(Disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Possono essere commercializzati,  per  il  consumo  fresco  e  la
trasformazione, i limoni con caratteristiche cosi' come definite  nel
presente disciplinare di produzione. Il prodotto, nel rispetto  delle
norme generali e  metrologiche  del  commercio  ortofrutticolo,  puo'
essere commercializzato: 
    1. in confezioni,  e  almeno  l'80%  dei  frutti  costituenti  la
confezione  deve  essere  bollinata  o   incartata.   Nel   caso   di
confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza  da
un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono  essere  costituiti
di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. 
    2.  Per  i  limoni  destinati   alla   trasformazione,   non   e'
obbligatoria la bollinatura sui singoli frutti. In  ogni  caso  sulle
confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi
similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente
distinguibili  da  ogni  altra  scritta,  la  denominazione   «Limone
Femminello del Gargano IGP destinato alla trasformazione»; 
    Le confezioni di cui al punto  1  devono  riportare  le  seguenti
indicazioni: 
    il logo; 
    la dicitura di IGP anche per esteso; 
    il nome del produttore/commerciante, ragione  sociale,  indirizzo
del confezionatore, peso netto all'origine. 
    I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. Limone
Femminello del Gargano, anche a seguito di processi di elaborazione e
di trasformazione, possono essere immessi al  consumo  in  confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione  senza  l'apposizione
del logo comunitario a condizione che: 
      il prodotto a denominazione protetta,  certificato  come  tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria  merceologica  di
appartenenza. 
    E' fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta'  diverse
da quelle contemplate nel presente disciplinare. e' vietata, inoltre,
l'indicazione di qualsiasi qualificazione del  tipo  prima  qualita',
fine, extrafine e similari. 
    E' consentito, infine, ai produttori o  confezionatori  l'uso  di
marchi privati  o  di  particolari  indicazioni,  purche'  non  siano
laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.