono
versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di  diritto  di
segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le  modalita'  indicate  al
successivo art. 34. 
 
                              Art. 13. 
 
              Disciplina dell'attivita' di balneazione 
 
    1. La balneazione e' liberamente consentita  nel  rispetto  delle
ordinanze dell'autorita' marittima competente. 
    2. E' consentito l'uso e l'installazione di  piscine  gonfiabili,
piattaforme  e   giochi   gonfiabili   galleggianti   che   prevedono
l'ancoraggio sul fondo o  sistemi  di  posizionamento  fissi,  previa
autorizzazione del soggetto  gestore,  a  seguito  di  valutazione  e
compatibilita' nel rispetto  di  tutela  dei  fondali  e  secondo  le
prescrizioni presenti nell'ordinanza balneare vigente. 
 
                              Art. 14. 
 
                  Disciplina del demanio marittimo 
 
    1.  I  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio   marittimo
dell'area  marina  protetta,  anche  in  riferimento  alle  opere   e
concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono
disciplinati in funzione della zonazione di cui al precedente art. 8,
con le seguenti modalita': 
    a) nella Zona B non sono consentite nuove concessioni o opere; il
provvedimento di rinnovo e' emanato dalla regione o dagli enti locali
competenti d'intesa con  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive; il soggetto gestore definisce un  programma  di
gestione dell'area demaniale congiuntamente con il comune di Pineto e
la Capitaneria di porto competente; 
    b) nella Zona  C  tutte  le  autorizzazioni  vengono  rilasciate,
previa  istruttoria  degli  Uffici  Comunali,  anche  congiuntamente,
laddove necessario, con gli Uffici  del  soggetto  gestore  dell'area
marina protetta, delle Amministrazioni Comunali di Pineto e Silvi per
la propria competenza, e secondo gli indirizzi che gli stessi  uffici
ritengono opportuno fornire, in ogni caso solo dopo aver acquisito il
parere scritto del Consorzio di Gestione dell'area marina protetta; 
    2. Per ogni nuova opera o manufatto o richiesta di ampliamento  o
modifica  di  concessione  il  soggetto   gestore   puo'   richiedere
interventi o azioni di compensazione,  anche  in  luoghi  diversi  da
quelli oggetto di autorizzazione, per le finalita' di tutela  sottese
al decreto istitutivo. 
    3. Ai fini della gestione della zona demaniale  sono  individuate
le sottozone C1, C2 e C3, di seguito descritte: 
      a) Zona C1: 
        - C1 Nord (Comune di Pineto): 
        il  tratto  costiero  compreso  tra  i  punti  a  terra,   G1
(dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Nord della Zona  B,  e
il punto N1 di coordinate 42° 35' 49" N - 14°  04'  40"  E  (Torrente
Foggetta), fino alla linea di battigia. 
        - C1 Sud (Comune di Pineto/Silvi): 
        il  tratto  costiero  compreso  tra  i  punti  a  terra,   M1
(dell'art. 4 DM 28 luglio 2009 n. 218), limite Sud della Zona B, e il
punto R1 di coordinate 42° 34' 17"  N  -  14°  06'  05"  E  (Torrente
Cerrano), fino alla linea di battigia. 
      b) zona C2: 
        - C2 Nord (Comune di Pineto): 
        il tratto costiero compreso  tra  i  punti  a  terra,  N1  di
coordinate 42° 35' 49" N - 14° 04' 40" E (Torrente  Foggetta),  e  il
punto P1 di coordinate 42° 35' 59" N - 14° 04' 33" E (in  prossimita'
di via Cellini di Pineto), fino alla linea di battigia. 
        - C2 Sud (Comune di Silvi): 
        il tratto costiero compreso  tra  i  punti  a  terra,  R1  di
coordinate 42° 34' 17" N - 14° 06' 05" E  (Torrente  Cerrano),  e  il
punto S1 di coordinate 42° 33' 52" N - 14° 06' 25" E (Fosso  Concio),
fino alla linea di battigia. 
      c) zona C3: 
        - C3 Nord (Comune di Pineto): 
        il tratto costiero compreso  tra  i  punti  a  terra,  P1  di
coordinate 42° 35' 59" N - 14° 04'  33"  E  (in  prossimita'  di  via
Cellini di Pineto), e il punto A1 (dell'art. 4 DM 28 luglio  2009  n.
218), confine Nord dell'area marina  protetta,  fino  alla  linea  di
battigia. 
        - C3 Sud (Comune di Silvi): 
        il tratto costiero compreso  tra  i  punti  a  terra,  S1  di
coordinate 42° 33' 52" N - 14° 06' 25" E (Fosso Concio), e  il  punto
F1 (dell'art. 4 DM 28 luglio 2009  n.  218),  confine  Sud  dell'area
marina protetta, fino alla linea di battigia. 
    4.  Nella  zona  C1  nessuna  nuova   concessione   puo'   essere
autorizzata e le modifiche alle esistenti dovranno essere  unicamente
in  riduzione  della  superficie  occupata  o  in  compensazione   di
superfici tolte per la  salvaguardia  di  aree  dunali  o  di  specie
protette.  Eventuali  nuove  opere  sono  rivolte  al   miglioramento
estetico-percettivo  e  di  riduzione  dell'impatto   ambientale   di
manufatti gia' esistenti e a norma. 
    5.  Nella  zona  C2  nessuna  nuova   concessione   puo'   essere
autorizzata  e  le  modifiche  alle  esistenti   dovranno   prevedere
migliorie volte alla conservazione dell'habitat di  duna  e/o  marino
presente.  Eventuali  nuove  opere  sono  rivolte  al   miglioramento
estetico-percettivo  e  di  riduzione  dell'impatto  ambientale   dei
manufatti gia' esistenti o agli adeguamenti  delle  concessioni  alla
normativa vigente, se compatibile. 
    6. Nella zona C3 sono prevedibili nuove concessioni  o  modifiche
di quelle esistenti in  relazione  a  miglioramenti  della  fruizione
turistica dei luoghi in rapporto alle presenze di  eventuali  residui
di duna o presenze di specie protette. Nuove opere, nel rispetto  del
principio di temporaneita' e rimovibilita' dei  manufatti  realizzati
su area demaniale, potranno essere inserite con  adozione  di  misure
con carattere  di  ecosostenibilita'  ed  ecocompatibilita'  utili  a
ridurne l'impatto, anche attraverso l'uso di materiali e  colori  che
si integrino con  l'ambiente  circostante  nel  rispetto  dei  valori
paesaggistici. 
    7. Nelle zone  C1  e  C2  durante  il  periodo  di  nidificazione
dell'uccello Fratino (Charadrius alexandrinus), dal 15  marzo  al  15
maggio, non  sono  consentite  nelle  zone  dunali  le  attivita'  di
allestimento  di   strutture   che   possano   interferire   con   la
nidificazione. 
    8.  Le  aree  attrezzate  per  giochi  sportivi   devono   essere
realizzate all'interno della concessione balneare e senza interessare
le aree con presenza di vegetazione dunale. 
    9. Tutte le attrezzature  posizionate  in  via  temporanea  nelle
spiagge libere per qualunque motivo ed uso, compreso sedie ombrelloni
o asciugamani, se non appositamente autorizzate, andranno rimosse  al
tramonto secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare annuale. 
 
                              Art. 15. 
 
               Disciplina della pulizia degli arenili 
 
    1. Le attivita'  di  pulizia  della  spiaggia  nelle  concessioni
balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari: 
    a) previa comunicazione al soggetto gestore, al  di  fuori  delle
aree di nidificazione dell'uccello Fratino; 
    b) previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto  gestore,
nelle aree di nidificazione dell'uccello Fratino. 
    2. Nella zona B non e' consentita alcuna  forma  di  livellamento
dell'arenile. 
    3. Nella zona  B  sono  consentite  attivita'  di  pulizia  delle
spiagge  esclusivamente  a  mano.  In  caso  di  rifiuti  ingombranti
all'interno della concessione,  qualunque  intervento  e'  consentito
solo previa verifica  e  accordo  sulle  modalita'  con  il  soggetto
gestore. 
    4. Nelle zone C  all'interno  delle  concessioni  demaniali  sono
consentite,  previa  autorizzazione  ed  eventuali  prescrizioni  del
soggetto gestore, le  azioni  di  livellamento  annuale  strettamente
necessarie allo svolgimento delle attivita' delle concessioni. 
    5. Le azioni di livellamento dell'arenile nelle zone C1 e  C2  al
di fuori delle concessioni  demaniali  non  sono  consentite,  mentre
nelle zone C3 sono consentite previ  accordi  definiti  tra  soggetto
gestore e i comuni interessati. 
    6. La  pulizia  degli  arenili  deve  essere  effettuata  con  le
seguenti modalita': 
      nella zona C1: 
        a) al di fuori delle concessioni  balneari,  rigorosamente  a
mano; 
        b) all'interno delle aree  in  concessione,  senza  l'uso  di
mezzi motorizzati se non guidati da operatore con piedi a terra; 
      nelle zone C2 e C3: 
        c) al  di  fuori  delle  concessioni  balneari,  con  accordi
definiti tra soggetto gestore e comuni; 
        d) all'interno delle concessioni, anche con mezzi meccanici. 
 
                              Art. 16. 
 
                Disciplina dell'accesso alla spiaggia 
 
    1. Non e' consentito il calpestio delle dune; l'accesso  pedonale
alle spiagge e' consentito esclusivamente  utilizzando  gli  appositi
corridoi individuati e segnalati dal soggetto gestore. 
    2. Non e' consentito l'accesso all'arenile con veicoli a  motore,
fatto salvo l'accesso dei veicoli utilizzati per le  attivita'  delle
concessioni balneari  esistenti,  espressamente  autorizzati  e  solo
lungo i percorsi  individuati  dal  soggetto  gestore  con  specifico
provvedimento. 
    3. Non  e'  consentito  l'alaggio  dei  natanti  con  occupazione
dell'area dunale, salvo che per motivi di sicurezza nel caso di forti
mareggiate e solo per il periodo di durata delle stesse. 
    4. Non e' consentito il campeggio e la sosta di camper o roulotte
all'interno e ai margini della pineta retrostante la spiaggia,  fermi
restando i provvedimenti della Polizia locale. 
    5. Il soggetto  gestore  puo'  autorizzare  in  casi  eccezionali
l'accesso  attraverso  ulteriori  percorsi,  stabilendo   per   dette
autorizzazioni un corrispettivo di cui al successivo Titolo IV. 
 
                              Art. 17. 
 
                Disciplina delle immersioni subacquee 
 
    1. Nell'area  marina  protetta,  sono  consentite  le  immersioni
individuali o di gruppo senza autorespiratore. 
    2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni  subacquee  con
autorespiratore, previa autorizzazione del soggetto gestore,  secondo
le seguenti modalita': 
      a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto  gestore  e
segnalati con appositi gavitelli; 
      b) secondo gli orari  e  i  periodi  determinati  dal  soggetto
gestore; 
      c) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve
essere  pari  a  4  (quattro),  in  presenza   di   un   responsabile
dell'immersione, in possesso di brevetto  almeno  di  secondo  grado,
individuato  all'atto  dell'autorizzazione  da  parte  del   soggetto
gestore; 
      d) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi  entro  il
raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o
dalla boa segna-sub; 
      e) non sono  autorizzate  le  immersioni  subacquee  effettuate
singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale  abilitato  al
primo soccorso, anche nel caso di utilizzo  di  unita'  di  appoggio,
come previsto dall'art. 90 del decreto  ministeriale  del  29  luglio
2008, n. 146, e successive modifiche. 
    3.  Nella  zona  D  sono  liberamente  consentite  le  immersioni
subacquee con autorespiratore, nel rispetto di quanto disposto  dalle
vigenti ordinanze della Capitaneria di porto locale. 
    4. Nell'area marina protetta non sono  consentite  le  immersioni
notturne, salvo che per motivi di ricerca  scientifica  espressamente
autorizzati dal soggetto gestore. 
    5. Le immersioni subacquee individuali per  le  persone  disabili
possono  essere  svolte  esclusivamente  da  subacqueo  disabile  con
brevetto di livello  A,  B  o  C  o  equivalente,  accompagnato  come
previsto dalla didattica di appartenenza. 
    6. Le immersioni subacquee devono rispettare il  seguente  codice
di condotta: 
      a)  non  e'  consentito  il  contatto  con  il  fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
      b) non e' consentito  dare  cibo  e/o  arrecare  disturbo  agli
organismi marini e introdurre o abbandonare qualsiasi materiale; 
      c) non e' consentito l'uso di mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore; 
      d) e'  fatto  obbligo  di  mantenere  l'attrezzatura  subacquea
quanto piu' possibile aderente al corpo; 
      e) e' fatto obbligo di segnalare al  soggetto  gestore  o  alla
locale autorita' marittima la presenza sui fondali  dell'area  marina
protetta di rifiuti  o  materiali  pericolosi  e  attrezzi  da  pesca
abbandonati; 
      f)  e'  fatto  obbligo  di  informarsi  preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area  marina
protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione. 
    7. La navigazione e l'ancoraggio delle unita'  a  supporto  delle
immersioni  subacquee  e'  consentita,  previa   autorizzazione   del
soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni per la  nautica  da
diporto e l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli  20
e 22. 
    8. L'ormeggio delle unita' a supporto delle immersioni  subacquee
e'  consentito,  previa  autorizzazione  del  soggetto  gestore,   ai
gavitelli singoli  contrassegnati  e  appositamente  predisposti  dal
medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza
di tutela dei fondali: 
      a)  per  il  tempo  strettamente  sufficiente  per   effettuare
l'immersione; 
      b) per un massimo di 1 (una)  unita'  da  diporto  al  medesimo
gavitello. 
    9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle
esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo,  e
determinare la capacita' di carico di ogni  sito  di  immersione,  il
soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e
adegua, con  successivi  provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di
riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare: 
      a) stabilendo il numero massimo di immersioni  al  giorno,  per
ciascun sito e in totale; 
      b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
      c)  predisponendo  punti  attrezzati  idonei   per   l'ormeggio
destinato allo svolgimento delle attivita' subacquee; 
      d)  incentivando  la   destagionalizzazione   delle   attivita'
subacquee. 
    10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee nelle zone B e  C  di  cui  ai  precedenti
commi, nonche' per l'eventuale utilizzo dei gavitelli  predisposti  a
tale scopo, i richiedenti devono: 
      a)  indicare  le   caratteristiche   dell'unita'   da   diporto
utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi  identificativi  del
brevetto  subacqueo  in  possesso  dei  singoli  soggetti;   per   le
immersioni subacquee in gruppo e'  possibile  presentare  domanda  di
autorizzazione cumulativa; 
      b) versare al soggetto gestore un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 34. 
      c) individuare un subacqueo in possesso di brevetto  almeno  di
secondo grado,  che  dichiari  formalmente  di  conoscere  l'ambiente
sommerso dell'area marina protetta. 
    11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle immersioni subacquee godono di titolo preferenziale  e  possono
effettuare il pagamento delle relative tariffe in  misura  ridotta  i
residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. 
    12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono  tenuti
a fornire informazioni al soggetto gestore sulle attivita' svolte, ai
fini del monitoraggio dell'area marina protetta. 
 
                              Art. 18. 
 
              Disciplina delle visite guidate subacquee 
 
    1. Nell'area marina protetta, sono consentite le  visite  guidate
subacquee  con  autorespiratore  svolte  dai  centri  di   immersione
autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalita': 
      a) esclusivamente in presenza di guida o  istruttore  subacqueo
del centro di immersioni autorizzato, in  possesso  di  grado  minimo
«Dive  Master»  o  titolo  equipollente  rilasciato  da   una   delle
federazioni nazionali o internazionali; 
      b) secondo gli  orari  e  nei  siti  determinati  dal  soggetto
gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; 
      c) nei siti autorizzati, l'immersione deve svolgersi  entro  il
raggio di 50 (cinquanta) metri calcolato dalla verticale del punto di
ormeggio, o dalla boa segna-sub; 
      d) in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei)  per  ogni
guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato; 
      e) in ciascun sito non si  possono  effettuare  immersioni  con
piu' di 12  (dodici)  subacquei  contemporaneamente,  oltre  le  loro
guide; 
      f) per un massimo  giornaliero  di  36  (trentasei)  subacquei,
oltre le loro guide; 
      g) non sono consentite le visite guidate subacquee notturne. 
    2. Le visite guidate subacquee devono  rispettare  il  codice  di
condotta di cui al precedente art. 17, comma 6. 
    3. Le visite guidate subacquee per le persone disabili,  condotte
dai centri di immersione autorizzati dal  soggetto  gestore,  possono
essere svolte esclusivamente in presenza di guida  o  istruttore  del
centro di immersione con relativa abilitazione. 
    4. La navigazione e l'ancoraggio delle unita'  a  supporto  delle
visite subacquee sono consentiti, previa autorizzazione del  soggetto
gestore, nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto  e
l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli 20 e 22. 
    5. L'ormeggio  delle  unita'  di  appoggio  alle  visite  guidate
subacquee e' consentito, previa autorizzazione del soggetto  gestore,
ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente  predisposti  dal
medesimo soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza
di tutela dei fondali: 
      a)  per  il  tempo  strettamente  sufficiente  per   effettuare
l'immersione; 
      b) per un massimo di 2 (due) unita' da diporto per gavitello. 
    6. Prima della visita  guidata  subacquea  e'  fatto  obbligo  ai
centri di immersione di  informare  gli  utenti  riguardo  le  regole
dell'area   marina   protetta,   l'importanza   dell'ecosistema,   le
caratteristiche ambientali ed archeologiche del sito di immersione  e
le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai
fondali, agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici. 
    7. Il responsabile dell'unita' da diporto, prima dell'immersione,
deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal  soggetto
gestore gli estremi dell'unita',  i  nominativi  delle  guide  e  dei
partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data,  l'orario,
il  sito  di  immersione;   il   registro   dovra'   essere   esibito
all'autorita' preposta al  controllo  o  al  personale  del  soggetto
gestore.  I  dati  contenuti  nei  registri  saranno  utilizzati  dal
soggetto gestore per le finalita' istituzionali. 
    8. Il registro deve essere consegnato al soggetto  gestore  entro
il 30 novembre  di  ogni  anno.  La  mancata  consegna  del  registro
comporta l'immediata sospensione  dell'autorizzazione  per  un  mese;
trascorso tale periodo,  in  mancanza  della  consegna  del  registro
compilato, l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva. 
    9. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di  segnali  acustici  o  sonori,  se  non  per  fornire
informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate,  con  volume
sonoro strettamente indispensabile alla percezione  degli  stessi  da
parte dei passeggeri a bordo. 
    10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  lo  svolgimento
delle visite guidate subacquee i  centri  di  immersione  richiedenti
devono: 
      a)  attestare  che  almeno  una  delle  guide  del  centro   di
immersione e' in possesso di abilitazione per  accompagnare  disabili
visivi e motori; 
      b)  fornire  copia  dei  brevetti  subacquei   e   dei   titoli
professionali posseduti, di ciascuna  guida  e  istruttore  subacqueo
operante in nome e per conto del centro di immersione; 
      c) indicare il possesso  di  una  specifica  assicurazione  per
responsabilita'   civile   derivante   dall'attivita'   professionale
esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o  per  conto
del centro; 
      d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unita'
di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dal  soggetto
gestore; 
      e) assicurare un periodo annuale di  apertura  delle  attivita'
del centro di immersione tale da incentivare la  destagionalizzazione
e la riduzione del carico delle attivita' subacquee  nei  periodi  di
picco delle presenze turistiche; 
      f) inviare al soggetto gestore la richiesta  di  autorizzazione
entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attivita'; 
      g) versare al soggetto gestore un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 34; 
      h) fornire l'elenco e le caratteristiche delle unita'  nautiche
a  supporto,  utilizzate  per  l'attivita',   nonche'   gli   estremi
identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano  in
nome o per conto del centro; 
      i)  dimostrare  la  conformita'  del  motore  delle  unita'  di
appoggio utilizzate, alla  Direttiva  2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni gassose e acustiche (motori  fuoribordo  elettrici,  motori
entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta) e la
presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo. 
    11. In relazione alle esigenze di tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento  istitutivo,  resta  salva  la  facolta'  del  soggetto
gestore, a seguito del  monitoraggio  effettuato  per  verificare  la
capacita'  di  carico  dei  siti  di  immersione,  di  adeguare   con
successivi provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  la
disciplina  delle  visite  guidate  subacquee.  Il  soggetto  gestore
stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi
alle misure di premialita' ambientale  ai  fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni, prevedendo: 
    a) il numero massimo di autorizzazioni; 
    b) i requisiti di ecocompatibilita'; 
    c) i siti di immersione; 
    d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito  e
in totale; 
    e) il numero massimo  di  unita'  da  diporto  impiegabili  nelle
visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato; 
    f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate  subacquee  e  le
immersioni subacquee; 
    g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; 
    h) gli incentivi  per  la  destagionalizzazione  delle  attivita'
subacquee. 
    12.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    e'    subordinata
all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di: 
    a) presa visione del  decreto  di  istituzione  dell'area  marina
protetta, del regolamento di disciplina, del presente  regolamento  e
di  eventuali  disciplinari  provvisori   annuali,   da   parte   del
richiedente e del possesso dei requisiti per la concessione; 
    b) obbligo di  esporre  sulle  unita'  in  appoggio  alle  visite
guidate subacquee/attivita' didattica, i contrassegni  identificativi
predisposti dal soggetto gestore ai fini di agevolare la sorveglianza
ed il controllo,  nonche'  il  regolamento  e  la  carta  delle  zone
interdette. 
    c) di non svolgere attivita' di  accompagnamento  o  di  supporto
diverse da quelle indicate nell'autorizzazione; 
    d)  di  fornire  agli  utenti  l'apposito  materiale  informativo
predisposto dal soggetto gestore. 
    13. I centri di immersione autorizzati che ne facciano  richiesta
possono utilizzare il logo registrato dell'area  marina  protetta  ai
fini della divulgazione dell'attivita' subacquea. 
 
                              Art. 19. 
 
              Disciplina delle attivita' di seawatching 
 
    1. Sono consentite le visite guidate di  seawatching  svolte  dai
centri  autorizzati  dal  soggetto  gestore   secondo   le   seguenti
modalita': 
    a) esclusivamente con partenza da terra; 
    b) nei siti determinati dal soggetto gestore; 
    c) il numero di visitatori per ogni sito non puo' superare le  12
(dodici) persone piu' una guida del centro autorizzato; 
    d) non sono consentite attivita' di seawatching notturne. 
    2. Prima dell'attivita' di seawatching e' fatto obbligo ai centri
autorizzati di informare gli  utenti  riguardo  le  regole  dell'area
marina protetta,  l'importanza  dell'ecosistema,  le  caratteristiche
ambientali ed archeologiche del sito che si sta visitando e le  norme
di comportamento idoneo ai fini di non recare  disturbo  ai  fondali,
agli organismi e di non danneggiare i reperti archeologici. 
    3. Il responsabile dell'attivita'  di  seawatching,  prima  della
visita, deve annotare in apposito registro previamente  vidimato  dal
soggetto gestore i nominativi dei partecipanti, la data, l'orario, il
sito che si intende  visitare;  il  registro  dovra'  essere  esibito
all'autorita' preposta al  controllo  o  al  personale  del  soggetto
gestore. 
    4. Il registro deve essere consegnato al soggetto  gestore  entro
il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti  nei  registri  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le  finalita'  istituzionali.  La
mancata  consegna  del  registro  comporta  l'immediata   sospensione
dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in  mancanza
della  consegna  del  registro  compilato,   l'autorizzazione   sara'
revocata in via definitiva. 
    5. I centri di immersione, che  svolgono  l'attivita'  di  visite
guidate  subacquee  e  che  intendono  svolgere   anche   quella   di
seawatching devono esplicitarlo  nella  domanda  di  rilascio/rinnovo
dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti  di
cui all'art. 18, il possesso dei requisiti richiesti per  l'attivita'
di  seawatching,  nonche'  dotarsi  delle   ulteriori   dotazioni   e
attrezzature eventualmente necessarie per tale attivita'. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
delle attivita'  di  seawatching  i  centri  autorizzati  richiedenti
devono: 
    a) inviare al soggetto gestore  la  richiesta  di  autorizzazione
entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attivita'; 
    b) versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 34; 
    c)  indicare  la  validita'  e  gli  estremi  delle  abilitazioni
individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti,  (brevetti
di  idoneita'  per  il  salvataggio  a  mare)  di  ciascuna  guida  e
istruttore operante in nome e per conto del centro; 
    d) indicare  il  possesso  di  una  specifica  assicurazione  per
responsabilita'   civile   derivante   dall'attivita'   professionale
esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o  per  conto
del centro; 
    7. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento  istitutivo,  resta  salva  la  facolta'  del  soggetto
gestore, a seguito del  monitoraggio  effettuato  per  verificare  la
capacita' di carico dei siti dedicati al seawatching, di adeguare con
successivi provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  la
disciplina delle attivita' di seawatching, prevedendo: 
    a) il numero massimo di autorizzazioni; 
    b) i siti dedicati all'attivita' di seawatching; 
    c) il numero massimo di visite al giorno, per ciascun sito  e  in
totale; 
    d)  un'adeguata  turnazione  tra  i  diversi  siti  dedicati   al
seawatching, le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; 
    e) gli eventuali  incentivi  per  la  destagionalizzazione  delle
attivita'; 
    f) criteri  e  requisiti  per  eventuali  misure  di  premialita'
ambientale. 
    8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto
gestore. 
    9.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    e'     subordinata
all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente
di  presa  visione  del  decreto  di  istituzione  dell'area   marina
protetta, del regolamento di disciplina, del presente regolamento,  e
di eventuali disciplinari provvisori annuali,  nonche'  del  possesso
dei requisiti richiesti. 
    10. I  centri  autorizzati  che  ne  facciano  richiesta  possono
utilizzare il logo registrato dell'area marina protetta ai fini della
divulgazione dell'attivita' subacquea. 
 
                              Art. 20. 
 
               Disciplina della navigazione da diporto 
 
    1. E' vietato l'utilizzo di  moto  d'acqua,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare 42/2015,  e  successive
modifiche, della Capitaneria di  porto  di  Pescara,  acquascooter  e
mezzi similari, la pratica dello sci nautico  e  di  sport  acquatici
similari. 
    2. E' consentita la navigazione a vela, a remi, a  pedali  o  con
motori a propulsione elettrica. 
    3. Nelle zone B e C  e'  consentito,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni da diporto
che  attestino  il  possesso  di  uno  dei  seguenti   requisiti   di
ecocompatibilita': 
    a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
    b) motore in linea con la direttiva 2003/44/CE relativamente alle
emissioni gassose, acustiche  (motori  fuoribordo  elettrici,  motori
entrobordo conformi alla  direttiva,  motori  fuoribordo  a  4  tempi
benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta). 
    4. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione del soggetto
gestore, l'accesso alle navi da diporto che attestino il possesso  di
uno dei seguenti requisiti: 
    a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
    b) in linea con gli Annessi IV  e  VI  della  Convenzione  MARPOL
73/78. 
    5. Nella zona D e' consentito l'accesso alle unita' da diporto. 
    6. Nell'area marina  protetta  e'  consentita  la  navigazione  a
motore,  nel  rispetto  delle  disposizioni  delle  ordinanze   della
Capitaneria di porto, a velocita' non superiore a 5  nodi,  entro  la
distanza di 350 metri dalla costa, e a velocita' non superiore  a  10
nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 350 metri e i 600  metri
dalla costa, sempre in assetto dislocante. 
    7. Non e' consentito lo scarico a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da  diporto  e
di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche'  il  rilascio  di
rifiuti solidi o liquidi. 
    8. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
    9.  Il  soggetto  gestore  puo'  disciplinare,   con   successivo
provvedimento, gli accessi ai punti di  approdo  e  la  distribuzione
degli  spazi  attinenti,  anche  attrezzando   idonei   corridoi   di
atterraggio. 
 
                              Art. 21. 
 
                Disciplina dell'attivita' di ormeggio 
 
    1. Nella  zone  B  e  C  e'  consentito,  previa  autorizzazione,
l'ormeggio a natanti ed imbarcazioni da diporto ad appositi gavitelli
predisposti negli specchi acquei individuati dal soggetto gestore. 
    2. Nella zona C e' consentito, previa autorizzazione,  l'ormeggio
alle navi da diporto. 
    3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: 
    a) non sono consentite le attivita' di balneazione e le attivita'
subacquee con o senza autorespiratore; 
    b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione  e  la
permanenza di unita' nautiche non ormeggiate, la pesca sportiva e  la
pesca professionale e piccola pesca artigianale; 
    c) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al  gavitello
preassegnato dal soggetto gestore; 
    d) non e' consentita  ogni  attivita'  che  rechi  turbamento  od
ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio; 
    e) non e' consentito l'ormeggio di piu' di  una  imbarcazione  al
singolo gavitello; 
    f) non e' consentito l'ormeggio impiegando piu' di un gavitello; 
    g) non  e'  consentito  l'ormeggio  di  unita'  da  diporto,  non
presidiate da personale  abilitato  alla  condotta,  durante  le  ore
notturne; 
    h) non e'  consentito  l'ormeggio  delle  unita'  da  diporto  ai
gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle  visite  guidate
subacquee. 
    4. Gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio  per  il  diporto,
individuati con apposito provvedimento  dal  soggetto  gestore,  sono
posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela  dei  fondali  e
realizzati e segnalati in conformita' alle  direttive  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    5. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere
al soggetto gestore il  rilascio  dell'autorizzazione  a  fronte  del
versamento di un  corrispettivo,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 34, commisurato: 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' da diporto; 
    b) alla durata della sosta; 
    c) al  possesso  di  ulteriori  requisiti  di  eco-compatibilita'
ambientale,  individuati  dal   soggetto   gestore   con   successivo
provvedimento; 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per  l'ormeggio,  nel
caso  in  cui  il  numero  delle  domande  ecceda  il  limite   delle
autorizzazioni previsto dal soggetto gestore in base ad un regime  di
contingentamento, godono di titolo preferenziale i seguenti soggetti: 
    a) i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; 
    b) i  proprietari,  gli  usufruttuari,  i  locatari  da  oltre  5
(cinque) anni di abitazioni nei  Comuni  ricadenti  nell'area  marina
protetta, nonche' i loro coniugi, conviventi e parenti entro il primo
grado; 
    c) i soggetti con unita' da diporto a remi e a vela. 
    7. Le unita' nautiche autorizzate sono tenute al  rispetto  delle
disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20. 
 
                              Art. 22. 
 
               Disciplina dell'attivita' di ancoraggio 
 
    1. Nella zona B non e' consentito l'ancoraggio, fatto  salvo  per
le attivita' di gestione dell'area marina protetta. 
    2. Nella zona C e D e' consentito l'ancoraggio ai natanti e  alle
imbarcazioni su fondali sabbiosi e inerti, al  di  fuori  delle  aree
particolarmente  sensibili  individuate  e  segnalate  dal   soggetto
gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
    3. In relazione alle esigenze di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento istitutivo, al fine  di  determinare  la  capacita'  di
carico  dell'area  in  relazione  all'attivita'  di  ancoraggio,   il
soggetto gestore effettua il monitoraggio dell'area marina  protetta,
applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e
individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio e  adegua,
con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di  riserva,  la
disciplina delle attivita' di ancoraggio. 
 
                              Art. 23. 
 
Disciplina delle attivita' di  noleggio  e  locazione  di  unita'  da
                              diporto. 
 
    1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di  unita'  da
diporto per la navigazione nell'area marina protetta  e'  consentito,
previa  autorizzazione  del  soggetto  gestore,  nel  rispetto  delle
disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 20. 
    2. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle
esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il
soggetto   gestore   effettua   il   monitoraggio   delle   attivita'
diportistiche e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita  la
Commissione  di  riserva,  il  numero   massimo   di   autorizzazioni
rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio e locazione,
non cedibili a terzi. 
    3. Ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  le  attivita'  di
noleggio e locazione di unita'  da  diporto  i  soggetti  richiedenti
devono: 
    a)  fornire  una  lista  delle  unita'  da  diporto   utilizzate,
indicandone le caratteristiche; 
    b) presentare copia della licenza di navigazione per ogni  unita'
da diporto, dalla quale risulti  la  portata  massima  di  passeggeri
trasportabili; 
    c) versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate
al successivo art. 34. 
    d) dimostrare la conformita' delle unita' da diporto ad  uno  dei
due requisiti di ecocompatibilita' espressi all'art. 20 comma 3 e  4,
del presente regolamento. 
    4. Il rilascio dell'autorizzazione  e'  effettuata  con  criterio
preferenziale   secondo   la   presenza   di   piu'   requisiti    di
ecocompatibilita' e, subordinatamente, secondo  l'ordine  cronologico
di presentazione della domanda. 
    5. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate  per  il
noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve
essere  tempestivamente   comunicata   al   soggetto   gestore,   che
provvedera' ad  effettuare  apposita  istruttoria  per  verificare  i
requisiti  della  nuova   unita'   e   rilasciare   eventuale   nuova
autorizzazione. 
    6.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  comporta   l'obbligo   per
l'esercente di: 
    a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni  relative
ai servizi  prestati,  ai  fini  del  monitoraggio  dell'area  marina
protetta; 
    b)  fornire  agli   utenti   l'apposito   materiale   informativo
predisposto dal soggetto gestore; 
    c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di
presa visione del decreto istitutivo dell'area marina  protetta,  del
regolamento di disciplina, del presente regolamento  e  di  eventuali
disciplinari provvisori annuali. 
    7. Il responsabile del  centro  di  noleggio  e  locazione,  deve
annotare nel registro, previamente vidimato dal soggetto gestore, gli
estremi dell'unita' da diporto, il numero delle persone imbarcate  in
ciascun mezzo nautico, le loro rispettive nazionalita', la  data  del
noleggio o della locazione; il registro deve essere tenuto aggiornato
ed esibito a richiesta  all'autorita'  preposta  al  controllo  o  al
personale del soggetto gestore. 
    8. Il registro deve essere consegnato al soggetto  gestore  entro
il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti  nei  registri  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le  finalita'  istituzionali.  La
mancata  consegna  del  registro  comporta  l'immediata   sospensione
dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in  mancanza
della  consegna  del  registro  compilato,   l'autorizzazione   sara'
revocata in via definitiva. 
 
                              Art. 24. 
 
       Disciplina delle attivita' di osservazione dei cetacei 
 
    1. In presenza di mammiferi marini e' individuata una  fascia  di
osservazione, entro la distanza di 100 metri dai  cetacei  avvistati,
ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 
    2.  Nelle  fasce  di  osservazione  e  avvicinamento  di  cui  al
precedente comma vige, per le attivita' di osservazione dei  cetacei,
il seguente codice di condotta: 
    a) non e' consentito  avvicinarsi  a  meno  di  100  metri  dagli
animali; 
    b) nella fascia di osservazione non e' consentita la  balneazione
e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella
medesima fascia di osservazione, una sola unita' nautica  o  un  solo
velivolo, esclusivamente ad una quota  superiore  ai  150  metri  sul
livello del mare; 
    c) non e' consentito il sorvolo con  elicotteri,  salvo  che  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
    d) non e' consentito stazionare piu' di 30 minuti nella fascia di
osservazione; 
    e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione  e'
consentita alla velocita' massima di 5 nodi; 
    f) non e' consentito stazionare con l'unita' nautica  all'interno
di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente  individui
o gruppi di individui dal gruppo principale; 
    g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua
altro materiale; 
    h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
    i) non e' consentito interferire  con  il  normale  comportamento
degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; 
    j) non sono consentiti  improvvisi  cambiamenti  di  rotta  e  di
velocita' delle unita' nautiche; 
    k) nel caso di volontario avvicinamento  dei  cetacei  all'unita'
nautica, e'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  velocita'  costante,
inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
    l) nella fascia di  avvicinamento  non  possono  essere  presenti
contemporaneamente piu' di una  (1)  unita'  nautica,  in  attesa  di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo  l'ordine  cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento; 
      m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza,  e'
fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di
osservazione e avvicinamento. 
    3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di whale-watching  i  richiedenti  devono  versare  al
soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e
rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 34. 
    4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di: 
    a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni  relative
alle attivita' condotte, compresa una relazione con indicate tutte le
osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se  possibile
di documentazione fotografica. Tale informazioni  saranno  utilizzate
ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; 
    b)  fornire  agli   utenti   l'apposito   materiale   informativo
predisposto dal soggetto gestore. 
 
                              Art. 25. 
 
Disciplina dell'attivita' di pesca professionale e di  piccola  pesca
                             artigianale 
 
    1. In tutta l'area marina protetta non e' consentita la pesca con
attrezzi  trainati,  con  sciabica,  con  turbo-soffianti,  con  reti
derivanti e a circuizione, con fonti luminose, ne'  l'acquacoltura  e
il ripopolamento attivo. 
    2. Nella zona B non e' consentita qualunque  attivita'  di  pesca
professionale e piccola pesca artigianale. 
    3. Nelle zona C e D  e'  consentita,  previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, la piccola pesca artigianale riservata ai pescatori
residenti nei comuni di Pineto e Silvi nonche' alle  imprese  e  alle
cooperative di pesca  aventi  sede  legale  nei  suddetti  comuni,  e
interamente costituite da soci residenti nei comuni di Pineto e Silvi
alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  istituzione,  nel
rispetto delle seguenti modalita': 
    a) con rete da posta fissa,  disposta  a  distanza  minima  dalla
costa di 500 metri, per una  lunghezza  massima  di  1000  metri  per
pescatore, aumentando di 1000 metri  per  ogni  pescatore  imbarcato,
fino ad un massimo di  4000  metri,  con  maglia  di  dimensioni  non
inferiori a 40 millimetri per ogni unita' da pesca; 
    b) con nasse disposte ad una distanza minima dalla costa  di  500
metri, con numero di trappole per unita' da  pesca  non  superiore  a
200; 
    c) con cestini per la pesca delle Lumachine  di  mare  (Nassarius
mutabilis) per un  massimo  di  trappole  per  unita'  da  pesca  non
superiore a 300 per un massimo quantitativo di kg 70  per  unita'  da
pesca con una  persona  a  bordo  piu'  kg  20  per  ogni  membro  di
equipaggio aggiunto. 
    4. E' consentito, previa  autorizzazione  del  soggetto  gestore,
l'accesso e il transito alle imbarcazioni per la pesca dei  molluschi
bivalvi,  turbo-soffianti,  nella  sola  zona   D,   per   il   tempo
strettamente necessario all'attraversamento dell'area marina protetta
senza alcuna  possibilita'  di  sosta  o  rallentamento  e  sempre  e
comunque con la draga fuori dall'acqua. 
    5. L'ancoraggio  degli  attrezzi  e  delle  unita'  da  pesca  e'
consentito esclusivamente nell'esercizio delle attivita' di prelievo. 
    6. Il soggetto gestore, ai fini delle attivita'  di  controllo  e
monitoraggio, fornisce ai soggetti autorizzati, appositi contrassegni
autorizzativi propri dell'area marina protetta, non confondibili  ne'
imitabili, da apporre ai segnalamenti  marittimi  degli  attrezzi  da
pesca gia' previsti ai sensi della normativa vigente. 
    7. Non e' consentito lo scarico a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e  di
qualsiasi sostanza tossica  o  inquinante,  nonche'  il  rilascio  di
rifiuti solidi o liquidi. 
    8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata annuale  e
rinnovabile, alla piccola pesca artigianale, i  soggetti  legittimati
devono presentare richiesta presso il soggetto gestore  entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno,  e  contestualmente  fornire   una   formale
dichiarazione di presa visone del decreto  di  istituzione  dell'area
marina  protetta,  del  regolamento  di  disciplina,   del   presente
regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. 
    9.  I  soggetti  autorizzati  alle  attivita'  di  piccola  pesca
artigianale  devono  comunicare  annualmente,  su   apposito   modulo
predisposto dal soggetto gestore, i periodi di pesca,  i  dati  sulle
catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca  all'interno
dell'area  marina   protetta   ai   fini   del   monitoraggio.   Tali
comunicazioni vengono riportate su un apposito  registro  tenuto  dal
soggetto gestore, delle cui annotazioni  viene  rilasciata  copia  ai
soggetti stessi. 
    10. Al fine di  consentire  il  ricambio  generazionale  tra  gli
operatori della pesca, nel caso  di  cessazione  delle  attivita'  di
pesca da parte di  soggetti  autorizzati  dal  soggetto  gestore,  il
diritto all'autorizzazione, anche in deroga al precedente comma 3, e'
trasferibile ad altro soggetto, purche' rientrante nei termini di cui
al  precedente  comma  3,  e  nei  limiti  dello  sforzo   di   pesca
dell'operatore che cessa l'attivita'. 
    11. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale,  sulla
base degli esiti  del  monitoraggio  dell'area  marina  protetta,  il
soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento,
sentita la Commissione di riserva, di disciplinare  ulteriormente  le
modalita'  di  prelievo   delle   risorse   ittiche,   indicando   in
particolare: 
      a)  caratteristiche  e  quantita'  degli  attrezzi   da   pesca
utilizzabili per ogni unita' da pesca; 
      b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed
orari per particolari attivita'; 
      c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali
e non; 
    d)  misure  di  tutela  in  riferimento  a   particolari   specie
minacciate o a rischio; 
    e) il divieto di accesso  a  determinate  aree  e  per  specifici
periodi. 
 
                              Art. 26. 
 
              Disciplina dell'attivita' di pescaturismo 
 
    1. Sono consentite le attivita' di pescaturismo nelle Zone C e D,
riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca  artigianale  di
cui al precedente articolo, purche' in  possesso  di  idonea  licenza
all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 
    2. Gli attrezzi, consentiti per l'attivita' di pescaturismo  sono
quelli indicati al precedente art. 25, comma 3, lettere a),  b),  con
le modalita' di uso stabilite allo stesso art. 25. 
    3. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo
e ittiturismo comporta l'obbligo di: 
    a) fornire al soggetto gestore informazioni relative  ai  servizi
prestati, ai fini del monitoraggio dell'area  marina  protetta,  tali
informazioni andranno riportate su  apposito  registro  vidimato  dal
soggetto gestore che dovra' essere  tenuto  aggiornato  e  consegnato
alla scadenza dell'autorizzazione. La mancata consegna  del  registro
debitamente compilato, comportera' il non rinnovo dell'autorizzazione
all'attivita' di pescaturismo, per l'anno successivo; 
    b)  fornire  agli   utenti   l'apposito   materiale   informativo
predisposto dal soggetto gestore; 
    c) esporre sull'unita'  da  pesca  i  contrassegni  autorizzativi
rilasciati dal soggetto gestore da esibire durante l'esercizio  della
pesca; 
    d) fornire una formale dichiarazione di presa visone del  decreto
di  istituzione  dell'area  marina  protetta,  del   regolamento   di
disciplina, del presente  regolamento  e  di  eventuali  disciplinari
provvisori annuali. 
    4. Non e' consentito l'uso improprio di  impianti  di  diffusione
della voce e di segnali acustici o sonori. 
    5. Non e' consentita l'attivita' di pescaturismo in contemporanea
con le attivita' di pesca professionale e piccola pesca artigianale. 
    6. Non e' consentito lo scarico a  mare  di  acque  non  depurate
provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' da pesca e  di
qualsiasi sostanza tossica  o  inquinante,  nonche'  il  rilascio  di
rifiuti solidi o liquidi. 
    7. La richiesta di  autorizzazione  ad  eseguire  l'attivita'  di
pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca  che  si  intendono
adoperare. 
    8. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio  delle  attivita'
di pescaturismo al fine di garantire una gestione  sostenibile  della
risorsa  e  adegua,  con  successivo   provvedimento,   la   relativa
disciplina. 
 
                              Art. 27. 
 
      Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa 
 
    1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea
in apnea, ne' la detenzione  e  il  trasporto  di  attrezzi  ad  essa
adibiti. 
    2. Il transito con attrezzi adibiti alla pesca subacquea in apnea
deve essere di volta in volta autorizzato dal soggetto gestore. 
    3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca
sportiva. 
    4. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca  sportiva
e ricreativa delle seguenti specie: 
    a) Cernia (tutte le specie) 
    b) Corvina (Sciaena umbra) 
    c) Ombrina (Umbrina cirrosa) 
    d) Aragosta rossa (Palinurus elephas) 
    e) Astice (Homarus gammarus) 
    f) Cicala (Scyllarus arctus) 
    g) Magnosa (Scyllarides latus) 
    h) Tonno rosso (Thunnus thynnus) 
    i) Triglie di scoglio (Mullus surmuletus) 
    j) Cheppia (Alosa fallax) 
    k) Anguilla (Anguilla anguillla) 
    l) Pesce spada (Xiphias gladius) 
    5. Nell'area marina protetta, non sono in ogni caso consentiti: 
    a) la tecnica del «vertical jigging» e attrezzi similari; 
    b) la pesca alla traina  di  profondita',  con  affondatore,  con
lenze di tipo «monel», piombo guardiano; 
    c) l'utilizzo di palangari, coffe,  filaccioni  e  nasse,  draghe
meccanizzate, reti trainanti, reti da circuizione, ciancioli, reti da
imbrocco tirate da natanti, reti da fondo combinate; 
    d) l'utilizzo di esche alloctone,  non  di  origine  mediterranea
(verme coreano, giapponese e similari e  qualunque  esca  commerciale
non certificata al riguardo); 
    e) l'uso della tecnica di pasturazione; 
    f) l'uso di fonti luminose; 
    g) la pesca  con  rastrelli  e  con  mezzi  elettromeccanici  e/o
idraulici di qualunque genere o dimensione; 
    h) la pesca nel raggio di 100  metri  di  distanza  nel  caso  di
ormeggio di unita' da diporto e ormeggiata per immersioni subacquee; 
    i) la pesca nel raggio di 500 metri da  unita'  in  attivita'  di
pesca professionale e piccola pesca artigianale. 
    6. Nel caso di catture accidentali di prede sotto misura o la cui
cattura e' vietata e' obbligo rilasciarle immediatamente in acqua con
la massima cautela, annotando l'eventuale cattura. 
    7. Nella zona B e' consentita, previa autorizzazione del soggetto
gestore, la pesca ricreativa ai  soggetti  residenti  nei  comuni  di
Pineto e Silvi alla data di istituzione  dell'area  marina  protetta,
con le seguenti modalita' e prescrizioni: 
    a) tramite utilizzo di ami senza ardiglione e  con  rilascio  del
pescato; 
    b) da riva con non piu' di 2 (due) canne fisse o da  lancio,  con
non piu' di 2 (due) ami per canna; 
    c) da natante con non piu' di 2 (due) canne, con non  piu'  di  2
(due) ami per canna e bolentino con non piu' di 2 (due) ami; 
    d) da unita' da diporto, e' consentito utilizzare per persona  un
massimo di 1 canna o lenza con un massimo di 2 (due) ami per ciascuno
strumento;   sull'imbarcazione   e'    consentito    complessivamente
l'utilizzo di un numero massimo di 3 (tre) canne o lenze; 
    e) la pesca e' consentita dall'alba al tramonto; 
    f) i ragazzi di  eta'  inferiore  ai  12  (dodici)  anni  possono
pescare  solo   se   accompagnati   da   un   adulto   con   regolare
autorizzazione. 
    8. Nella  zona  C  e'  consentita  la  pesca  ricreativa,  previa
autorizzazione del soggetto gestore, per  i  soggetti  residenti  nei
comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi  e  modalita'
di cui al precedente comma 7 e inoltre con nasse o cestini in  numero
massimo di uno per persona per un massimo di  due  per  imbarcazione,
sempre con matricola dell'autorizzazione riportata sul segnale. 
    9. Nella  zona  C  e'  consentita  la  pesca  ricreativa,  previa
autorizzazione  del  soggetto  gestore,  anche  per  i  soggetti  non
residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta con attrezzi
e modalita' di cui al precedente comma 7. 
    10. Nella zona  C  e'  consentita  la  pesca  ricreativa,  previa
autorizzazione del soggetto gestore,  oltre  a  quanto  espresso  nei
precedenti commi 7, 8 e 9, per le sottozone individuate nell'art. 14,
comma 3, con le seguenti modalita': 
    a) Zona C1: pesca ricreativa con il solo rilascio  degli  animali
appena catturati; 
    b)  Zona  C2  e  C3:  pesca  ricreativa   con   possibilita'   di
trattenimento degli animali appena catturati, per un prelievo massimo
cumulativo giornaliero fino a 3(tre)Kg per pescatore  e  fino  ad  un
massimo di 5(cinque) Kg per imbarcazione, salvo il  caso  di  singolo
esemplare di peso superiore. 
    11. Nella zona  D  la  pesca  ricreativa  e'  consentita,  previa
autorizzazione del soggetto  gestore,  oltre  che  con  gli  attrezzi
consentiti in zona B e C, anche con bolentino, con canna e  mulinello
con non piu' di 3 (tre) ami rispettando il limite di uno strumento di
cattura a persona per un massimo di due per ogni barca. 
    12. La distanza tra le barche che  svolgono  attivita'  di  pesca
ricreativa non deve essere minore di 50 (cinquanta) metri. 
    13. Il transito di unita' da diporto  nell'area  marina  protetta
con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di  pescato  diversi  o
superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve  essere
preventivamente autorizzato dal soggetto gestore. 
    14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  alle  attivita'  di
pesca ricreativa nell'area marina protetta,  i  soggetti  richiedenti
devono: 
    a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare; 
    b) versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita'  di  cui
al successivo art. 34; 
    c) riportare le catture e le giornate di pesca effettuate, su  un
apposito  libretto  vidimato  dal  soggetto  gestore   e   rilasciato
contestualmente  all'autorizzazione,  che  deve  essere   esibito   a
richiesta degli organi preposti alla  sorveglianza  e  restituito  al
soggetto gestore, ai fini del monitoraggio della risorsa, entro il 30
novembre di ogni anno. La  mancata  consegna  del  registro  comporta
l'immediata sospensione dell'autorizzazione per  un  mese;  trascorso
tale periodo, in mancanza  della  consegna  del  registro  compilato,
l'autorizzazione sara' revocata in via definitiva; 
    d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di  presa
visione del decreto di istituzione  dell'area  marina  protetta,  del
regolamento di disciplina, del presente regolamento  e  di  eventuali
disciplinari provvisori annuali. 
    15.  Il  soggetto  gestore  rilascia  le  autorizzazioni  per  le
attivita'  di  pesca  ricreativa  anche  in   base   a   criteri   di
contingentamento che potranno privilegiare  i  residenti  nei  comuni
ricadenti nell'area marina protetta. 
    16.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  pesca  sportiva   e
ricreativa comporta l'obbligo di: 
    a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati  dal  soggetto
gestore, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca  sportiva  e  da
esporre sull'unita' da diporto; 
    b)  esibire  l'autorizzazione  in  caso  di  controllo  ai  corpi
predisposti alla sorveglianza. 
    17. Le unita' da  diporto  a  supporto  della  pesca  sportiva  e
ricreativa, devono osservare le disposizioni per  la  navigazione  da
diporto di cui al precedente art. 20. 
    18. E' fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo,  il
pescato ad  attivita'  di  ristorazione  o  commerciali  pena  ritiro
dell'autorizzazione  per  tre  anni,  oltre  alle  sanzioni  previste
dall'art. 38 del presente regolamento e dalle altre norme in vigore. 
    19. Al fine di  determinare  la  capacita'  di  carico  dell'area
marina protetta, in relazione  alle  esigenze  di  tutela  ambientale
sottese al provvedimento istitutivo, il soggetto gestore effettua  il
monitoraggio delle attivita' di prelievo  e  adegua,  con  successivi
autonomi  provvedimenti,  sentita  la  Commissione  di  riserva,   la
disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare: 
    a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da  pesca  sportiva
utilizzabili; 
    b) calendario delle attivita' di pesca comprendente  giornate  ed
orari per particolari attivita'; 
    c) misure minime di cattura per le varie specie; 
    d)  misure  di  tutela  in  riferimento  a   particolari   specie
minacciate o a rischio. 
 
                              Art. 28. 
 
     Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate 
 
    1. Nell'area marina protetta la navigazione alle unita' nautiche,
adibite al  trasporto  passeggeri  e  alle  visite  guidate,  non  e'
consentita nelle zone destinate alla  balneazione,  come  individuate
dalle ordinanze dell'Autorita' marittima  competente,  anche  se  non
segnalate da gavitelli di delimitazione. 
    2. Nelle zone B, C e D e' consentita, previa  autorizzazione  del
soggetto gestore, l'accesso alle unita' nautiche adibite al trasporto
passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per
la navigazione da diporto di cui all'art. 20. 
    3. L'ormeggio  delle  dette  unita'  nautiche  e'  consentito  ai
gavitelli singoli e contrassegnati dal soggetto gestore,  posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 
    4. Alle unita' nautiche autorizzate  al  trasporto  passeggeri  e
alle visite guidate non e' consentito: 
    a) la pratica della pesca sportiva da parte dell'equipaggio e dei
passeggeri; 
    b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine
o da altri impianti e di qualsiasi  sostanza  tossica  o  inquinante,
nonche' il rilascio di rifiuti solidi o liquidi; 
    c) l'uso improprio di impianti di  diffusione  della  voce  e  di
segnali acustici o sonori, se  non  per  fornire  informazioni  sugli
itinerari,  con  volume  sonoro  strettamente   indispensabile   alla
percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 
    5. Le unita' nautiche autorizzate  alle  attivita'  di  trasporto
passeggeri e visite guidate sono tenute,  al  fine  di  agevolare  la
sorveglianza   ed   il   controllo,   ad   esporre   i   contrassegni
identificativi predisposti dal soggetto gestore. 
    6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  trasporto  passeggeri   e   visite   guidate,   i
richiedenti devono versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a
titolo  di  diritto  di  segreteria  e  rimborso  spese,  secondo  le
modalita' indicate al successivo art. 34, commisurato: 
    a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' nautica; 
    b) alla durata del permesso. 
    7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione  le  unita'  nautiche
impiegate  devono  essere  in  linea  con  i  seguenti  requisiti  di
ecocompatibilita': 
    a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE  relativamente  alle
emissioni  gassose  e  acustiche  (motori  entrobordo  conformi  alla
direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o  a
2 tempi ad iniezione diretta); 
    b) unita' dotate  di  sistemi  di  prevenzione  dello  scarico  e
impianti che consentono di trasferire  i  rifiuti  a  terra  conformi
all'allegato II - punto 5.8 del decreto  legislativo  del  18  luglio
2005 n. 171, e  successive  modifiche  concernente  il  codice  della
navigazione da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE. 
    8.  Non  sono  consentiti,  durante  il  periodo   di   validita'
dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri  imbarcabili  o
variazioni dei requisiti rispetto a quanto oggetto di autorizzazione. 
    9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di  fornire
al soggetto gestore informazioni relative  ai  servizi  prestati,  ai
fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche'  di  fornire
agli  utenti  il  materiale  informativo  predisposto  dal   soggetto
gestore. 
    10. Ai fini del  rilascio  delle  autorizzazioni,  i  richiedenti
devono presentare al soggetto gestore, la domanda di  rilascio  o  di
rinnovo corredata dai seguenti documenti: 
    a)  caratteristiche  delle   unita'   nautiche   utilizzate   per
l'attivita'; 
    b) titoli abilitativi professionali del personale imbarcato; 
    c) attestazione dell'avvenuto versamento al soggetto gestore  del
corrispettivo a titolo di diritto di  segreteria  e  rimborso  spese,
secondo le modalita' indicate al successivo art. 34; 
    d)   copia   della   certificazione   rilasciata   dall'autorita'
competente, dalla quale  risulti  il  numero  massimo  di  passeggeri
trasportabili; 
    e) dichiarazione di  presa  visone  del  decreto  di  istituzione
dell'area  marina  protetta,  del  regolamento  di  disciplina,   del
presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. 
    11. E' fatto obbligo  agli  armatori  delle  suddette  unita'  di
trasporto  passeggeri  di   compilare   giornalmente   il   registro,
previamente  vidimato  dal  soggetto   gestore,   con   gli   estremi
dell'unita' nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati
e le loro rispettive nazionalita'. Il  registro  deve  essere  tenuto
aggiornato ed esibito a richiesta all'autorita' preposta al controllo
o al personale del soggetto gestore. 
    12. Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore  entro
il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti  nei  registri  saranno
utilizzati dal soggetto gestore per le  finalita'  istituzionali.  La
mancata  consegna  del  registro  comporta  l'immediata   sospensione
dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in  mancanza
della  consegna  del  registro  compilato,   l'autorizzazione   sara'
revocata in via definitiva. 
    13. Al fine di contingentare i  flussi  turistici,  in  relazione
alle  esigenze  di  tutela  ambientale   sottese   al   provvedimento
istitutivo,  attraverso  il  monitoraggio  effettuato,  il   soggetto
gestore puo'  stabilire,  sentita  la  Commissione  di  riserva,  con
successivi provvedimenti: 
    a) il numero massimo di unita' nautiche autorizzabili; 
    b) il numero  massimo  complessivo  di  passeggeri  o  visitatori
giornalieri; 
    c) i criteri e i requisiti richiesti relativi a eventuali  misure
di premialita' ambientale, stabilite dal soggetto  gestore,  ai  fini
del rilascio delle autorizzazioni. 
    14. Ogni sostituzione delle unita' autorizzate per  il  trasporto
passeggeri e visite guidate deve essere tempestivamente comunicata al
soggetto  gestore  e  comporta  il  ritiro  dell'autorizzazione;   il
soggetto gestore provvede  ad  effettuare  apposita  istruttoria  per
verificare la rispondenza della nuova  unita'  nautica  ai  requisiti
richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 
    15.  Non  sono  consentiti,  durante  il  periodo  di   validita'
dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri  imbarcabili  o
variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 
    16.  Il  soggetto  gestore  puo'  disciplinare,  con   successivo
provvedimento, sentita la  Commissione  di  riserva  e  le  Autorita'
competenti, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione  degli
spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio. 
    17. E' fatto obbligo di esporre e  rendere  fruibile,  presso  il
luogo di imbarco dei passeggeri e a bordo delle unita'  nautiche,  il
decreto istitutivo  dell'area  marina  protetta,  il  regolamento  di
disciplina, il presente regolamento  nonche'  eventuali  disciplinari
provvisori annuali, al fine di consentire la consultazione  da  parte
degli utenti. 
    18. In caso di avvistamento di  animali  in  difficolta'  non  e'
consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma e' fatto obbligo
contattare immediatamente il personale dell'area  marina  protetta  o
gli organi istituzionali preposti alla tutela  e  salvaguardia  della
fauna selvatica. 
 
                              TITOLO IV 
 
DISCIPLINA DELLE  AUTORIZZAZIONI  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA'
                             CONSENTITE 
 
                              Art. 29. 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
    1. Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per  il
rilascio  delle  autorizzazioni  allo  svolgimento  delle   attivita'
consentite  nell'area  marina  protetta  «Torre  del  Cerrano»,  come
previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta. 
    2. Ogni provvedimento concessorio o  autorizzatorio  deve  essere
adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o  di  revoca
previsto dal presente regolamento. 
    3. Il titolare dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  conservare  il
titolo autorizzatorio rilasciatogli e a esibirlo, su mera  richiesta,
ai  soggetti  legalmente  investiti  del  potere  di  vigilanza   e/o
controllo  sulle  attivita'  svolte  all'interno   dell'area   marina
protetta. 
    4. Il soggetto gestore,  a  fronte  di  esigenze  correlate  alla
tutela dell'ambiente  marino,  puo'  sospendere  temporaneamente  e/o
disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le  attivita'
consentite nell'area marina protetta. 
    5. Il soggetto  gestore,  per  accertate  esigenze  di  carattere
eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a
situazioni di emergenza, puo' rilasciare  specifiche  autorizzazioni,
anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento. 
 
                              Art. 30. 
 
                      Domanda di autorizzazione 
 
    1. La domanda di autorizzazione e' presentata al soggetto gestore
sugli appositi moduli predisposti dallo  stesso,  disponibili  presso
gli uffici  amministrativi  o  sul  sito  internet  dell'area  marina
protetta. 
    2. La modulistica e' predisposta  a  cura  del  soggetto  gestore
conformemente  alle  indicazioni  sotto  indicate.  Tali  indicazioni
(dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei  moduli  a
seconda dell'oggetto dell'autorizzazione. 
    3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto  nei  precedenti
articoli, implica l'obbligo di esporre i  relativi  segni  distintivi
rilasciati dal soggetto gestore. 
    4. La domanda di autorizzazione deve precisare: 
    a) le generalita' del richiedente; 
    b) l'oggetto; 
    c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta
data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta; 
    d) il possesso dei requisiti previsti  dal  presente  regolamento
per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione. 
    e) la formula prescelta per il pagamento  del  corrispettivo  per
l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria. 
    5. Il soggetto gestore si riserva, a  fronte  di  gravi  esigenze
correlate alla tutela ambientale, di sospendere  temporaneamente  e/o
disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le  attivita'
consentite nell'area marina protetta. 
    6. E' facolta' del soggetto gestore, per  accertate  esigenze  di
carattere eccezionale afferenti l'attivita'  istituzionale,  volte  a
far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in  deroga
alle   disposizioni    del    presente    regolamento,    particolari
autorizzazioni finalizzate allo scopo. 
 
                              Art. 31. 
 
                     Documentazione da allegare 
 
    1.  Alla  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  allegata  la
documentazione atta a dimostrare il possesso dei  requisiti  previsti
dal presente regolamento per l'attivita'  oggetto  della  domanda  di
autorizzazione. 
    2. Alla  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  allegata  una
formale dichiarazione di presa visione  del  decreto  di  istituzione
dell'area  marina  protetta,  del  regolamento  di  disciplina,   del
presente regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. 
    3. Sono ammesse le dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni
previste dagli articoli 46 e 48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. 
 
                              Art. 32. 
 
          Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione 
 
    1. Le istanze di autorizzazione, di cui al  precedente  art.  30,
sono esaminate dagli organi tecnici del soggetto gestore,  alla  luce
delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui
al successivo art. 33. 
    2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o  rigettata  entro  il
termine massimo di 60 giorni dalla  data  di  ricezione  dell'istanza
stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 
    3.  Per  tutte  le  richieste  di  autorizzazione   avanzate   da
visitatori  e  non  residenti  relative  ad   attivita'   chiaramente
riconducibili a soggiorni turistici  nell'area  marina  protetta,  il
soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente  alle
esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta. 
 
                              Art. 33. 
 
       Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione 
 
    1. Il soggetto gestore provvede a svolgere  un'adeguata  indagine
conoscitiva che permetta di verificare  le  dichiarazioni  effettuate
all'atto delle richiesta. 
    2. Il rilascio delle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  delle
attivita' consentite nelle zone  B,  C  e  D  di  cui  ai  precedenti
articoli e' effettuata dal soggetto  gestore  in  base  a  regimi  di
premialita'    ambientale,     turnazione,     contingentamento     e
destagionalizzazione, definiti da soggetto gestore,  sulla  base  del
monitoraggio dell'area marina protetta e delle  conseguenti  esigenze
di tutela ambientale. 
    3.  Nel  rilascio  delle   autorizzazioni   all'esercizio   delle
attivita' individuali di cui  ai  precedenti  articoli,  il  soggetto
gestore  potra'  privilegiare  le  richieste  avanzate  dai  soggetti
residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. 
    4.  Nel  rilascio  delle   autorizzazioni   all'esercizio   delle
attivita' d'impresa, oltre quanto previsto nel comma 2,  il  soggetto
gestore  potra'  privilegiare  le  richieste  avanzate  dai  soggetti
disponibili a  formalizzare  il  contenimento  delle  tariffe  per  i
servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 
    5. Il soggetto gestore pubblicizza anche per  via  informatica  i
provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche'  le
procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  delle  attivita'
consentite. 
    6. L'istanza di autorizzazione e'  rigettata  previa  espressa  e
circostanziata motivazione: 
    a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile  con  le
finalita' istitutive dell'area marina protetta; 
    b) in caso di accertata violazione  delle  disposizioni  previste
dalla normativa vigente  di  settore,  dal  decreto  istitutivo,  dal
regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina
protetta e dal presente regolamento; 
    c)  qualora  emerga  la  necessita'  di  contingentare  i  flussi
turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie  finalita'
di tutela ambientale dell'area marina protetta. 
    7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come
l'interdizione  totale  dell'attivita',  e'  motivata  dal   soggetto
gestore esplicitando le  ragioni  di  tutela  ambientale  sottese  al
provvedimento di diniego. 
    8.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  verra'   materialmente
rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e
dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 34. 
 
                              Art. 34. 
 
     Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 
 
    1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al
versamento  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle   relative
autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 
    2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i  diritti
di segreteria sono stabiliti  dal  soggetto  gestore  con  successivo
provvedimento  annuale,   previamente   autorizzato   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    3. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto  su  base
settimanale, mensile e annuale. 
    4. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e'
disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
    5. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  lo
svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale
utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, e'  disposto
su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
    6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri
di immersione per lo  svolgimento  di  visite  guidate  subacquee  e'
disposto su base mensile e annuale. 
    7. Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'ormeggio e' disposto su base giornaliera,  settimanale,  mensile  e
annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul
posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, il  soggetto
gestore potra' avvalersi di societa' e soggetti  terzi  incaricati  a
tale scopo. 
    8. Il corrispettivo per il rilascio  dell'autorizzazione  per  le
attivita' di trasporto passeggeri e visite  guidate  e'  disposto  su
base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e  della
portata passeggeri dell'unita' nautica. 
    9. Il  corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di  noleggio  e  locazione  di  unita'  da
diporto e' disposto su base  annuale,  in  funzione  del  periodo  di
armamento e delle caratteristiche delle unita' da diporto. 
    10. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di pesca  sportiva  e'  disposto  su  base
giornaliera,  settimanale,  mensile  e  annuale,  in  funzione  della
tipologia di pesca. 
    11. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  seawatching,  e'  disposto  su  base
giornaliera,  settimanale,  mensile  e  annuale,  in  funzione  della
tipologia di pesca. 
    12. Il corrispettivo  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  per
l'esercizio dell'attivita' di osservazione dei cetacei,  e'  disposto
su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
    13. Il richiedente e' tenuto al pagamento dell'importo  stabilito
al momento del rilascio dell'autorizzazione. 
    14. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui
ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' nautiche
in possesso di ulteriori requisiti di  ecocompatibilita'  individuati
con successivo provvedimento dal soggetto gestore. 
    15.  I  pagamenti  dei  corrispettivi  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere  effettuati
con una delle seguenti modalita': 
    a)  con  versamento  sul  conto  corrente  postale  intestato  al
soggetto gestore  dell'area  marina  protetta  "Torre  del  Cerrano",
indicando in causale l'autorizzazione richiesta; 
    b) presso la sede o altri uffici a cio'  designati  dal  soggetto
gestore. 
 
                              TITOLO V 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
                              Art. 35. 
 
                    Monitoraggio e aggiornamento 
 
    1. Il soggetto gestore effettua un  monitoraggio  continuo  delle
condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta  e
delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su
tale base redige ed  invia  annualmente  una  relazione  sullo  stato
dell'area marina protetta. 
    2. Ai fini del monitoraggio  dell'ambiente  marino,  il  soggetto
gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili
attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  derivanti  dalle  attivita'
intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente
marino. 
    3. Il soggetto gestore, sulla base  dei  dati  acquisiti  con  il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica,  almeno  ogni  tre  anni,
l'adeguatezza  delle  disposizioni  del  decreto  istitutivo  e   del
regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina
protetta concernenti la delimitazione, le  finalita'  istitutive,  la
zonazione e i regimi di  tutela  per  le  diverse  zone,  nonche'  le
discipline di  dettaglio  del  presente  regolamento,  alle  esigenze
ambientali  e  socio-economiche  dell'area  marina  protetta  e,  ove
ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo  e/o
del presente regolamento. 
 
                              Art. 36. 
 
                            Sorveglianza 
 
    1. La sorveglianza  e'  effettuata  dalla  Capitaneria  di  porto
competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella  gestione
dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che
svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a  terra  e  a
mare. 
    2. Ai fini della sorveglianza il soggetto gestore puo' realizzare
accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato. 
 
                              Art. 37. 
 
                             Pubblicita' 
 
    1. Il presente regolamento alla sua entrata in vigore e' affisso,
insieme al decreto istitutivo, al  regolamento  di  disciplina  delle
attivita'  consentite  nell'area  marina  protetta,  e  ad  eventuali
disciplinari provvisori,  nei  locali  delle  sedi  dell'area  marina
protetta, nonche' nella sede legale del soggetto gestore. 
    2. Il soggetto gestore provvede a  dare  massima  diffusione  del
presente regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali,
presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di porto,
dell'Autorita'  portuale,  e  presso  i  porti  di  sbarco  ricadenti
all'interno dell'area marina protetta. 
    3.  Il  soggetto  gestore  provvede  all'inserimento  dei   testi
ufficiali dei provvedimenti di cui al precedente comma sul  sito  web
dell'area marina protetta. 
    4. Il soggetto  gestore  provvede  alla  diffusione  di  opuscoli
informativi  e  di  linee   guida   del   presente   regolamento   di
organizzazione e del decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta
presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica  aventi
sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso soggetti a
qualunque titolo interessati alla  gestione  e/o  organizzazione  del
flusso turistico. 
    5. Il responsabile di  ogni  esercizio  a  carattere  commerciale
munito di concessione demaniale marittima  ha  l'obbligo  di  esporre
copia dei suddetti  provvedimenti  in  un  luogo  ben  visibile  agli
utenti. 
 
                              Art. 38. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Per la violazione delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
istitutivo dell'area marina protetta, nel regolamento  di  disciplina
delle attivita' consentite e nel presente regolamento, salvo  che  il
fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato,  si  applica
l'art.  30  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e  successive
modifiche. 
    2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle  disposizioni  di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei luoghi,  il  soggetto  gestore  dispone  l'immediata  sospensione
dell'attivita' lesiva ed  ordina,  in  ogni  caso,  la  riduzione  in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilita' solidale  del  committente,  del
titolare  dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
costruzione e trasformazione di opere. In caso di  inottemperanza  al
suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno
degli obbligati, secondo la procedura  prevista  dall'art.  29  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste  dal  decreto  istitutivo  dell'area  marina  protetta,  dal
regolamento di disciplina delle attivita' consentite e  dal  presente
regolamento,   compreso   l'eventuale   utilizzo   improprio    della
documentazione autorizzativa, possono essere sospese  o  revocate  le
autorizzazioni rilasciate  dal  soggetto  gestore,  indipendentemente
dall'applicazione delle sanzioni penali  ed  amministrative  previste
dalle norme vigenti. 
    4. Le  autorita'  preposte  alla  sorveglianza  dell'area  marina
protetta e gli altri corpi  di  polizia  provvedono  direttamente  ad
irrogare la relativa sanzione e immediatamente trasmettono  copia  al
soggetto gestore, ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
successive modifiche. 
    5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello  Stato
presenti sul territorio,  e'  immediatamente  trasmesso  al  soggetto
gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione. 
    6. L'entita' delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni di cui al comma 1 e' determinata dal soggetto gestore  con
autonomo  provvedimento,  previamente   autorizzato   dal   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  entro  i
limiti di cui all'art. 30 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modifiche. 
    7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente  articolo  saranno  imputati  al  bilancio  del  soggetto
gestore e destinati al finanziamento  delle  attivita'  di  gestione,
coerentemente  con  le  finalita'  istituzionali   dell'area   marina
protetta. 
 
                              Art. 39. 
 
                           Norme di rinvio 
 
    1.  Per  quanto  non  espressamente   richiamato   nel   presente
regolamento, si fa riferimento alle norme  contenute  nella  legge  6
dicembre  1991,  n.  394,  e  successive  modifiche,   nonche'   alle
disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre  2009  e
nel regolamento di disciplina approvato con  decreto  del  28  luglio
2009, n. 218.