Allegato Al Presidente della Repubblica Il Comune di Scafati (Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2013, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalita' organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione, nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. A seguito di un'operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno, sono emersi elementi su possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata, che hanno indotto il Prefetto di Salerno, con decreto del 21 marzo 2016 successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, ha inviato l'allegata relazione in data 3 novembre 2016, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143. Successivamente, in data 28 novembre 2016, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed essendo le stesse divenute irrevocabili a termini di legge, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale ex art. 141, comma 1, lettera b), numero 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo con decreto del 20 dicembre 2016 la sospensione dell'organo consiliare e la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente ai sensi del comma 7 del richiamato art. 141. I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la criminalita' organizzata. Il Comune di Scafati costituisce un importante centro dell'agro nocerino-sarnese ed e' caratterizzato da un'economia a vocazione essenzialmente agricola. Negli ultimi decenni dello scorso secolo il territorio comunale ha conosciuto un significativo incremento demografico, a cui ha fatto seguito una consistente espansione urbanistica, in particolare in occasione delle ricostruzioni conseguenti al sisma che nel 1980 ha colpito la Campania e la Basilicata. Parallelamente allo sviluppo economico che ne e' derivato, le consorterie locali - generalmente alleate con i sodalizi radicati nei territori limitrofi - hanno esteso la propria influenza nel settore dell'edilizia ed in quello degli appalti pubblici, tanto che nel 1993 si e' reso necessario procedere allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente per infiltrazioni della criminalita' organizzata. La persistenza di specifici interessi delle associazioni camorristiche in ordine alla gestione della cosa pubblica e' stata messa in luce dagli esiti della sopra citata operazione di polizia giudiziaria, in relazione alla quale risultano indagati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale il sindaco, un suo stretto congiunto, il segretario generale dell'ente ed un membro dell'ufficio di staff del primo cittadino. Nel medesimo procedimento un altro stretto congiunto del sindaco ed un consigliere comunale sono indagati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso. In particolare, con provvedimento del 28 giugno 2016 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, in occasione delle consultazioni amministrative del 2013, sia stato raggiunto un accordo tra il sindaco uscente, poi rieletto alla medesima carica, e gli esponenti di un nuovo gruppo criminale, interessato ad infiltrarsi nell'istituzione locale. Nello specifico, le fonti di prova hanno fatto emergere l'esistenza di un patto in base al quale il primo cittadino, in cambio di sostegno elettorale, si e' impegnato a far ottenere l'aggiudicazione di appalti comunali ad imprese riconducibili al clan. Contestualmente, il predetto Giudice, pur ritenendo che l'accordo cosi' delineato non potesse rientrare nella formulazione dell'art. 416-ter allora vigente, ha ravvisato un'ipotesi di corruzione elettorale ex art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rigettando la richiesta di misure cautelari avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti del menzionato amministratore locale. Successivamente, con ordinanza depositata il 25 novembre 2016, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei riguardi dell'organo di vertice dell'ente, dopo aver riqualificato l'accordo di cui sopra nei termini della corruzione elettorale di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. In particolare, dagli atti giudiziari si evince come frutto di tale accordo siano state, da un lato, la candidatura alle consultazioni amministrative del 2013 di un soggetto vicino ad ambienti criminali, eletto consigliere comunale ed indagato per il reato di scambio elettorale politico-mafioso nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, dall'altro, la nomina di una persona indicata dalla criminalita' organizzata alla carica di vicepresidente di una societa' totalmente partecipata dal comune. In tale contesto, nella relazione del Prefetto e nelle conclusioni della commissione di indagine viene altresi' sottolineata la circostanza che nel corso di una perquisizione effettuata nel 2011 presso la sede di una societa' di trasporti, i cui amministratori erano legati da stretti vincoli parentali ad un elemento di vertice della consorteria territorialmente egemone - attualmente ristretto in regime di detenzione speciale ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario - era stato rinvenuto un carrello pubblicitario con il manifesto elettorale relativo alla candidatura del sindaco di Scafati alle elezioni provinciali del 2009, in esito alle quali lo stesso venne eletto alla carica di consigliere provinciale. Nel febbraio 2016, i citati amministratori della societa' in parola - rispettivamente indagati per il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 7 del menzionato decreto-legge n. 152 del 1991 e per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis del codice penale - sono stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. A seguito dell'accesso e' inoltre emerso che taluni amministratori dell'ente hanno rapporti di parentela con soggetti controindicati. Analoghi rapporti, nonche' pregiudizi e pendenze di natura penale sono stati riscontrati nei confronti di esponenti dell'apparato burocratico dell'ente e di societa' da esso partecipate. Sotto questo profilo, viene in rilievo la posizione di un dipendente comunale, nei confronti del quale la locale Direzione distrettuale antimafia ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui al menzionato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991. Dagli accertamenti esperiti e' poi risultato che, unitamente al sindaco - al suo secondo mandato quale organo di vertice dell'istituzione locale - sette consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente, compreso il presidente dell'organo consiliare, nonche' cinque assessori ed il vicesindaco hanno fatto parte della pregressa compagine di governo locale. Rilevata quindi una sostanziale continuita' tra le due amministrazioni elette nel 2008 e nel 2013, la commissione di indagine ha preso in considerazione l'attivita' gestionale posta in essere nel corso di entrambe le consiliature ed il prefetto di Salerno ha evidenziato come la predetta attivita' sia stata connotata da gravi disfunzioni riconducibili ad indebiti condizionamenti da parte della criminalita' organizzata. Emblematica in tal senso e' la vicenda di due imprese di onoranze funebri che hanno utilizzato propri impianti abusivi per l'affissione di manifesti funerari pur essendo tale servizio riservato in via esclusiva alla societa' aggiudicataria di un apposito appalto comunale. Dalle verifiche effettuate e' risultato che l'amministratore pro tempore di una delle imprese in questione e' stato recentemente colpito da un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale e per estorsione aggravata ex art. 7 del richiamato decreto-legge n. 152 del 1991. Ancora, uno dei soci ed un dipendente dell'altra impresa di onoranze funebri - per la quale il sindaco ha prestato in passato la propria attivita' professionale - sono quegli stessi amministratori della sopra citata societa' di trasporti, stretti congiunti di un esponente apicale della consorteria territorialmente egemone, nonche' destinatari di un avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di associazione di tipo mafioso e di usura aggravata dal metodo mafioso di cui al piu' volte citato art. 7 del decreto-legge n. 152/1991. La commissione di indagine riferisce come, all'epoca dell'accesso, i predetti impianti abusivi fossero ancora utilizzati per l'affissione di manifesti funerari, sebbene fin dal 2011 l'ente avesse revocato l'autorizzazione all'impiego degli stessi precedentemente concessa ad una delle ditte in argomento ed avesse avviato il procedimento di rimozione in danno nei confronti dell'altra. A tale ultimo proposito, il prefetto di Salerno richiama le fonti di prova dalle quali si evince come la vicinanza dell'impresa de qua agli ambienti criminali abbia indotto l'amministrazione comunale a non dare ulteriore impulso al procedimento di rimozione in danno. Parimenti, per quanto riguarda il contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio sono state riscontrate molteplici inefficienze ed omissioni - quali la mancata esecuzione di ordinanze di demolizione o la mancata acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi - di cui si sono avvantaggiati anche soggetti legati alle locali associazioni camorristiche o ad esse ritenuti partecipi. In ordine al settore contrattuale, il prefetto di Salerno e la commissione di indagine evidenziano alcune criticita' sintomatiche di indebite ingerenze da parte della criminalita' organizzata, con particolare riferimento all'affidamento dei lavori di riqualificazione di una zona industriale, per la cui aggiudicazione l'ente si e' avvalso di una societa' di trasformazione urbana a totale partecipazione comunale, alla quale e' stata trasferita la proprieta' delle aree interessate dagli interventi. Il procedimento si e' concluso nel luglio 2013 con la stipula del contratto di appalto in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente, in qualita' di ditta ausiliaria, una societa' per azioni di fatto riconducibile ad un imprenditore, indagato anche per fatti risalenti al 2012 e destinatario, nel maggio 2016, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso e concorso in turbata liberta' degli incanti aggravata dal metodo mafioso. Dagli atti giudiziari si evince che la societa' in parola, amministrata da persone di comodo collegate al predetto imprenditore, era stata costituita per partecipare a gare d'appalto, i cui proventi venivano parzialmente riservati alla criminalita' organizzata. La commissione di indagine sottolinea come la predetta procedura sia stata caratterizzata da rilevanti illegittimita' ed anomalie quali l'esistenza di difformita' tra il progetto esecutivo ed il progetto oggetto dell'aggiudicazione, l'omissione di qualsivoglia verifica sulla societa' affidataria dell'incarico di progettazione e la nomina tardiva del responsabile unico del procedimento in violazione dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allora vigente. Piu' in generale, sono state rilevate molteplici disfunzioni ed irregolarita' nella vita dell'istituzione locale, tra cui il ricorso all'istituto della proroga contrattuale in violazione delle norme di settore, la mancanza di controlli sulle societa' partecipate, nonche' la sistematica inosservanza del principio di separazione tra attivita' di indirizzo politico e gestione amministrativa. Nelle conclusioni dell'organo ispettivo viene anche dato risalto agli esiti di una verifica a cui l'amministrazione comunale e' stata recentemente sottoposta da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che ha, tra l'altro, accertato innumerevoli illegittimita' di natura contabile, gravi carenze nei rapporti con le societa' partecipate, il conferimento e la proroga di incarichi dirigenziali a tempo determinato oltre le percentuali consentite per legge, nonche' il frequente, abusivo ricorso alla procedura prevista dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'attribuzione dei predetti incarichi. In quella sede sono inoltre emerse illegittimita' nella gestione dei fondi sulla produttivita' del personale, in relazione alle quali nel 2012 e' stato anche avviato un procedimento per responsabilita' contabile da parte della Corte dei conti. Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scafati, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 276. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 24 gennaio 2017 Il Ministro dell'interno: Minniti ------ Parte di provvedimento in formato grafico Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 337/"E.L."/ 2016/ N.C. Salerno, 3 novembre 2016 Al Sig. Ministro dell'Interno ROMA OGGETTO: Relazione al Sig. Ministro ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Comune di Scafati. L'agro nocerino-sarnese, di cui il Comune di Scafati rappresenta la maggiore realta' demografica, si inserisce in un contesto geografico che da sempre vede una forte presenza della criminalita' organizzata, la quale, operando in collegamento con altri sodalizi di stampo camorristico, attivi nelle contigue aree stabiese e vesuviana, determina una situazione di pericolosita' anche nei confronti del sistema democratico del territorio. A partire dagli anni sessanta, il poderoso processo di trasformazione urbana ed industriale ha progressivamente diversificato i tradizionali interessi della camorra (contrabbando, estorsioni, ecc.), in forme piu' redditizie di attivita' illecite, prima fra tutte l'infiltrazione nell'edilizia pubblica e privata, anche in ragione dei cospicui finanziamenti pubblici conseguenti al terremoto che colpi' la Campania e la Basilicata nel 1980. Sin da quegli anni, il contesto socio economico, come confermato in specifiche attivita' di indagine, e' sempre stato caratterizzato da una forte contiguita' tra le consorterie camorristiche ed esponenti del mondo imprenditoriale e politico-amministrativo. Tale legame ha trovato piena conferma agli inizi degli anni novanta, attraverso una forma di grave condizionamento, sia nella fase elettorale che nella gestione amministrativa del Comune di Scafati. Nel novantadue, infatti, si rese necessario, analogamente ad oggi, esercitare i poteri di accesso presso il predetto Comune, facendo ricorso ad apposita commissione dai cui atti emersero, in particolare, i vantaggi per la criminalita' organizzata in seguito al rilascio di licenze edilizie."di favore", nell'imminenza dell'entrata in vigore dello strumento urbanistico. Nel 1993, ne consegui' l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale per condizionamenti malavitosi. L'attivita' di contrasto dello Stato, anche attraverso la Commissione Straordinaria, ha consentito, per qualche tempo, di arginare, pur senza sradicarle completamente, le consorterie malavitose, le quali, infatti, in quel periodo si dedicarono prevalentemente alle attivita' delittuose del traffico e spaccio di stupefacenti, taglieggiamento di operatori economici ed usura. Le relative attivita' di indagine e di contrasto hanno trovato pieno riconoscimento, ad esempio, nei processi, chiusi con condanne, omissis... e ..omissis.... Le organizzazioni criminali autoctone, sempre caratterizzate da un forte collegamento con gli altri clan operanti nel circondario, agli inizi del duemila, come risulta da specifiche attivita' di polizia giudiziaria, hanno ripreso ad interessarsi agli appalti pubblici. Proprio in quegli anni emergono, inoltre, grazie alle indagini della Direzione Investigativa Antimafia, le prime testimonianze della presenza del clan dei Casalesi, in collegamento con le consorterie autoctone, sul territorio del Comune di Scafati. In quel periodo compare sulla scena politica l'attuale Sindaco del Comune di Scafati ...omissis..., eletto nell'amministrazione comunale, come consigliere di opposizione, nell'anno 2003 ed a Sindaco nell'anno 2008. Sin d'ora appare necessario evidenziare che, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ...omissis... e' emerso che il predetto sindaco aveva collegamenti con il clan ...omissis... di Scafati, che ne appoggio' la campagna elettorale. Per la verita', da atti di polizia giudiziaria, risulta che gia' in occasione delle predette elezioni del 2003, era stata rilevata la presenza del fratello all'interno di un seggio elettorale, accompagnato da esponenti di vertice del clan ...omissis.... INTERDITTIVA ANTIMAFIA La presenza sul territorio del clan ... omissis... e del suo interesse ad infiltrare l'amministrazione comunale di Scafati, trova una sicura conferma nelle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno riguardanti la gestione, sia per il 2011 e che per il 2012, del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti organici, affidato dalla ...omissis..., municipalizzata del Comune di Scafati, alla ...omissis..., attraverso separate procedure di appalto, tutte aggiudicate alla predetta societa', del valore di 800mila euro per il 2011 e di 786mila euro per il 2012. Sul punto si rappresenta che, nel corso della prima gara, seguendo un'anomala quanto irrituale procedura e' stata effettuata la consegna "con urgenza" del servizio alla predetta aggiudicataria ...omissis..., senza aver ottemperato ai disposti normativi in materia antimafia. Si evidenzia, altresi', che ...omissis..., ha preferito effettuare la consegna al "nuovo" affidatario, nonostante risultasse ancora in essere un precedente affidamento (alla ...omissis...), per il quale erano gia' "tracciati" i requisiti antimafia di norma. Tale irrituale comportamento, confermato anche nell'anno 2012, ha, in concreto, accentuato il "rischio" di infiltrazione della criminalita' organizzata. Le coeve indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, infatti, dimostrarono che l'impresa aggiudicataria dei predetti appalti costituiva diretta espressione del "...omissis...", determinando l'adozione di provvedimenti cautelari da parte dei magistrati, e, per gli aspetti che qui interessano, il fondamento della interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta in data 12 giugno 2012. L'interdittiva in questione assume ancor piu' rilievo se si pensa alla singolare circostanza che la maggior parte degli amministratori, avvicendatisi nel tempo, della societa' "...omissis...", risulta indagata o gravata da importanti pregiudizi penali, anche riferibili ai reati di cui all'articolo 416 bis del codice penale, fino ad arrivare alla nomina del vicepresidente come scambio elettorale politico-mafioso. AI riguardo si riportano alcune dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ...omissis... confermate dall'imprenditore scafatese ...omissis...: ...omissis...: "Anche la nomina di ...omissis..., vice presidente dell'...omissis..., rientrava nei nostri accordi pre-elettorali che avevamo avuto con il sindaco ...omissis.... In particolare ...omissis... (ndr. anch'egli esponente della criminalita' organizzata) propose di mettere un nostro uomo all'interno dell'...omissis... e fu cosi' che dopo pochi giorni ...omissis... fece nominare attraverso il sindaco un nostro uomo come vice presidente della . su indicata societa' ...omissis... ovvero tale ...omissis... amico stretto di ...omissis.... Posso anche aggiungere che si sono tenuti alcuni pranzi o cene ai quali hanno partecipato con le rispettive mogli il ...omissis..., ...omissis..., il sindaco ...omissis... con la moglie ...omissis... allorche' era presidente della commissione antiracket, ...omissis... e ...omissis... a testimonianza del rapporto di amicizia nato con il sindaco. Pranzi tenuti presso il ristorante ...omissis... e altri nel corso dell'anno 2015. Presso omissis... ancora non abbiamo avuto appalti ma questo solo perche' ci hanno arrestato altrimenti dovevamo prendere l'appalto dei lavori di pulizia della sede dell'...omissis...." ...omissis. " omissis....tramite ...omissis... mi fu fatto il nome di ...omissis... che io poi partecipai al sindaco. ...omissis... fu effettivamente eletto vice presidente dell' ... omissis...". Inoltre, dalle operazioni di intercettazione condotte in ordine ad utenze in uso a ... omissis... emergeva che "Nella prima mattinata del 16.9.2014, utilizzando un linguaggio volutamente convenzionale -evidentemente per scongiurare possibili intercettazioni, ...omissis... comunicava a ... omissis... della nomina di quest'ultimo a vicepresidente della ...omissis... precisando che la notizia sarebbe stata ufficializzata nel primo pomeriggio dello stesso giorno. E' il caso di evidenziare che il verbale di assemblea della citata municipalizzata, durante cui veniva formalizzata la nomina del ...omissis..., veniva aperto alle ore 12:30 del 16.9.2014, ovvero due ore dopo la telefonata intercorsa nella stessa mattinata tra il ed il ...omissis" (cfr. annotazione DIA di proc. 5432 del 21.6.2016). Il complesso delle indagini, formalmente avviate nel 2012 dalle Forze di Polizia, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, volte a verificare il condizionamento, ad opera della criminalita' organizzata, delle procedure di aggiudicazione di appalti del Comune di Scafati, ha fatto emergere aspetti di grave problematicita' sull'andamento dell'amministrazione comunale e sui predetti collegamenti con la criminalita' organizzata sin dalla prima consiliatura del sindaco ...omissis... con la contestuale nomina del segretario comunale ...omissis..., la quale, come vedremo in seguito, rappresenta una delle principali figure sintomatiche della infiltrazione della criminalita' organizzata nell'ente. Il quadro di contesto dell'attivita' del Sindaco ...omissis... diventa ancor piu' chiaro dalla lettura dei documenti trasmessi dal Procuratore della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, di Salerno, in merito alla pendenza di un procedimento penale a carico dell'...omissis..., oltre che della moglie, consigliere regionale, del fratello, di un suo stretto collaboratore componente dello staff e della Segretaria Generale, tutti indagati per i reati di associazione per delinquere di stampo camorristico, scambio elettorale politico-mafioso, concussione, corruzione e abuso d'ufficio. Le stesse indagini, che riguardano anche Consiglieri (dell'attuale e della precedente consiliatura) e dirigenti dell'Ente, hanno evidenziato inoltre un forte condizionamento di altri pubblici funzionari ed amministratori, ad opera di imprese e societa' collegate al ...omissis... e/o a locali sodalizi camorristici. Questi elementi trovano un significativo riscontro, come ben evidenziato nella Relazione della Commissione, nel provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno del 28 giugno 2016, inerente la richiesta della misura cautelare dell'arresto del sindaco ...omissis.... Il giudice, pur non accogliendo la predetta misura -in ragione di argomentazioni di carattere tecnico-giuridico che saranno oggetto di riesame nell'udienza del prossimo 17 novembre- nel valutare, sul piano sostanziale, gli elementi probatori forniti dal Procuratore della Repubblica DDA, precisa che "in definitiva, volendo trarre le conclusioni in punto di fatto, puo' ritenersi sufficientemente accertato che in relazione alle elezioni comunali del 2013 fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto, che si accreditavano quali esponenti di vertice di un nuovo gruppo camorristico, intenzionato ad assumere il controllo del territorio, scalzando il gruppo rivale dei ...omissis..., anche infiltrandosi nella politica locale e contando cosi' di acquisire rilevanti appalti pubblici". Tali affermazioni, anche in ragione della diversa qualificazione giuridica rispetto agli elementi di carattere strettamente di polizia giudiziaria, assumono una particolare valenza per l'attivita' di questa Prefettura e trovano conforto anche negli ulteriori elementi che traspaiono dalla documentazione trasmessa il. 14 ottobre scorso e da quella depositata nell'apposito comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 28 ottobre, (entrambi in all.1) dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, di cui si riporta un significativo passaggio: "...omissis..., a seguito della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere oggetto di allegazione agli atti del presente procedimento, decide di avviare un rapporto di collaborazione con l'A.G. e, in particolare, in sede di interrogatorio per come sopra riportato, rende noto a questo Ufficio della esistenza, tra esso ...omissis... nella qualita' di capo indiscusso dell'omonima consorteria di stampo camorristico ...omissis... ed il sindaco ...omissis... (nonche' ulteriori componenti del proprio nucleo familiare), di un vero e proprio patto elettorale-mafioso finalizzato all'infiltrazione di societa' riconducibili alla stessa associazione camorristica in appalti ed apparati della pubblica amministrazione in cambio di propaganda elettorale e promessa di voti: cio' con precipuo riferimento tanto alle elezioni comunali dell'anno 2013 quanto alle elezioni regionali dell'anno 2015, laddove l'influenza del medesimo ...omissis..., in ragione della notoria caratura camorristica, si esplicito' anche nei comuni limitrofi alla citta' di Scafati e comunque in ambienti di criminalita' organizzata di notorio ed elevato spessore delinquenziale. Le predette dichiarazioni, oltre a costituire una autonoma chiamata in correita' nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare ...omissis... (dr il passo delle medesime dichiarazioni in cui il ...omissis... introduce il nuovo elemento della corresponsione di una somma di denaro pari a circa 5000 euro per l'attivita' di affissione manifesti e volantinaggio che i partecipi dell'organizzazione criminale si erano impegnati a svolgere a sostegno della campagna elettorale 2013 del sindaco ...omissis..., cosi' consentendo una rilettura della ordinanza GIP oggetto di censura ed impugnazione anche in ordine al concetto di patrimonialita' dello scambio), costituiscono un indefettibile riscontro alle dichiarazioni collaborative gia' rese a questo Ufficio da ...omissis... e ...omissis..., cosi' potendosi affermare che la ulteriore fonte dichiarativa amplifica la portata probatoria delle originarie dichiarazioni...". In tale quadro di riferimento, elaborato e condiviso in svariati incontri con i vertici della Procura della Repubblica DDA e con i responsabili provinciali delle Forze di polizia, si innesta l'intera attivita' avviata da questa Prefettura con la richiesta di delega per l'esercizio dei poteri di accesso, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'Ente ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, attraverso la nomina di una apposita commissione d'indagine. A seguito del decreto di delega del 4 marzo 2016, lo scrivente, con provvedimento n. 31365, adottato in data 21 marzo 2016, ha disposto l'accesso al Comune di Scafati nominando come componenti della Commissione d'indagine, il Viceprefetto dott. ...omissis..., in qualita' di coordinatore, il Magg. CC ...omissis..., e l'Ing. ...omissis.... E' stata, altresi', prevista la collaborazione della dott.ssa ...omissis..., del Vice Questore dott. ...omissis..., del Cap. ...omissis, del Cap. ...omissis..., del Capitano dei Carabinieri ...omissis..., i quali hanno contribuito, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a fornire utili elementi di conoscenza e valutazione. La Commissione d'accesso, che si e' avvalsa della proroga dell'incarico per la complessita' degli accertamenti, ha svolto un'ampia e dettagliata relazione consegnata in data 22 settembre (all. 2). L'attivita' di indagine svolta dalla Commissione ha interessato l'intera struttura comunale, la sua organizzazione, la compagine politica e l'attivita' amministrativa relativa al periodo di gestione della Giunta ...omissis..., con ulteriori approfondimenti sulle societa' partecipate, con focus su procedure o attivita' ove sono state rilevate anomalie. Essa ha potuto riscontrare l'esistenza di pregiudizi di rilievo oltre che in capo agli amministratori anche nei confronti dei dipendenti comunali, che annoverano a loro carico reati contro l'amministrazione pubblica, turbata liberta' degli incanti, corruzione, spaccio di droga e altro. Si riportano alcune posizioni di particolare interesse: -...omissis..., segretario generale del comune, indagata per abuso d'ufficio, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso; -...omissis..., dirigente, indagata per abuso d'ufficio; -...omissis..., tenente P.M Uff. Commercio, indagato per estorsione in concorso con esponenti di spicco della criminalita' organizzata locale; -...omissis..., dello staff del Sindaco, indagato per concussione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso. Inoltre le dott.sse ...omissis... e ...omissis..., congiuntamente alla dott.sa ...omissis..., sono state rinviate a giudizio per falsita' ideologica, in quanto, quali componenti della Commissione comunale di concorso per l'assunzione di personale a tempo determinato, attribuivano falsamente titoli per esperienze lavorative all'arch. ...omissis..., al fine di consentirle di superare in graduatoria altri candidati e di risultare vincitrice del concorso. Accurate verifiche sono state eseguite sulle imprese appaltatrici e sui relativi titolari, legali rappresentanti, gestori e dipendenti. Particolare attenzione e' stata riservata, tra l'altro, alle opere pubbliche ed ai contratti nonche' alle societa' partecipate. La Commissione si e' avvalsa poi delle informazioni delle Forze di Polizia e degli atti giudiziari ed ha proceduto a verbalizzare numerose audizioni con funzionari e dirigenti comunali, con amministratori locali e con altri soggetti che, a vario titolo, sono stati coinvolti nelle attivita' del Comune. In breve in tutti i settori strategici dell'Amministrazione (economico finanziario, urbanistico, lavori pubblici) e nell'attivita' generale di controllo sono state rilevate gravi disfunzioni. In ragione della circostanza che vedeva ai vertici politico-amministrativi del Comune sia l'attuale sindaco che la segretaria generale, per alcune vicende sono state prese in esame anche alli relativi al periodo 2008-2013. La relazione conclusiva della commissione ha offerto a tutti i soggetti istituzionali coinvolti concreti elementi comprovanti gravi disfunzioni gestionali e violazioni di legge che connotano l'intera attivita' dell'amministrazione, confermando cosi' la permeabilita' del Comune alla criminalita' organizzata. Oltre a quelle gia' evidenziate, tra le tante situazioni di gravi irregolarita' rilevate, se ne riportano alcune apparse immediatamente dirimenti nell'ambito dello specifico Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi il 28 ottobre, il quale, si ribadisce, ha condiviso l'intero quadro di riferimento. La macchina comunale risulta affetta da una forma di controllo sistematico, attuata dal sindaco congiuntamente al segretario generale dott.ssa ...omissis..., immediatamente nominata da ...omissis... all'indomani della sua prima elezione a sindaco nel 2008. Tale forma di controllo e' stata esercitata - anche attraverso l'arch. ...omissis..., chiamata al comune di Scafati con contratto a tempo determinato dai medesimi soggetti - finanche in tema di appalti. In merito, tra le significative informazioni raccolte nel corso delle audizioni (sia dei dirigenti che dei responsabili dei servizi) appaiono di rilievo quelle fornite dal omissis...: "la pressione esercitata dal Sindaco e dalla dott.ssa ...omissis... nei miei confronti ha avuto maggior peso poiche', sin dalla mia assunzione, ero a conoscenza che ...omissis... aveva rapporti di affinita', tramite il fratello ...omissis..., con il camorrista. ...omissis... Successivamente, nel 2012, venni a conoscenza che la ...omissis... era coinvolta in una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale erano stati accertati i suoi diretti legami con esponenti del clan... omissis.... Per tali motivi, quindi, il mio agire nei confronti dell'amministrazione comunale di Scafati, ed in particolare del sindaco e della ...omissis..., e' tempre stato condizionato dal timore dei collegamenti che quest'ultimi avevano con la criminalita' organizzata locale e ...omissis..." (audizione dell'11.05.2016) (pag. 298 della relazione). Altrettanto di rilievo la dichiarazione resa il 9.9.2016, dallo stesso dirigente dell'Area economico-finanziaria, alla DDA in sede di interrogatorio: «fui convocato presso l'ufficio della segretaria comunale dr.ssa ...omissis... dove era presente quest'ultima, il Sindaco ...omissis... ed alcuni rappresentanti della ...omissis.... Nell'occasione mi fu detto chiaramente dalla segretaria comunale dr.ssa ...omissis... che bisognava aiutare e dare una mano alla ...omissis... e quindi io, nell'esercizio delle mie funzioni, dovevo evitare di rilevare nei bilanci della societa' tutte quelle voci che ne determinavano uno stato di difficolta', in quanto se cosi' non fosse stato la societa' non poteva piu' ricevere ulteriori proroghe e pertanto andava chiusa. Io mi attenni alle disposizioni ricevute perche' mi sentivo intimorito dalle pressioni esercitate dalla Dr.ssa omissis... e dal Sindaco ...omissis... che, con le stesse modalita', mi hanno imposto anche l'erogazione di finanziamenti alla STU, in parte da quest'ultima restituiti.» (pag. 29 della nota della Procura della Repubblica DDA consegnata in Comitato). In tema di appalti, si richiama quanto chiaramente riportato dalla Commissione inerente l'appalto per la realizzazione del POLO SCOLASTICO, in cui emerge una significativa turbativa d'asta e un chiaro riscontro della permeabilita' dell'Ente nei confronti della criminalita' organizzata sin dalla fase di progettazione dell'opera. Infatti l'Amministrazione comunale nella fase iniziale ha provveduto all'aggiudicazione del servizio di progettazione preliminare e definitiva dell'opera a favore di un Raggruppamento Temporaneo di cui faceva parte l' . omissis..., quale mandante del RTP aggiudicatario, che e' riconducibile all'architetto ...omissis..., legale rappresentante della predetta societa', nei cui confronti risulta adottato un provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/201.6 OCC. L'avvenuta assegnazione dei lavori di progettazione all'...omissis... consente ulteriormente di riscontrare l'esistenza di una possibile situazione d'inquinamento mafioso e di collegamento indiretto con la criminalita' organizzata. Infatti, come gia' rappresentato, il citato provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/2016 OOCC, emesso nei confronti dell'architetto ...omissis..., legale rappresentante della ...omissis..., offre nel senso un chiaro e diretto riscontro, evidenziando la natura dei rapporti del professionista con il cosiddetto gruppo criminale del "...omissis...". I capi d'imputazione contestati a ...omissis..., invero ineriscono la realizzazione, in concorso, di diverse condotte corruttive, in atti contrari ai doveri d'ufficio, al fine di realizzare la condotta illecita della turbata liberta' di un incanto, indetto dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, per "il recupero e la ristrutturazione di un edificio storico", con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan dei casalesi, gruppo ...omissis... a cui lo ...omissis... apparteneva e la cui appartenenza al clan era a ...omissis... ben nota. (pag. 166 della relazione). Si sottolinea inoltre, come risulta da un'approfondita analisi effettuata dalla Commissione, che piu' del 30% delle aggiudicazioni degli appalti del Comune di Scafati nel periodo 2010-2012 risulta affidato a ditte collegate o comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, ad esponenti dei clan camorristici operanti nell'area casertana e partenopea (pagg. 143 e seg.). Relativamente alle societa' partecipate appare caustica la dichiarazione, resa alla Commissione, sempre dal ...omissis...: "nel periodo di incarico dirigenziale le pressioni e le vessazioni del sindaco e del segretario generale si sono amplificate. Le finalita' concernevano, in particolare, l'alleggerimento dei controlli che avrei dovuto esercitare sulle partecipate" (pag. 302 della relazione). Si riportano, infine, come tipico della presenza della criminalita' organizzata nelle amministrazioni comunali i rapporti con le ditte di onoranze funebri. Nello specifico, le ditte ...omissis... e ...omissis..., direttamente riconducibili alla criminalita' organizzata, sono state avvantaggiate dall'omessa attivita' di riscossione dei tributi, affidata alla ...omissis..., e dalla mancata rimozione degli impianti relativi alla cartellonistica inerente i servizi funerari. Al riguardo si precisa che le informazioni raccolte sul conto dei sotto indicati componenti della ditta ...omissis... evidenziano che: - ...omissis..., amministratore, annovera numerosi pregiudizi penali, in particolare in data 31.05.2016, gli veniva notificato l'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica DDA presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 14409/16 R.G. mod.21 per :"associazione di tipo mafioso" (art.416 bis c.p.); "estorsione, aggravata dal metodo o dalla modalita' mafiosa" (artt. 629 c.p. e 7 della legge n.203 del 1991) in quanto " con piu' atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia...Con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. con metodologia mafiosa, utilizzando in particolare la forza intimidatrice derivante dalla vicinanza al clan ...omissis... operante nella zona di Castellammare di Stabia"; - ...omissis..., Socio, a suo carico presso la Banca dati Interforze si rilevano numerosi pregiudizi penali per "favoreggiamento personale" "detenzione illegale di munizioni" e "truffa"; Inoltre, le informazioni relative all'impresa ...omissis... evidenziano che: ...omissis..., Socia e proprietaria del 50% delle quote capitale della societa' e' indagata, unitamente al figlio adottivo ...omissis... detto .omissis..., nell'ambito del procedimento penale n.13271/2011 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno -Direzione Distrettuale Antimafia- per "usura aggravata avendo agito in concorso mediante l'uso del metodo mafioso e aver cosi' agevolato le attivita' dell'associazione mafiosa capeggiata da .omissis..." (artt. 644, 110 c.p. e 7 legge 203/91); in ordine al quale il P.M. ha emesso in data 3.02.2016, "Avviso di conclusione delle indagini preliminari e contestuale invito a presentarsi per rendere interrogatorio. La citata ...omissis... e' moglie del noto pregiudicato ...omissis..., alias "...omissis...", sul conto del quale, in una nota datata 29.07.2016, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore nel descrivere il profilo criminale del predetto, cosi' riferiva "...e' stato capostipite del Clan camorristico denominato "...omissis...", operante in Scafati e zone limitrofe, attualmente ristretto in regime di detenzione speciale ex art.41 bis dell'Ordinamento penitenziario. Il predetto risulta persona ben radicata negli ambienti della malavita organizzata, infatti e' stato affiliato, con ruoli di rilevante importanza, all'ex sodalizio camorristico denominato ...omissis...". Benche' quest'ufficio non sia in possesso di elementi dai quali desumere se durante l'espiazione della pena lo stesso mantiene attualmente contatti con la criminalita' organizzata e un ruolo apicale in senso al sodalizio in parola, quantunque disarticolato, si ritiene, atteso il profilo (carisma e spessore criminale), che il nominato possa concretamente esercitare un valido condizionamento sui pregiudicati della giurisdizione tanto da permettergli di precostituire presupposti per promuovere/ dirigere ed organizzare nuove consorterie criminali." (pagg. 213 e seg. della relazione). E' di interesse, sul punto, ricordare che il sindaco ...omissis..., come risulta da attivita' di polizia giudiziaria, ha esercitato l'incarico di medico competente a favore della ditta ...omissis... (pagg. 231-233 della relazione). Su questa specifica vicenda gli elementi acquisiti dalla commissione, e in particolare quelli forniti dal dirigente del Comune dott. ...omissis... anche in sede di audizione, hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio, in data 9.9.2016, di cui la Procura della Repubblica ha fornito il resoconto, che si riporta nelle parti maggiormente significative (per gli aspetti di interesse):«riferisco di essere stato assunto presso il Comune di Scafati (SA) nel settembre 2010, quando l'appalto per la riscossione dei tributi era gia' stato affidato alla ...omissis... In merito preciso che tale appalto prevedeva l'affidamento del servizio novennale di riscossione tributi e che la ...omissis... se lo era aggiudicato grazie all'offerta migliorativa che prevedeva, l'installazione di impianti pubblicitari, ivi compresi quelli per la pubblicita' funebre, oltre all'installazione di arredi urbani.....Tale attivita', pero', incontro' subito dei problemi rispetto alla sostituzione degli impianti di pubblicita' funebre. Ricordo, infatti, di aver ricevuto la visita in ufficio di tale ...omissis..., rappresentante locale della ...omissis..., il quale mi riferi' che la societa' aveva incontrato seri problemi allorquando aveva avviato i contatti con le imprese funebri che fino a quel momento avevano gestito anche la pubblicita' mortuaria. Ricordo bene che nella circostanza il ...omissis... mi rappresento' che con il rappresentante della societa' ...omissis... testualmente "non si poteva proprio ragionare" ed aggiungendo altre espressioni, che adesso non mi sovvengono, con le quali mi voleva indurre a capire che non era il caso di insistere nella rimozione dei pannelli di pubblicita' funebre perche' tale attivita' era di fatto riconducibile alla locale criminalita' organizzata avviai un procedimento amministrativo per la rimozione dei pannelli, interessando il locale Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico per l'individuazione della ditta che avrebbe dovuto provvedere. Cio' posto comunicai a ...omissis... l'indicazione del giorno e della ditta che avrebbero eseguito la rimozione; la societa' ...omissis..., dal canto suo, mi comunico' che avrebbe provveduto in proprio a tale attivita' e, pertanto, interessando il locale Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico per verificare l'ottemperanza. Nonostante, cio', gli uffici interessati mi comunicarono l'inottemperanza da parte de ...omissis..., riscontrata nel dicembre 2011. A seguito di cio' ricevetti la visita, presso il mio ufficio, di ...omissis..., dipendente comunale a tempo determinato e componente dello Staff del Sindaco ...omissis... che, per quanto a mia conoscenza, era il portavoce del Sindaco presso tutti gli uffici comunali. Nella circostanza il ...omissis... mi chiese di non essere troppo insistente nel procedimento nei confronti de ...omissis... perche' detta impresa era sostanzialmente espressione della criminalita' organizzata e, pertanto, tale mio attivismo nei confronti di detta impresa non era visto favorevolmente. Ritenendo che il messaggio che il Sindaco ...omissis... mi aveva veicolato attraverso il ...omissis... costituisse un chiaro avvertimento che l'amministrazione non intendeva esporsi nei confronti della criminalita' organizzata e, temendo inoltre di poter rimanere unico interlocutore, e quindi bersaglio della criminalita' organizzata di cui avevo involontariamente leso gli interessi, cosi' come confermatomi anche dal ...omissis..., ritenni opportuno soprassedere ad ordinare la rimozione dei pannelli abusivamente installati da ...omissis .omissis... s'e' sempre palesato come portavoce del Sindaco ...omissis e, pertanto, quando omissis... e' venuto nel mio ufficio e' stato come se vi fosse venuto il Sindaco in persona.....dall'interruzione del procedimento le ditte ...omissis... e quella di ...omissis... hanno tratto vantaggi economici attraverso la gestione diretta del servizio di affissione di pubblicita' funebre...solo nel maggio di quest'anno ho riattivato i procedimenti per l'acquisizione dei pannelli delle imprese funebri per la successiva gestione e sostituzione con quelli che saranno forniti dalla ...omissis... in esecuzione del contratto d'appalto. Tale mia determinazione e' diretta conseguenza dell'insediamento della Commissione d'accesso prefettizia e dell'attenzione giudiziaria che il vostro ufficio sta rivolgendo alle vicende scafatesi, che mi hanno consentito di sentirmi piu' tutelato sia dalla stessa amministrazione comunale quanto dalla criminalita' organizzata che perseguite.» Le dichiarazioni rese dal dott. ...omissis , come precisato dal Procuratore della Repubblica DDA, «assumono una particolare valenza probatoria in quanto rese in sede di interrogatorio assistito, atto istruttorio svolto nei confronti di soggetto direttamente partecipe delle dinamiche criminali sottese al patto elettorale mafioso stipulato tra il sindaco ...omissis... e le consorterie criminali presenti sul territorio di Scafati per come lo stesso funzionario e' costretto ad ammettere pur in una situazione di paura in ragione delle intimidazioni subite, rappresentano efficacemente il grave e persistente condizionamento che ogni azione della Pubblica Amministrazione comunale di Scafati subisce in presenza di palesi infiltrazioni della locale criminalita' organizzata nei processi decisionali della stessa, tanto da dover indurre un dirigente del settore competente a confessare una continuativa serie di omissioni di atti d'ufficio per assecondare gli ordini del Sindaco ...omissis... volti a favorire inequivocabilmente esponenti della locale criminalita' organizzata attraverso la dazione di vantaggi di chiara natura e valenza patrimoniale in un settore, quello delle onoranze funebri, storicamente governato da logiche camorristiche." (pagg. 26-30 della nota della Procura della Repubblica DDA consegnata in Comitato). Il quadro generale della gestione del Comune di Scafati, come risultante dall'articolata relazione della Commissione d'indagine e riassunto nelle suindicate forme di illiceita', e' stato unanimemente riconosciuto e rafforzato da tutti gli organismi statuali preposti ad assicurare la legalita' sostanziale ed il rispetto delle regole fondamentali su cui si fonda il nostro or ordinamento. Non a caso, infatti, sia nella riunione del 16 febbraio 2016 che in quella del 28 ottobre ultimo scorso, il Procuratore Generale della Repubblica, i Procuratori della Repubblica di Salerno e di Nocera Inferiore, il Questore, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Responsabile della Sezione Operativa di Salerno della Direzione Investigativa Antimafia, pur in ragione delle specifiche diversita' di ruolo istituzionale, nel condividere il quadro generale del territorio del Comune di Scafati e la completa ed articolata relazione della Commissione d'indagine, hanno unanimemente offerto il medesimo punto di vista. Gli elementi risultanti dalle attivita' di indagine penale, nonche' quelli di prevenzione e conoscitivi posti a fondamento della richiesta di delega per la nomina della commissione di accesso, hanno, in sostanza, trovato piena conferma nella relazione depositata dalla predetta commissione di indagine. La relazione, infatti, ha individuato in ogni ambito fondamentale della vita dell'amministrazione gravi disfunzioni gestionali di natura amministrativa riconducibili alle infiltrazioni della criminalita' organizzata, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati. Gli elementi forniti hanno consentito, a tutti i partecipanti al Comitato, anche in ragione degli ulteriori significativi elementi consegnati dal Procuratore della Repubblica DDA, e condivisi, in quella sede, di poter ritenere pienamente sussistenti i presupposti per la proposta di scioglimento dell'amministrazione comunale di Scafati per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, di cui all'articolo 143 d.lgs. 267/2000. In breve, l'esame della copiosa documentazione gia' presente agli atti, la completa relazione della Commissione, nonche' gli ulteriori elementi depositati in sede di Comitato Provinciale, hanno reso evidente che presso l'amministrazione comunale di Scafati e' rinvenibile l'intero quadro che il legislatore del Testo Unico pone a fondamento della richiesta di scioglimento dell'Ente. Al fine di ulteriormente confortare il quadro generale sopra delineato, si riportano i seguenti elementi di sintesi, anch'essi specificamente condivisi nel predetto Comitato. Organi Elettivi e Struttura Amministrativa Le informazioni di polizia e gli atti dell'Autorita' giudiziaria relativi alle numerose attivita' di indagine che hanno interessato il Comune hanno consentito di individuare significativi elementi di riscontro circa la pervasivita' e la contiguita' di soggetti, anche apicali, della criminalita' organizzata nei confronti degli organi elettivi ed amministrativi dell'Ente. ...omissis... In particolare, il Sindaco, ...omissis..., risulta indagato, nell'ambito del procedimento penale n. 4660/2012 della locale DDA, con iscrizione dello stesso e degli altri nel mese di settembre 2015, unitamente alla moglie ...omissis (...omissis...), al fratello ...omissis..., al componente dello staff ...omissis..., alla Segretaria Generale ...omissis... e altri, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concussione, corruzione e abuso d'ufficio. Dall'attivita' di indagine sono emersi elementi di rilievo che hanno indotto il Pubblico Ministero a chiedere l'applicazione di misure cautelari in carcere nei confronti del predetto Sindaco, di suo fratello, nonche' di ...omissis... e ...omissis... (questi ultimi due noti esponenti della criminalita' organizzata), per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative del 2013, che hanno portato alla rielezione a Sindaco di ...omissis..., e per le successive consultazioni regionali del 2015, nelle quali e' risultata eletta la moglie). Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, con provvedimento del 28 giugno 2016, qui trasmesso ufficialmente unitamente ad altra documentazione dal Procuratore della Repubblica, pur non accogliendo la richiesta di applicazione di misure cautelari del PM ha precisato che "in definitiva, volendo trarre le conclusioni in punto di fatto, puo' ritenersi sufficientemente accertato che in relazione alle elezioni comunali del 2013 fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto, che si accreditavano quali esponenti di vertice di un nuovo gruppo camorristico, intenzionato ad assumere il controllo del territorio, scalzando il gruppo rivale dei ...omissis..., anche infiltrandosi nella politica locale e contando cosi' di acquisire rilevanti appalti pubblici". Si precisa che avverso tale provvedimento di rigetto l'Ufficio requirente ha proposto ricorso al Tribunale del Riesame, con udienza fissata per il prossimo 17 novembre. Peraltro, il modo di agire del sindaco ...omissis..., come ben riportato nella relazione, assume uno specifico rilievo sin dal momento della sua prima elezione nell'anno 2008. Infatti, le prime scelte organizzative della struttura amministrativa ed i comportamenti concretamente posti in essere rispetto alla macchina comunale, hanno, sin da subito, evidenziato elementi di contiguita' con esponenti della criminalita' organizzata con conseguenti possibili infiltrazioni camorristiche nella struttura comunale. Di significativa valenza, ad esempio, per quanto concerne le modalita' con le quali il Sindaco ha organizzato le campagne elettorali, e' l'episodio riscontrato dal personale della Sezione Anticrimine del ROS di Salerno il 15 agosto 2011, ma riguardante la sua candidatura alle elezioni provinciali del 2009, allorquando, nel corso di una perquisizione eseguita presso la societa' di trasporti ...omissis... con sede a Scafati in Via Lo Porto localita' San Pietro, amministrata da ...omissis... detto ...omissis... e da ...omissis..., rispettivamente figlio adottivo e moglie dell'allora ricercato ...omissis..., detto "...omissis..." (capo dell'omonimo clan operante a Scafati, ex latitante gia' inserito nell'elenco dei ricercati su scala nazionale "PRIMI 30", arrestato nel 2012 ed attualmente detenuto) veniva accertata la presenza, e la custodia, in un capannone di quello stabilimento, di un carrello pubblicitario riportante il manifesto elettorale dell'attuale Sindaco ...omissis..., in relazione alla su menzionata candidatura alle elezioni provinciali del 2009, che lo ha visto poi eletto. Il cartellone ivi rinvenuto recava la dicitura "Alla Provincia con ...omissis... perche' dobbiamo contare di piu' - candidato Presidente ...omissis...". In tale circostanza, il guardiano notturno riferiva in merito alla presenza del manifesto che i predetti ...omissis... e ...omissis..., titolari dell'attivita', avevano appoggiato la candidatura alla Provincia del Sindaco ...omissis.... Altro elemento indicativo di appoggi elettorali fruiti dal Sindaco nel corso delle campagne elettorali vede protagonista ...omissis..., fratello del Sindaco e coimputato nell'ambito del citato procedimento penale, il quale peraltro e' stato coniugato con ...omissis..., nipote di ...omissis..., fondatore del clan camorristico "...omissis..." ed attualmente collaboratore di giustizia (il padre della stessa, ...omissis..., e' stato assassinato nel 1982): in una annotazione di servizio dei Carabinieri di Scafati si riferisce che l' ...omissis..., nel corso delle elezioni comunali del 2003, che vedevano suo fratello ...omissis... eletto al Consiglio comunale, veniva notato nel seggio nr. 38 della scuola San Vincenzo di Scafati in compagnia di ...omissis..., componente del clan camorristico denominato "...omissis..." (pagg.46-48 della relazione). La posizione di contiguita' del Sindaco ...omissis... con esponenti della criminalita' organizzata meglio si comprende dalla circostanza che lo stesso, cosi' come riscontrato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, e' stato sino al luglio del 2010 il "medico competente per la sicurezza del lavoro" proprio della societa' di onoranze funebri "...omissis..." di Scafati (la cui titolare risulta ...omissis..., moglie del citato capo clan ...omissis...) e, parimenti sino al 2013, ha svolto il medesimo incarico anche per la ditta gemella "....omissis..." di Boscoreale, riconducibile ad ...omissis..., il cui figlio ...omissis... risulta essere invece dipendente della citata Entrambe le ditte sono riconducibili a soggetti affiliati al clan ...omissis... di Boscoreale, capeggiato da ...omissis... e ...omissis... (pagg.231-233 della relazione). In relazione alla figura del capo clan attualmente detenuto, ...omissis..., e' tuttora pendente il procedimento penale nr. 13271/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno D.D.A., in ordine al quale il P.M. dott. ...omissis... ha emesso avviso di conclusione di indagini preliminari e richiesta di rinvio a giudizio a carico di 27 soggetti, che dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione e usura. Consiglieri ed amministratori di societa' partecipate Oltre al Sindaco, dagli accertamenti della Commissione sono risultati gravati da pregiudizi penali anche vari amministratori e dipendenti comunali che rivestono ruoli di particolare valenza, anche esterna, in seno all'ente, nei confronti dei quali sono risultati rapporti con la criminalita' organizzata, di cui la relazione ampiamente riferisce. Si richiamano le posizioni piu' significative, ossia quelle del consigliere comunale ...omissis... (eletto in una lista esterna che ha concretamente appoggiato il sindaco) e di ...omissis... (consigliere comunale nella precedente consiliatura) nonche' della ...omissis... e del collaboratore dello staff del Sindaco ...omissis..., tutti indagati unitamente al Sindaco nell'ambito del citato procedimento penale n. 4660/2012 RGNR del Tribunale di Salerno. In particolare il consigliere ...omissis..., indagato anch'egli per il 416 ter del codice penale (che risulta aver intrattenuto rapporti di frequentazione con noti pregiudicati quali ...omissis... e ...omissis..., collaboratore di giustizia, anche marito di sua nipote ...omissis...) e' risultato fondamentale per l'Amministrazione ...omissis..., avendo consentito al Consiglio Comunale di approvare gli atti finanziari indispensabili del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 2016. Anche la sua candidatura negli atti giudiziari viene indicata come espressione di clan camorristici rispetto ai quali "fu raggiunto, a Scafati, un patto elettorale tra il Sindaco uscente ed i rampolli di note famiglie criminali del posto" (pagg.53 e 111 della relazione). Sempre nel solco di evidenziare la vicinanza della criminalita' organizzata alla consiliatura in questione, appare interessante riferire che, sin dal momento del proprio insediamento, la Commissione ha avuto diretta percezione della presenza fisica di esponenti della criminalita' nel Comune allorquando, all'inizio della sua attivita' e nel corso di un accesso, ha rilevato che due pluripregiudicati erano presenti nella sede comunale durante l'orario di chiusura al pubblico (uno in attesa davanti alla segreteria del Sindaco e l'altro davanti all'Ufficio di Ragioneria). Tali soggetti, e ...omissis..., risultano condannati rispettivamente a 12 anni di reclusione ed a 6 anni e 8 mesi di reclusione in quanto ritenuti partecipi di una pericolosa organizzazione criminale (...omissis...) prevalentemente dedita al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti e operante nel comune di Scafati. Si precisa che il predetto ...omissis... e' padre di ...omissis..., componente del consiglio di amministrazione della suindicata ...omissis... (pagg.31-34 della relazione). Personale dell'ente Anche per quanto riguarda l'attivita' di indagine nei confronti dei dipendenti dell'ente, dall'esame della vasta documentazione acquisita e dalle significative informazioni raccolte nel corso delle audizioni, sono emerse, soprattutto da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni comunali nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati. In particolare, e' emerso il controllo sistematico della "macchina comunale" attuato dal sindaco con l'ausilio della segretaria comunale, dott.ssa ...omissis..., nominata sin dal 2008 all'indomani della prima elezione del Sindaco ...omissis... Segretaria comunale La segretaria generale dell'Ente, dott.ssa ... omissis..., e' stata oggetto, tra l'altro, di numerose interrogazioni parlamentari in relazione ai suoi incarichi di segretaria comunale di Casapesenna (CE) e Scafati (SA), nelle quali si segnala sul suo conto che: "e' piu' volte citata nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, ...omissis...„ nei confronti di... omissis...„ boss ...omissis... arrestato a Casapesenna il 7 dicembre 2011, dell'ex sindaco di Casapesenna...omissis..., e di un consigliere dello stesso comune, ...omissis...,"; "viene ritenuta dagli inquirenti persona vicina al sindaco arrestato per camorra... omissis...,"; "ha ricevuto inoltre, negli ultimi anni, incarichi di responsabilita' presso molti comuni del casertano, tra cui Casapesenna, San Cipriano D'Aversa e Casal di Principe, tutti sciolti per condizionamento camorristico". Inoltre la dott.ssa...omissis..., ha prestato servizio anche presso il Comune di Battipaglia, anch'esso poi sciolto ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L. unitamente ...omissis..., che vi esercitava le funzioni di Dirigente dell'Area Assetto del Territorio con contratto ex art. 110 TUEL e chiamata al Comune di Scafati con contratto a tempo determinato poco dopo l'insediamento dell'Amministrazione e l'arrivo della predetta segretaria. Sistema di controllo della macchina comunale Particolarmente eloquenti in ordine al sistema di controllo esercitato dal Sindaco e dalla Segretaria Comunale e, per la problematica degli appalti, anche attraverso la predetta dott.ssa... omissis...,, nei confronti dei dirigenti e funzionari comunali, sona le dichiarazioni dei dirigenti e dei funzionari comunali... omissis..., e del consigliere... omissis...,, di cui si riportano alcuni stralci: ...omissis..., (consigliere comunale): "la macchina amministrativa comunale e' gestita in maniera diretta e totalitaria dal binomio Sindaco ...omissis..., - Segretario Generale ...omissis..., che controlla e indirizza costantemente tutta l'azione dei Dirigenti, che appaiono sensibilmente soggiogati" (pag.89-90 della relazione). -...omissis...,: "Rispetto a quanto mi chiedete circa le pressioni della dott.ssa... omissis..., nonche' sul clima che si respira e si e' respirato nel periodo dal 2008 a tutt'oggi nel Comune di Scafati, in relazione all'atteggiamento ed al comportamento del suddetto Segretario Comunale, riferisco che si "respira un clima di timore". La dott.ssa... omissis..., viene "avvertita' da tutti come una figura dispotica alla quale non e' possibile rifiutarsi di "obbedire" per paura di eventuali ritorsioni" (pag.91 della relazione). -...omissis...„ Comandante della Polizia Municipale (riferendosi al tenente... omissis..., - formalmente suo sottoposto - il quale, nell'ambito del Comando, e' responsabile dei controlli in materia di abusi edilizi e la cui sorella e' l'ex moglie di... omissis...,", pluripregiudicato per furto, lesioni, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti, ritenuto amico e fiancheggiatore di... omissis...,"): "Il Tenente e' autonomo nella gestione dell'attivita' di controllo sul territorio sia per quanto riguarda le autorizzazioni sia per quanto concerne le verifiche relative alle ordinanze di abbattimento per le opere abusive. Non vengo informato con continuita' circa le attivita' in corso di accertamento...Recentemente, ho avuto il sentore che la mia buona fede sia stata spesso utilizzata" (pagg. 94400 della relazione). -...omissis...,: "le nomine dei dirigenti a tempo determinato e l'affidamento dei carichi di lavoro siano stati utilizzati, dal Sindaco e dal Segretario Comunale, come strumenti di pressione nei miei confronti e di altri colleghi, che non si allineavano alle loro direttive, ancorche' verbali" (pag. 93 della relazione). Di fondamentale rilievo e' la successiva dichiarazione, la quale ben delinea il quadro emerso: "Spontaneamente riferisco che, ad integrazione di quanto da me gia' riferito nella precedente audizione, la pressione esercitata dal Sindaco e dalla dott.ssa ...omissis..., nei miei confronti ha avuto maggior peso poiche', sin dalla mia assunzione, ero a conoscenza. omissis..., aveva rapporti di affinita', tramite il... omissis..., con il camorrista... omissis...,. Successivamente, nel 2012, venni a conoscenza che la ...omissis..., era coinvolta in una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale erano stati accertati i suoi diretti legami con esponenti del clan dei casalesi. Per tali motivi, quindi, il mio agire nei confronti dell'amministrazione comunale di Scafati, ed in particolare del Sindaco e della...omissis...„ e' sempre stato condizionato dal timore dei collegamenti che quest'ultimi avevano con la criminalita' organizzata locale e casalese" (audizione dell'11.05.2016 - pag.298 della relazione). Tali elementi rendono evidente che il Sindaco ed il Segretario Generale hanno fatto ricorso ad un sistema di atteggiamenti condizionanti, tali da causare la perdita dell'autodeterminazione nei dirigenti e funzionari con la conseguente mancanza di autonomia gestionale e di supervisione nei settori strategici dell'Amministrazione. Rilievi da parte dell'ANAC e del Ministero dell'Economia e delle Finanze Tale gestione "coercitiva", operata dal Sindaco e dal Segretario Generale, ha determinato irregolarita' amministrative che hanno richiamato l'attenzione, oltre che della Procura della Repubblica, anche degli organi di controllo sovracomunale, quali la Corte dei Conti, l'ANAC ed il Ministero dell'Economia e Finanze, che ne hanno segnalato le illegittimita' perpetrate nei vari settori. In particolare l'ANAC ha accertato l'inconferibilita', ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, di alcune nomine disposte. dall' Amministrazione... omissis...„ e precisamente quelle di ...omissis..., Presidente del Consiglio di Amministrazione di ...omissis..., (istituzione comunale per l'esercizio di servizi culturali e sociali) e di ...omissis..., (societa' partecipata del Comune) (pag. 82 della relazione). 11 Comune di Scafati e' stato sottoposto nei mesi scorsi anche ad una verifica amministrativo-contabile da parte dei servizi ispettivi del MEF, delle cui risultanze (compendiate in apposita relazione trasmessa con nota in data 14 marzo 2016) la commissione di accesso da' ampio risalto (pag. 8387 e pagg. 103-106 della relazione). Tra i numerosi rilievi (carenze e criticita' in materia di verifica dei debiti e crediti con le societa' partecipate, illegittima erogazione di compensi per l'incentivazione della produttivita', ecc.) la relazione del M.E.F. evidenzia le gravi illegittimita' commesse dall'Ente nel conferimento di incarichi ex articolo 110 T.U.E.L., la mancata assunzione di dirigenti tramite procedure concorsuali, nonche' il conferimento e le proroghe di incarichi di dirigenti a tempo determinato. In breve il MEF rileva che, in totale dispregio della normativa vigente, rispetto alle complessive cinque posizioni dirigenziali individuate in pianta organica, tutte vengono conferite ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, violando la percentuale di legge e senza, neanche, avviare le relative procedure concorsuali. E' di tutta evidenza che il ricorso a tale sistema di "arruolamento", peraltro con scelta dei destinatari che appare sempre predeterminata, gia' di per se' favorisce il "controllo" stringente sui dirigenti e sui funzionari, con possibilita' di orientarne e condizionarne l'attivita'. Aspetti che hanno trovato ampia conferma anche in sede di accesso (pag. 74-103 della relazione). Del resto, come si desume anche dagli atti giudiziari, alcune nomine sarebbero state condizionate da "richieste" da parte di ambienti malavitosi come quella sopra riferita relativa alla vice Presidenza dell'...omissis..., assegnata a ...omissis..., (pag.77 della relazione). Significativa in tal senso anche la nomina, nel 2013, nel Consiglio di Amministrazione della suddetta societa' partecipata di... omissis...„ figlio del noto pluripregiudicato per associazione di tipo mafioso, affiliato al ...omissis..., (pag.82 della relazione). Di analogo tenore quella effettuata in favore di ...omissis..., quale Responsabile di Posizione Organizzativa, rispetto al quale le informazioni fornite dalle Forze di Polizia ne attestano gli stretti rapporti con personaggi di rilievo della criminalita' organizzata (...omissis..., ucciso nel 2002, ...omissis..., detenuto, ...omissis...„ ...omissis..., detenuto) (pag.78 della relazione). Abusivismo edilizio Con riguardo all'attivita' di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio posta in essere dall'Amministrazione comunale di Scafati, la stessa non si e' concretizzata in linee operative e decisionali efficaci, evidenziandosi situazioni di particolare responsabilita' per la mancata demolizione (ovvero acquisizione al patrimonio pubblico) di opere edilizie realizzate da soggetti collegati ad acclarati contesti criminali. Tra questi si segnalano: 1) ...omissis...,: il 24.03.2009, veniva tratta in arresto per "porto abusivo di armi ed oggetti alti ad offendere" (art.4 L.110/1975) ed "associazione di tipo mafioso" (art.416bis c.p.). Ritenuta vicina ai...omissis..., a causa del legame con...omissis...„ e' stata tratta in arresto poiche' ritenuta partecipe all'associazione di tipo mafioso da quest'ultimo capeggiata, nella quale la aveva iI compito di riciclare il danaro proveniente dalle attivita' illegali del... omissis 2)...omissis...,): meglio noto come "...omissis...,", Legato al clan... omissis...„ indagato per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.). 3)...omissis...,: legato al ...omissis..., di Scafati, e' stato tratto in arresto per associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.). 4) ...omissis...,: moglie di... omissis...„ detenuto per detenzione .e spaccio di sostanze stupefacenti con una condanna di reclusione di anni 6 e mesi 8, gia' appartenente al clan da Scafati e fratello di ...omissis..., detti ...omissis...," gravati anche loro da precedenti per traffico di sostanze stupefacenti; i fratelli della stessa, ...omissis..., ...omissis...„ sono ritenuti partecipi del clan di Boscoreale (NA) e segnalati alla banca dati Interforze per reati di associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti. 5)...omissis...,: condannato per associazione e traffico di sostanze stupefacenti e ritenuto partecipe al clan camorristico riconducibile a ...omissis..., omissis... di Scafati. 6) ...omissis...,: ritenuto affiliato al clan ...omissis..., prima e a quello dei poi, alias "...omissis...,". 7) ...omissis...,: segnalato alla banca dati interforze per ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, fabbricazione e detenzione di armi esplodenti, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, tratto in arresto anche per evasione. Tali elementi hanno messo in rilievo una grave disfunzione gestionale di una importante attivita' demandata alla "macchina comunale", quale quella del contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, risultata affetta da ritardi e incertezze che ne pregiudicano l'efficacia con riverberi negativi sul buon andamento degli uffici e sul puntuale assolvimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge. (pagg. 94, 121 della relazione). Collusioni in materia di appalti In merito ai legami tra i clan scafatesi e quelli casertani appare significativo quanto riferito dal Presidente vicario della Corte di Appello di Salerno, nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'anno 2016: "nel comprensorio dell'agro-nocerino-sarnese risultano attivi i seguenti sodalizi criminali: clan Matrone, operante nella citta' di' Scafati, impegnato in seguito alla cattura del "Capo" ...omissis...„ avvenuta nel 2012, nell'individuazione di una leadership allo scopo di continuare a gestire attivita' illecite quali usura, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti, nonche', relativamente alla citta' di Scafati, ad intervenire nella gestione degli appalti pubblici facendo confluire interessi criminali ed economici, essendo stata riscontrata la partecipazione alle gare di ditte provenienti dall'area casertana ricadente sotto l'influenza del clan ...omissis.... Inoltre, a conferma di quanto sopra riferito in tema di gestione degli appalti, si evidenziano ulteriori aspetti emersi dagli atti della Commissione, relativi anche alla precedente consiliatura, sempre con ...omissis..., quale sindaco. In particolare l'attivita' della Commissione ha consentito, altresi', di riscontrare anche gli esiti investigativi, acquisiti dal Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e dalla Squadra Mobile di Salerno, nell'ambito di pregresse attivita' investigative svolte sul territorio di Scafati tra gli anni 2010 e 2012, incardinate nei procedimenti penali n. 6570/10/21, n. 335/12/21, n. 4660/2012/21, n. 940/2011/46, n. 1209/2012/46 e n.609/2012/46, iscritti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e compendiati in una nota congiunta, rassegnata in data 27.01.2016, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e da questa trasmessa in data 2 febbraio 2016 a quest'Ufficio. In relazione al riscontrato condizionamento delle procedure di appalto del comune di Scafati da parte di imprese collegate alla criminalita' organizzata e per meglio comprendere gli equilibri che sottendono le alleanze tra gli ambienti criminali e quelli imprenditoriali, si ritiene significativo evidenziare il contenuto di una conversazione ambientale intercettata dalla Squadra Mobile di Salerno in data 15.03.2010, intercorsa tra i fratelli imprenditori ...omissis..., (quest'ultimo all'epoca titolare della ditta... omissis...,.) e... omissis...„ soggetto gravato da pregiudizi penali, gia' sottoposto all'obbligo della Sorveglianza Speciale e ritenuto vicino al cosiddetto "...omissis...," di Scafati. La conversazione ambientale, veniva intercettata nell'ambito dell'attivita' investigativa finalizzata alla cattura dell'allora latitante scafatese, ...omissis..., (ricordiamo inserito nell'elenco dei primi trenta ricercati). Gli interlocutori, nel far esplicito riferimento a quest'ultimo e allo stretto legame esistente con i cosiddetti "casalesi", riferivano testualmente: -...omissis...,: "...per esempio a Casal di Principe si deve fare il movimento....va lui, personalmente, no? Come il casale viene qua! Hai capito o no?" -...omissis...,: "e quando va lui, il rispetto, il rispetto eh...nessuno si permette di dire no insomma" "se va a Casale ...per esempio...se ci sta per esempio il...che comanda a Casale no? ...dice - ...omissis..., fammi questo piacere...quello va a farlo, poi lui chiama a quello e gli dice "fammi il piacere"....quello prende e viene qua.....fra di loro, hai capito, si fanno questi.....perche' tu quando vedi....quando succede qualcosa....buttano sempre "u'zellone" Dalla conversazione si rileva che, nella sostanza, la forza del sodalizio scafatese, certamente qualificata dal prestigio criminale era nota anche ai "casalesi", i quali nell'ottica di completamento del loro disegno strategico "d'infiltrazione economica", mediante le ditte a loro collegate, individuavano territorialmente il sodalizio criminale riconducibile a...omissis..., I, quale referente e "testa di ponte" per l'attuazione del loro piano. Peraltro contribuisce a riscontrare nel senso quanto su evidenziato, l'attivita' investigativa svolta da personale della Sezione Anticrimine del ROS di Salerno, che nell'ambito del procedimento penale n. 743/2011, finalizzato alla cattura dell'allora latitante...omissis...„ documentava in data 13.12.2011, il viaggio di'...omissis...„ in San Cipriano d'Aversa (CE), localita' ove si recava unitamente a...omissis...„ noto pregiudicato scafatese per accedere all'interno di un'abitazione sita a San Cipriano d'Aversa (CE) di proprieta' della convivente di ...omissis..., noto pregiudicato dell'area casertana con precedenti per associazione di tipo mafioso, nonche' cugino di... omissis...,, noto imprenditore edile indagato per associazione di tipo mafioso e per violazione delle norme edilizie e sugli appalti pubblici (pagg. 144 e seg. della relazione). In un appunto investigativo della Squadra Mobile di Salerno, datato 09.09.2011, citato nella nota congiunta, venivano anche riportati fatti relativi a rapporti di pubblici amministratori di Scafati e in particolare dell'allora Sindaco ...omissis..., con imprese collegate ad organizzazioni operanti nell'area geografica controllata dall'organizzazione camorristica denominata "...omissis...,". In tale contesto, emergeva, oltre alla figura dell'allora neo Segretario Comunale di Scafati, ...omissis...„ anche quella dell'architetto ...omissis...„ Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e stretta collaboratrice del Segretario Generale (pag. 147 della relazione). Ulteriore evidenza della "permeazione" subita dall'Ente rispetto alla "pervasivita'" dell'azione dei clan camorristici, e' altresi' confermata dal seguente ulteriore riscontro concernente... omissis...,. Invero, l'esame della copiosa documentazione afferente l'elencazione dei numerosi lavori pubblici effettuati nel Comune di Scafati ha fatto emergere la figura dell'architetto. .. omissis...„ iscritto all'albo degli architetti della provincia di Caserta, in ordine alle fasi esecutive dei "Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Santa Maria La Carita'", aggiudicati con Determina n. 51 del 18/06/2012, dal Servizio Gare e Contraili, alla ditta ...omissis..., con sede ad Angri (SA) per un importo pari ad € 470.986,13, oltre IVA. Al suddetto professionista viene conferito, dal Dirigente dei Lavori Pubblici, l'incarico di Direttore dei lavori con Determinazione dirigenziale n. 331 datata 08.08.2012, a seguito di individuazione da parte di un "consiliorum", ovvero un "seggio" che, con verbale n. 1 del 06.08.2012, lo individuava tra i professionisti iscritti nella "short list", per i migliori titoli posseduti. L'importo per la prestazione e' di € 7.951,00. Nel merito, e sul conto dell'architetto... omissis...„ iI GIP del Tribunale di Napoli - Ufficio VIII -, ...omissis...„ in data 21.09.2015, a seguito di un'articolata attivita' investigativa incardinata nell'ambito del procedimento penale n.9856/2015 P.M. e n.24451/2015 GIP, condotta dal Reparto Anticrimine del ROS di Napoli e dalla Squadra Mobile di Caserta, emetteva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere n. 416/2015 OCC, essendo emersi indizi di colpevolezza in ordine alla sua vicinanza, in qualita' di professionista, rispetto alle esigenze del "...omissis...," , riconducibile al gruppo di ...omissis..., (pag. 162 della relazione). Appalto per la realizzazione del Polo Scolastico Venendo ora all'altro settore strategico, gia' evidenziato in precedenza, inerente gli appalti di opere pubbliche, si richiama l'importante appalto relativo alla realizzazione del Polo Scolastico dell'importo di circa 9 milioni di euro. L'intera procedura e' stata caratterizzata da comportamenti omissivi, irrituali, totalmente difformi alla normativa di settore, che hanno determinato una sostanziale turbativa d'asta, "aprendo" l'appalto a prevedibili incertezze esecutive ed alla possibilita' di significative varianti; il tutto in spregio alle dovute e necessarie attivita' di verifica atte a garantire ed a tutelare la Stazione Appaltante. Tale situazione ha, in concreto, determinato l'insostenibilita' dell'appalto, il potenziale rischio di contenzioso ed il sicuro spreco di circa 9 mln di finanziamenti comunitari. Anche per tale opera, peraltro, si e' avuto riscontro della permeabilita' dell'Ente nei confronti della criminalita' organizzata, sin dalla fase di progettazione dell'opera (al riguardo si e' gia' riferito dell'avvenuta assegnazione della progettazione dell'intervento... omissis..., riconducibile all'architetto... omissis...„ di cui sono emersi i rapporti con il gruppo criminale denominato "clan ...omissis... a seguito del citato provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Napoli n.166/2016 OCC). Nel merito specifico dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del Polo Scolastico effettuata in favore della...omissis...,., dagli accertamenti svolti dalla Commissione e' emerso che tale societa' e' riconducibile agli imprenditori... omissis..., di Boscoreale e in particolare all'imprenditore ...omissis..., amministratore unico della. .. omissis...„ nei cui confronti nel 2010 la Prefettura di Napoli ha emesso interdittiva antimafia, poiche' era stata evidenziata l'esistenza di rapporti di cointeressenza tra il ...omissis..., e la criminalita' organizzata. In data 09/05/2012, il Consiglio di Stato con sentenza n. 2678/2012, a riforma del TAR Campania datata 13/12/2011, liberava dal provvedimento interdittivo la suddetta societa'. Per quanto concerne i legami tra la ...omissis..., (aggiudicataria dell'affidamento del POLO SCOLASTICO) e l'Amministrazione comunale, risultano significative le dichiarazioni di...omissis...„ componente del consiglio comunale di Scafati, che nel corso dell'audizione in data 31/05/2016, riferisce che: "...conosco...omissis..., agente immobiliare che credo operi per la ...omissis...,...omissis...,. Mi risulta che da tempo il ...omissis..., e' in affari con... omissis...,, ...omissis...„ l'ex assessore ...omissis..., nonche'... omissis...,, staffista e uomo di fiducia del Sindaco. Costoro si occupano di individuare possibili speculazioni edilizie ed il...omissis..., si occupa di formalizzare le transazioni immobiliari attraverso l'agenzia per cui opera. A costoro sono anche legati alcuni imprenditori edili tra cui... omissis..., di Boscoreale, padre dei gemelli e titolare della... omissis..., appaltatrice del Polo Scolastico...". A riscontro di quanto dichiarato dal... omissis...,, concreti elementi indiziari sui suddetti rapporti interpersonali tra...omissis...„ ...omissis..., e...omissis...„ finalizzati a "sbloccare" i pagamenti sull'avanzamento dei lavori del POLO SCOLASTICO, grazie all'intervento di ...omissis..., sul fratello sindaco, risulterebbero chiaramente emergere nell'ambito del proc. pen. n. 8679/14/44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA), stralciato nel proc. pen. n. 4660/12 iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno D.D.A., coperto da segreto investigativo. Nel merito delle procedure amministrative curate dal comune di Scafati per la realizzazione del Polo Scolastico di Via Oberdan, la Commissione rileva che si e' potuto appurare innanzitutto l'illogicita' dei comportamenti della societa' di Verifica, del RUP e dell'Amministrazione comunale che, in prima istanza, e correttamente, evidenziano la non conformita' della progettazione presentata dalla... omissis...,, difforme sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo dal progetto definitivo posto a base di gara, validano negativamente la progettazione e conseguentemente avviano la procedura di rescissione contrattuale per grave inadempimento dell'Impresa aggiudicataria. Successivamente, noncuranti dello stravolgimento della nuova progettazione presentata dalla ...omissis..., rispetto a quella posta a base di gara e rispetto alla stessa offerta della... omissis..., in fase di gara, verificano positivamente il progetto e, soprattutto, validano e approvano un progetto che presenta sostanziali variazioni rispetto a quello definitivo posto a base di gara (in totale difformita' rispetto a quanto stabilito dall'art. 169, c. 4 del D.P.R. 297/2010). Tali comportamenti, illogici, irrituali, totalmente difformi alla normativa hanno determinato una significativa turbativa d'asta, validata dal RUP ed approvata dall'Amministrazione comunale, per un importo di circa € 9mln di finanziamenti FESR (il piu' cospicuo finanziamento del programma Piu' Europa del Comune di Scafati, il piu' significativo obiettivo dell'Amministrazione) (pagg.165 e seg. della relazione). Appalto per la riqualificazione dell'area ex COPMES Con riferimento alla procedura di appalto finalizzata alla riqualificazione urbanistica condotta nell'area ex ...omissis..., dalla ...omissis..., (altra partecipata del Comune), ma comunque sempre sotto l'egida dell'Ente, la stessa risulta significativamente alterata con evidenti difformita' normative ed illegittimita' procedurali con l'aggravante della permeazione, tra gli aggiudicatari dell'appalto, di un'impresa direttamente espressione economica del "...omissis...," A seguito dell'aggiudicazione viene predisposto il contratto d'appalto Rep. n. 169 del 30/07/2013 tra la ...omissis..., e l'aggiudicataria. Il contratto, rogato dal Segretario Generale del Comune di Scafati, vede come contraente la ...omissis..., nella persona del Presidente p.t e dall'altra l'amministratore unico della... omissis...„ impresa capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito con atto del notaio ...omissis..., Rep. 4656 del 01/07/2013, tra essa medesima e le imprese mandanti ...omissis..., nonche' le imprese ausiliari...omissis..., pagg.206 e seg. della relazione). Nel merito la Commissione precisa che la societa'... omissis...,, all'epoca dell'appalto era amministrata da ...omissis..., ma di fatto e' riconducibile a... omissis...„ imprenditore contiguo e poi pienamente inserito nel clan ... omissis.... A riscontrare sotto il profilo giudiziario tali affermazioni contribuisce il provvedimento di applicazione della misura cautelare in carcere n.191/2016 OCC, emesso in data 3.05.2016, dal GIP deI Tribunale di Napoli - Sezione 23, ...omissis..., nei confronti di... omissis...„ indagato nell'ambito del procedimento penale n.48244/2014 R.G.N.R. e n.11205/2016 R.G.G.I.P. "per aver partecipato nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad un'associazione di tipo mafioso denominata clan ...omissis..., promossa e diretta da... omissis...,, ...omissis...„ ...omissis...„ che operando prevalentemente sull'intera area della provincia di Caserta, ma anche altrove, si avvaleva della forza intimidatoria del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omerta' che ne deriva, per la realizzazione degli scopi di cui all'art.416 bis c.p. comma 1,2,3,4,5 e 6. In particolare per aver: - messo a disposizione di... omissis...„ durante la latitanza di quest'ultimo le sue abitazioni, nonche' alcuni locali nella sua disponibilita' per procurare incontri clandestini per lo...omissis..., e i suoi famigliari; - erogato somme di denaro in contanti, allo...omissis...„ senza causale alcuna, al solo scopo di finanziare il clan retto dallo... omissis..., stesso; - costituito una societa' di capitali, fra cui con certezza la... omissis...,., amministrata da persone di comodo a lui riconducibili, grazie alle quali partecipava a gare d'appalto, aggiudicategli grazie all'intervento diretto dello...omissis...„ i cui proventi venivano in parte riversati al clan dei casalesi in maniera costante, cosi' contribuendo in modo continuativo a fornire apporto economico con cui finanziare le casse del clan e quella della famiglia... omissis...,"; - turbato mediante minaccia il pubblico incanto indetto dal Comune di Aversa per l'affidamento del servizio di progettazione, costruzione e gestione dell'area PIP di Aversa, contribuendo cosi' in maniera decisiva a farlo affidare alla societa'... omissis... Il GIP nel richiamato provvedimento cautelare ha esaminato anche la posizione de...omissis..., 1, indagato nell'ambito dello stesso procedimento penale in qualita' di legale rappresentante della...omissis...,. per aver concorso con altri, alle operazioni di turbamento del pubblico incanto di cui al paragrafo precedente, sapendo che la gara era stata di fatto condizionata dal ...omissis..., per conto dello...omissis...,. Inoltre, il Giudice nel descrivere la condotta del legale rappresentante della societa' ...omissis..., ricordiamo aggiudicataria (nell'ambito di un raggruppamento d'imprese) dei lavori di riqualificazione dell'area "ex Copmes", affermava: "che il... omissis..., sia un amministratore meramente formale della societa', emerge con evidenza"..."egli e' una testa di legno che firma cio' che il ...omissis..., decide". (pag. 76 OCC) Mancati controlli sulle societa' partecipate Relativamente ai rapporti tra il Comune e le sue partecipate, si e' riscontrata la carenza dei controlli attivati dall'Ente, circostanza confermata dal dirigente competente, dott., ...omissis..., il quale sul punto ha dichiarato, in coerenza con le precedenti dichiarazioni, a questa Commissione quanto segue: «Rappresento che nel periodo di incarico dirigenziale le pressioni e le vessazioni del Sindaco e del Segretario Generale si sono amplificate. Le finalita' concernevano, in particolare, l'alleggerimento dei controlli che avrei dovuto esercitare sulle partecipate» (pag.235 della relazione). Per cio' che concerne in particolare ...omissis..., (Societa' partecipata al 100% dal Comune) il predetto Responsabile dichiarava nel corso delle audizioni che, anche in tal caso, egli si limitava ad una semplice presa d'atto dell'intera attivita' e dei relativi bilanci dell'...omissis..., in violazione degli obblighi di legge. Tale circostanza trova ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese dal direttore della Societa' ...omissis..., che testualmente riferisce: "...non c'e' una procedura standardizzata di controllo esterno poiche' non viene redatto alcun documento formale che consente di risalire ad un controllo". Per quanto concerne il settore strategico della riscossione dei tributi, si ricorda la vicenda, sopra delineata, relativa alla mancata rimozione dei pannelli di pubblicita' mortuaria a vantaggio delle note imprese di pompe funebri... omissis..., da cui traspare il netto condizionamento dell'Ente nel regolare adempimento di procedure amministrative quando sono in contrasto con gli interessi della criminalita' organizzata. In definitiva gli apparati politici e la struttura amministrativa risultano coinvolti in forme di connivenze e cointeressenze con esponenti della criminalita' organizzata di tipo mafioso, rendendo, in tal modo, permeabile l'Ente agli interessi speculativi dei gruppi di potere criminale. Tali elementi hanno determinato, come riscontrato dalla Commissione, forme di condizionamento e alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi, comprovate da gravi disfunzioni gestionali, da procedure amministrative illegittime, da inefficienze dei servizi ed alterazione di procedure di affidamento di lavori e servizi. Le anzidette patologie dell'azione amministrativa hanno trovato significativa conferma negli ulteriori sviluppi investigativi, soprariportati, forniti dal Procuratore della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia successivamente alla Relazione, e da ultimo in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 ottobre 2016, convocato ai sensi del comma 3 dell'articolo 143 T.U.E.L. Il quadro sopradelineato, emerso dall'esame della copiosa documentazione presente agli atti e dalla completa relazione della Commissione, e' stato condiviso in sede del predetto Comitato, i cui partecipanti hanno unanimemente ritenuto che le situazioni esaminate sono sintomatiche di condizionamenti. Tanto premesso lo scrivente, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritenendo sussistenti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000 in virtu' dell'attenta, approfondita e complessa disamina degli elementi acquisiti dalla Commissione, confortati anche dalle nuove risultanze investigative e dalle valutazioni condivise durante i Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, rimette alle valutazioni dell'Onorevole S.V. l'intera documentazione. IL PREFFETTO (Malfi) Parte di provvedimento in formato grafico