Allegato 1
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo «PC»
1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del
"progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza
energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze
caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post
intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi
di energia primaria, in conformita' al PC e al programma di misura,
predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e
approvato dal GSE.
1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al
punto 1.1 sia costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno
essere caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile
(espressa in anni) secondo quanto indicato nella Tabella 1, al fine
di essere ricompresi in un medesimo progetto, per il quale il
soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta dei
Certificati Bianchi.
1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il
proponente dovra' considerare le misure dei consumi relative ad un
periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del
progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni
caso il proponente del progetto e' tenuto ad effettuare una analisi
atta ad identificare i parametri di funzionamento che influenzano il
consumo dei sistema oggetto di intervento.
Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad
un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano
rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre una
ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati
misurati.
Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e,
dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione
ante intervento, il consumo di baseline e' pari al consumo di
riferimento.
1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto
che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti gia' in
corso di incentivazione, il proponente dovra' sottoporre al GSE la
modifica del progetto gia' approvato e la contestuale proposta di un
unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma
di misura. La modifica progettuale, in ogni caso, non comporta
ulteriori variazioni (e.g. baseline, vita utile, etc.) al progetto
gia' in corso di incentivazione.
1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilita', le informazioni
di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del
progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
1.6. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto
proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente
decreto.
1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve
rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC,
trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde
efficacia.
1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati
per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi
a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura, o
comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione
del progetto.
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"
2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del
"progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del
presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare,
presso uno o piu' stabilimenti, edifici o siti comunque denominati
per cui sia dimostrabile:
a) la ripetitivita' del progetto, ovvero degli interventi che lo
compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
b) la non convenienza economica dell'investimento per
l'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi, a
fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi
ottenibili in virtu' del risparmio energetico conseguibile dalla
realizzazione del progetto.
2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia
costituito da piu' interventi, questi ultimi dovranno essere
caratterizzati dalla medesima durata del periodo di vita utile
(espressa in anni), al fine di essere ricompresi in un medesimo
progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al
GSE per la richiesta dei Certificati Bianchi.
2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1,
lettera b) e' approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e
ai sensi delle quali puo' essere presentato il progetto. Tale elenco,
pubblicato sul sito istituzionale del GSE, e' aggiornato
periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
b). Ai soggetti ammessi al meccanismo e' comunque data la
possibilita' di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla
valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i
soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia
da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilita' in
relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di
riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti
alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione
standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per
la determinazione dell'errore campionario e la sua entita'.
2.4. Il risparmio conseguibile dal PS e' rendicontato sulla base
di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo
campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che
caratterizzano il progetto, e gli interventi che lo compongono, sia
nella configurazione ex ante sia in quella post intervento, in
conformita' ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal
GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato e' applicato
estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione
rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito
del progetto.
2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente
rappresentativo sia della configurazione precedente sia di quella
successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosita'
e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonche'
caratterizzato da una numerosita' in grado di garantire un
determinato livello di confidenza e un valore dell'errore campionario
definito a priori per ogni tipologia di PS e verificato in sede di
presentazione dell'istanza.
2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere
considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi
relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla
realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno
giornaliera. In ogni caso il proponente e' tenuto ad effettuare una
analisi atta ad identificare i parametri di funzionamento che
influenzano il consumo dei sistema oggetto di intervento.
2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure
relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori
siano rappresentative dei consumi annuali, sara' possibile proporre
una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati
misurati.
2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare
e le modalita' di misura di cui al presente capitolo, sono indicati
nell'ambito della presentazione del PS.
2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilita' della richiesta
di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente
Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
2.10. Il contenuto dei PS puo' essere aggiornato sulla base
dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto
direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente
decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale
del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di
obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che puo'
essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
2.11. L'esito dell'istruttoria e' comunicato al soggetto
proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del
presente decreto.
2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono
contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile
degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il
programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data
di avvio della realizzazione del progetto.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art.
10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti
proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di
certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito
rispettivamente «RC» e «RS»), dei risparmi conseguiti dal progetto,
unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti
secondo quanto previsto al capitolo 5.
3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al piu',
entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni
inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le
informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per
l'ammissibilita' del progetto realizzato.
3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio
annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati
risparmi, e' possibile proporre, in sede di presentazione del PC,
periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni
semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia
almeno pari a 5.000, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali,
qualora il numero di Certificati Bianchi di ogni RC sia almeno pari a
10.000.
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei
progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilita', le
informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000:
a) informazioni relative al soggetto proponente (nome o ragione
sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolte nell'ambito del
progetto) e del soggetto titolare, qualora diverso dal proponente;
b) informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque
denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice
catastale, attivita' ivi svolte nell'ambito del progetto, codice
ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al
titolare dell'impianto o del sito;
c) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione,
contenente:
1. la descrizione dettagliata del progetto, con riferimento alle
tipologie di intervento che lo compongono, ivi inclusa la relativa
documentazione progettuale significativa;
2. la proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei
risparmi energetici addizionali, esplicitando i criteri adoperati;
3. nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fini della
standardizzazione dei risparmi energetici conseguiti;
4. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare
per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi il
risparmio previsto, la descrizione dell'algoritmo di calcolo del
risparmio e della strumentazione utilizzata, depurando i consumi,
tramite adeguati aggiustamenti, dagli eventuali effetti di fattori
non correlati al progetto. Nel caso dei PS, la descrizione deve
riportare anche la metodologia adottata per l'estensione delle
risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo
all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto
approvato dal GSE;
5. la misura dei consumi energetici nella situazione ante
intervento e la stima dei consumi post intervento;
6. l'indicazione dei costi relativi all'installazione delle
apparecchiature di misura dedicati ai singoli interventi. Nel caso
dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica
dell'investimento relativo all'installazione di misuratori dedicati
ai singoli interventi;
7. a fini statistici e secondo quanto indicato al punto 4.2,
stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza
energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del
progetto stesso;
d) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto
dell'intervento, ove presente;
e) documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei
sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di
efficienza energetica e il progetto di riferimento;
f) dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di
qualunque natura gia' concessi al medesimo progetto da parte di
amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonche'
dell'Unione europea o di organismi internazionali;
g) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non
e' stato ancora stato realizzato alla data di presentazione
dell'istanza;
h) nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare
del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile
per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi
dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione
comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito
deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del
progetto e puo' essere soggetto a verifica in sede ispettiva.
4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto
di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci,
esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento
di efficienza energetica:
a) opere murarie e assimilate;
b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o
posa in opera;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei
consumi energetici nell'attivita' svolta attraverso gli impianti o
negli immobili facenti parte dell'unita' produttiva interessata dal
programma la cui disponibilita' sia riferibile esclusivamente al
soggetto titolare del progetto;
d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da
realizzare, alle attivita' di direzione dei lavori, di collaudo e di
sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.
4.3. Il GSE puo' richiedere, se del caso, ulteriori informazioni
e documentazione finalizzata a una piu' approfondita valutazione
della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi
definiti dal presente decreto.
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi
5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere
conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato
in fase di valutazione del PC o PS.
5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e
certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria
responsabilita', che i progetti per i quali si richiede la verifica e
certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformita' al
dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e
integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilita'
tra diverse forme di incentivo.
5.3. Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto e'
tenuto a trasmettere:
a) documentazione attestante la data di prima attivazione del
progetto;
b) matricola dei misuratori installati;
c) matricole/codici identificativi dei principali componenti
installati.
6. Dimensione minima dei progetti
6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 5 TEP.
6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del
periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non
inferiore a 10 TEP.
6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui
ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei
Certificati Bianchi.
7. Documentazione da conservare e controlli a campione
7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del
presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi
siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal
presente decreto.
7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i
soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni
pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel
progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro
di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella
documentazione inviata al GSE, nonche' il rispetto delle disposizioni
di cui al presente decreto.
8. Diagnosi Energetiche
8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da
diagnosi energetica eseguita in conformita' all'Allegato 2 del
decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del
corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento,
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24
dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la
copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE
S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto titolare del progetto
allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto
notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante il diritto a
godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al
punto 8.2.
8.2. Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia
un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.