Allegato A REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO a) Trasparenza: ai fini dell'accreditamento iniziale, e' verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza di tutte le informazioni relative a: Sezione «Amministrazione» che comprende le seguenti schede: I. Ordinamento didattico in vigore (banca dati RAD), incluse le caratteristiche specifiche del corso, con particolare riferimento a: a) corsi di studio internazionali (allegato 3, decreto ministeriale n. 635/2016); b) corsi di laurea professionalizzanti (art. 8 del presente decreto); II. Regolamento didattico del corso di studio (didattica programmata): comprende gli insegnamenti, i relativi CFU e i settori scientifico-disciplinari previsti per l'intero percorso di studi della coorte di riferimento; III. Didattica erogata: comprende tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, completi della relativa copertura di docenza con la tipologia e il numero di ore di didattica assistita da erogare; IV. Dati amministrativi relativi al processo di accreditamento; Sezione «Qualita'» che comprende le informazioni e i dati necessari per l'autovalutazione, la valutazione periodica e l'accreditamento: dati relativi alle carriere degli studenti (ANS); indicatori per la valutazione periodica; le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di assicurazione della qualita'; cruscotto degli indicatori di cui all'allegato E per l'accreditamento e la valutazione periodica dei corsi di studio. b) Requisiti di docenza: ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al quadro didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi gia' accreditati e sul quadro della didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione. Parte di provvedimento in formato grafico Le predette numerosita' di docenti sono definite con riferimento alle numerosita' massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del «numero di studenti» si fa riferimento: per i corsi gia' accreditati erogati con modalita' convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'offerta formativa anno accademico 2017/2018 si considera il valore piu' basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo anno nell'anno accademico 2015/2016; per i corsi gia' accreditati erogati con modalita' prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalita' di cui al punto precedente; per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, all'utenza potenziale sostenibile. Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosita' massime di cui all'allegato D, il numero di docenti di riferimento (Dr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Caratteristiche dei docenti di riferimento: i. Peso: ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attivita' formativa nel relativo corso di studio. Puo' essere conteggiato una sola volta o, al piu', essere indicato come docente di riferimento per due corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio. ii. Tipologia: nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati: a) professori a tempo indeterminato, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge n. 240/2010; b) docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge n. 240/2010; c) professori a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, legge n. 230/2005. Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in universita' straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle universita' italiane. Parte di provvedimento in formato grafico iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari: il settore scientifico-disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attivita' didattica di cui e' responsabile. Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, e' fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico. Quando i settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei corsi di studio delle suddette classi di laurea docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari MAT/01 - MAT/09 e FIS/01 - FIS/08 che siano responsabili di attivita' formative in ognuno di questi settori scientifico-disciplinari. iv. Tutor per i corsi a distanza: i tutor di riferimento sono riconducibili a: a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attivita' nelle classi virtuali; b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio; c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere). I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario (laurea magistrale nel caso di tutor disciplinari). Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, il titolo deve essere coerente con i settori scientifico-disciplinari delle attivita' formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici. c) Limiti alla parcellizzazione delle attivita' didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio: al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attivita' didattiche delle universita' statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attivita' formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del decreto ministeriale n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di sei crediti, o, comunque, non meno di cinque, previa delibera dell'organo competente a livello di ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attivita' formative affini e integrativi, e' possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, ovvero a cinque, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti. La suddetta possibilita' e' concessa nelle classi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria e nelle classi relative alle professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilita' viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai decreto ministeriale 16 marzo 2007, nel decreto ministeriale 25 novembre 2005 e nel decreto interministeriale 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonche' per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella K. d) Risorse strutturali: i requisiti di struttura comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli corsi di studio (aule, laboratori, ecc.) o di corsi di studio afferenti a medesime strutture di riferimento (dipartimenti, strutture di raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.). La disponibilita' effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalita', dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificita' dei corsi di studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei corsi di studio. e) Requisiti per l'assicurazione di qualita' dei corsi di studio: deve essere documentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualita' per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del rapporto di riesame.