Allegato
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini "Soave Superiore"
(N.B.: Le modifiche sono evidenziate con la funzione "revisione" di
word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte
in carattere sottolineato)
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Articolo 8
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve
da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionali nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a
litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio,
chiuse con tappo raso bocca. E' altresi' consentito l'uso del tappo a
vite con capsula a vestizione lunga e del tappo a vetro. Per le
tradizionale bottiglie di vetro fino a litri 3, e' obbligatorio l'uso
della chiusura con tappo raso bocca.
A richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di Tutela puo'
essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori
tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo
per fini promozionali.
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