(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
           REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO 
 
    a)  Trasparenza:  ai  fini   dell'accreditamento   iniziale,   e'
verificata nella banca dati SUA - CdS  la  completezza  di  tutte  le
informazioni relative a: 
      Sezione «Amministrazione» che comprende le seguenti schede: 
        I. Ordinamento didattico in vigore (banca dati RAD),  incluse
le caratteristiche specifiche del corso, con particolare  riferimento
a: 
          a) corsi di  studio  internazionali  (allegato  3,  decreto
ministeriale n. 635/2016); 
          b) corsi di laurea professionalizzanti (art. 8 del presente
decreto); 
        II. Regolamento didattico  del  corso  di  studio  (didattica
programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i  settori
scientifico-disciplinari previsti  per  l'intero  percorso  di  studi
della coorte di riferimento; 
        III. Didattica  erogata:  comprende  tutti  gli  insegnamenti
erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della  relativa
copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica
assistita da erogare; 
        IV.   Dati   amministrativi   relativi   al    processo    di
accreditamento; 
      Sezione «Qualita'» che  comprende  le  informazioni  e  i  dati
necessari  per  l'autovalutazione,   la   valutazione   periodica   e
l'accreditamento: 
        dati relativi alle carriere degli studenti (ANS); 
        indicatori per la valutazione periodica; 
        le informazioni necessarie alla  verifica  dei  requisiti  di
assicurazione della qualita'; 
        cruscotto  degli  indicatori  di  cui  all'allegato   E   per
l'accreditamento e la valutazione periodica dei corsi di studio. 
    b) Requisiti di docenza: ai fini della verifica del possesso  del
requisito di docenza per l'accreditamento iniziale  e  periodico  dei
corsi di studio si fa riferimento ai seguenti  indicatori,  calcolati
con riferimento al  quadro  didattica  erogata  della  SUA  nell'anno
accademico in corso di svolgimento per i corsi gia' accreditati e sul
quadro della didattica programmata per gli eventuali corsi  di  nuova
istituzione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le predette numerosita' di docenti sono definite con  riferimento
alle numerosita' massime degli studenti  riportate  nell'allegato  D.
Per il computo del «numero di studenti» si fa riferimento: 
      per  i   corsi   gia'   accreditati   erogati   con   modalita'
convenzionale o mista, al valore minimo tra  il  numero  di  studenti
iscritti al primo anno riferito ai due anni accademici antecedenti  a
quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per
l'offerta formativa anno accademico 2017/2018 si considera il  valore
piu' basso tra il  numero  degli  studenti  iscritti  al  primo  anno
nell'anno accademico 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo  anno
nell'anno accademico 2015/2016; 
      per  i   corsi   gia'   accreditati   erogati   con   modalita'
prevalentemente o integralmente  a  distanza,  attese  le  specifiche
caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti  per  la  prima
volta nel corso, rilevati con le stesse modalita'  di  cui  al  punto
precedente; 
      per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento,
all'utenza potenziale sostenibile. 
    Nel caso in cui il  numero  di  studenti  superi  le  numerosita'
massime di cui all'allegato D, il numero di  docenti  di  riferimento
(Dr) viene incrementato in misura  proporzionale  al  superamento  di
tali soglie, in base alla seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Caratteristiche dei docenti di riferimento: 
    i. Peso:  ogni  docente  di  riferimento  deve  avere  l'incarico
didattico di almeno un'attivita'  formativa  nel  relativo  corso  di
studio. Puo' essere conteggiato una sola volta  o,  al  piu',  essere
indicato come docente di riferimento per due corsi di studio con peso
pari a 0,5 per ciascun corso di studio. 
    ii.  Tipologia:  nell'ambito  dei  docenti  di  riferimento  sono
conteggiati: 
      a) professori a tempo indeterminato, ricercatori  e  assistenti
del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e b) della legge n. 240/2010; 
      b) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge
n. 240/2010; 
      c) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma  12,
legge n. 230/2005. 
    Nella successiva tabella K sono definite le  caratteristiche  dei
corsi di studio internazionali di  cui  all'allegato  3  del  decreto
ministeriale n. 635/2016,  che  possono  utilizzare  una  percentuale
massima del 50% di docenti strutturati in universita'  straniere  con
qualifica  corrispondente  a  quella  dei   professori   ovvero   dei
ricercatori delle universita' italiane. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari:  il  settore
scientifico-disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere  lo
stesso dell'attivita' didattica di cui e' responsabile. 
    Nel caso  di  docenti  reclutati  con  esclusivo  riferimento  al
settore concorsuale, e'  fatto  obbligo  all'ateneo,  ai  fini  della
verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico
disciplinare coerente con il profilo scientifico. 
    Quando i  settori  scientifico-disciplinari  MAT/01  -  MAT/09  e
FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti  negli  ambiti  di  base  di  una
classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto
di  vista  delle  relative  competenze  didattiche.  Di  conseguenza,
possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei  corsi  di
studio delle  suddette  classi  di  laurea  docenti  appartenenti  ai
settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e  FIS/01  -  FIS/08
che siano responsabili di attivita' formative  in  ognuno  di  questi
settori scientifico-disciplinari. 
    iv. Tutor per i corsi a distanza: i  tutor  di  riferimento  sono
riconducibili a: 
      a) tutor disciplinari, che svolgono  la  loro  attivita'  nelle
classi virtuali; 
      b) tutor dei corsi di studio, con funzioni  di  orientamento  e
monitoraggio; 
      c)  tutor   tecnici,   con   funzione   di   supporto   tecnico
(introduzione  e  familiarizzazione  dello  studente  con  l'ambiente
tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio,  conservazione
materiali, assistenza tecnica in itinere). 
    I tutor di riferimento  devono  possedere  almeno  un  titolo  di
studio  universitario  (laurea   magistrale   nel   caso   di   tutor
disciplinari). Per i tutor disciplinari e dei  corsi  di  studio,  il
titolo deve essere coerente con  i  settori  scientifico-disciplinari
delle attivita' formative di base o caratterizzanti del corso  a  cui
partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a  tutte  le  categorie)
deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e  gli
eventuali titoli scientifici. 
    c) Limiti alla parcellizzazione delle attivita' didattiche e alla
diversificazione dei corsi di studio: al fine di limitare l'eccessiva
parcellizzazione delle attivita' didattiche delle universita' statali
e non statali, gli insegnamenti e le  altre  attivita'  formative  di
base e caratterizzanti erogabili in ciascun  corso  di  studio  nelle
classi definite in attuazione del decreto ministeriale  n.  270/2004,
vengono organizzati in modo tale che a ciascuno  di  essi,  ovvero  a
ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno  di  sei
crediti, o, comunque, non meno di cinque, previa delibera dell'organo
competente a livello di ateneo. Per quanto riguarda gli  insegnamenti
e le altre attivita' formative affini  e  integrativi,  e'  possibile
prevedere un numero di crediti inferiore  a  sei,  ovvero  a  cinque,
previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. 
    La suddetta possibilita' e' concessa nelle classi  di  laurea  in
Medicina e  chirurgia,  odontoiatria  e  protesi  dentaria,  Medicina
veterinaria e nelle classi relative alle professioni sanitarie,  dove
sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di
CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale  possibilita'  viene  prevista
anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati  nelle
tabelle allegate ai decreto ministeriale 16 marzo 2007,  nel  decreto
ministeriale 25 novembre 2005 e nel decreto interministeriale 2 marzo
2011, siano inferiori  a  5-6  CFU  e  l'assegnazione  di  un  numero
superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con
gli obiettivi specifici del corso, nonche'  per  i  corsi  di  studio
internazionali delle tipologie a e c della tabella K. 
    d) Risorse strutturali: i requisiti di struttura  comprendono  le
strutture messe a disposizione dei singoli  corsi  di  studio  (aule,
laboratori, ecc.) o di corsi di studio afferenti a medesime strutture
di   riferimento   (dipartimenti,   strutture   di   raccordo   quali
biblioteche, aule studio, ecc.). 
    La disponibilita' effettiva dei requisiti strutturali e  la  loro
funzionalita',  dichiarate  nelle  SUA-CdS,   verranno   puntualmente
verificate durante  le  visite  in  loco,  anche  in  relazione  alle
specificita' dei corsi di studio  (L,  LM,  LMCU),  al  numero  degli
iscritti e alla strutturazione dei corsi di studio. 
    e) Requisiti per l'assicurazione di qualita' dei corsi di studio:
deve essere documentata la presenza di un  sistema  di  assicurazione
della qualita'  per  tutti  i  corsi  di  studio  di  ciascuna  sede,
organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR  e  capace  di
produrre i documenti da esse  previsti  con  particolare  riferimento
alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei  laureandi  e  dei
laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei  corsi  di
studio (SUA-CdS) e alla redazione del rapporto di riesame.