Allegato 1 Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi 1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC» 1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE. 1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto, per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi. 1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovra' considerare le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di riferimento. 1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE la modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto gia' in corso di incentivazione. 1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. 1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS" 2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile: a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative; b) la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtu' del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto. 2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile (espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi. 2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'. 2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto. 2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita' e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche' caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di presentazione dell'istanza. 2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento. 2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati. 2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS. 2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo' essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione. 2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto. 2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. 3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi 3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5. 3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu', entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. 3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilita' del progetto realizzato. 3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a 10.000. 4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti 4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000: a) informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolte nell'ambito del progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente; b) informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito; c) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente: 1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa documentazione progettuale significativa; 2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati; 3. nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti; 4. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il risparmio previsto, la descrizione dell'algoritmo di calcolo del risparmio e della strumentazione utilizzata, depurando i consumi, tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori non correlati al progetto. Nel caso dei PS, la descrizione deve riportare anche la metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato dal GSE; 5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei consumi post intervento; 6. l'indicazione dei costi relativi all'installazione delle apparecchiature di misura dedicati ai singoli interventi. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi; 7. a fini statistici e secondo quanto indicato al punto 4.2, stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso; d) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente; e) documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento; f) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche' dell'Unione europea o di organismi internazionali; g) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza; h) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva. 4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica: a) opere murarie e assimilate; b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera; c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto; d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento; e) gli oneri finanziari e i costi indiretti. 4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto. 5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi 5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. 5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita' tra diverse forme di incentivo. 5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto e' tenuto a trasmettere: a) documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto; b) matricola dei misuratori installati; c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati. 6. Dimensione minima dei progetti 6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. 6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP. 6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. 7. Documentazione da conservare e controlli a campione 7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto. 7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. 8. Diagnosi Energetiche 8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto titolare del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2. 8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.