(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
            CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INNOVATIVITA' 
 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per
una specifica indicazione, la sua ammissione alla  rimborsabilita'  e
il  possibile  riconoscimento  della  innovativita',  pur   basandosi
sostanzialmente sulle stesse evidenze,  rappresentano  tre  procedure
distinte, tra le quali non esiste una consequenzialita' automatica. 
    I    principali    obiettivi    della    normativa    riguardante
l'innovativita' dei farmaci sono da  un  lato  quello  di  garantire,
armonizzandolo sul territorio nazionale, un rapido accesso a  farmaci
che possiedono un chiaro valore terapeutico  aggiunto  rispetto  alle
alternative  disponibili,  e  dall'altro  quello  di  incentivare  lo
sviluppo di farmaci che offrano sostanziali benefici terapeutici  per
i pazienti. 
    Pur riconoscendo che ogni nuova terapia potrebbe possedere  delle
caratteristiche di innovativita' diverse  ed  aggiuntive  rispetto  a
quanto previsto dai suddetti criteri,  l'AIFA,  previo  parere  della
CTS, stabilisce che per l'attribuzione del carattere di innovativita'
sia necessaria la dimostrazione di  un  valore  terapeutico  aggiunto
(rispetto alle altre terapie  disponibili)  nel  trattamento  di  una
patologia grave (intesa come una  malattia  ad  esito  potenzialmente
mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga  il
paziente in pericolo di vita o che  causi  disabilita'  in  grado  di
compromettere significativamente la qualita' della vita). 
    L'AIFA ritiene che il modello di  valutazione  dell'innovativita'
debba essere unico per tutti  i  farmaci  ma  che  potra'  prevedere,
qualora si rendesse necessario, l'utilizzo  di  ulteriori  indicatori
specifici. 
    Il modello proposto prevede un approccio  multidimensionale,  che
tenga conto di tre elementi fondamentali: 
      1. il bisogno terapeutico; 
      2. il valore terapeutico aggiunto; 
      3. la qualita' delle prove ovvero  la  robustezza  degli  studi
clinici; 
1) BISOGNO TERAPEUTICO 
    Il bisogno terapeutico e' condizionato  dalla  disponibilita'  di
terapie per la patologia in oggetto ed indica  quanto  l'introduzione
di una nuova terapia sia necessaria per dare risposta  alle  esigenze
terapeutiche di una popolazione di pazienti. 
    Ai  fini  del  riconoscimento  dell'innovativita',   il   bisogno
terapeutico puo' essere graduato in cinque livelli: 
      Massimo: assenza  di  opzioni  terapeutiche  per  la  specifica
indicazione; 
      Importante:  presenza  di  alternative  terapeutiche   per   la
specifica  indicazione,  ma  che  non  producono  impatto  su   esiti
clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto; 
      Moderato: presenza di alternative terapeutiche per la specifica
indicazione  con  impatto   valutabile   come   limitato   su   esiti
riconosciuti come  clinicamente  rilevanti  e/o  con  un  profilo  di
sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente; 
      Scarso: presenza di una o piu' alternative terapeutiche per  la
specifica indicazione con impatto valutabile come  elevato  su  esiti
riconosciuti  come  clinicamente  rilevanti  e  con  un  profilo   di
sicurezza favorevole; 
      Assente: presenza di alternative terapeutiche per la  specifica
indicazione in grado di modificare la storia naturale della  malattia
e con un profilo di sicurezza favorevole. 
2) VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO (1) 
    Il valore terapeutico aggiunto e'  determinato  dall'entita'  del
beneficio  clinico  apportato  dal  nuovo   farmaco   rispetto   alle
alternative disponibili, se esistenti,  su  esiti  riconosciuti  come
clinicamente rilevanti e validati per la patologia in oggetto. 
    Ai  fini  del   riconoscimento   dell'innovativita'   il   valore
terapeutico aggiunto puo' essere graduato in cinque livelli: 
      Massimo: maggiore efficacia dimostrata  su  esiti  clinicamente
rilevanti   rispetto   alle   alternative    terapeutiche    (qualora
disponibili). Il farmaco  e'  in  grado  di  guarire  la  malattia  o
comunque di modificarne significativamente la storia naturale; 
      Importante: maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente
rilevanti,  o  capacita'  di  ridurre  il  rischio  di  complicazioni
invalidanti   o   potenzialmente   fatali,   o   migliore    rapporto
rischio/beneficio (R/B) rispetto alle  alternative,  o  capacita'  di
evitare il ricorso a procedure cliniche ad alto rischio.  Il  farmaco
modifica la storia naturale della malattia in una sottopopolazione di
pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio clinicamente rilevante,
ad esempio in termini di qualita' della vita e di  intervallo  libero
dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
      Moderato: maggiore efficacia di entita' moderata  o  dimostrata
in alcune sottopopolazioni di pazienti o su esiti  surrogati,  e  con
effetti limitati sulla qualita'  della  vita.  Per  condizioni  nelle
quali sia ammissibile l'assenza di un comparatore, disponibilita'  di
evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B  piu'
favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
      Scarso: maggiore efficacia che, tuttavia, e'  stata  dimostrata
su esiti non clinicamente rilevanti oppure risulta di scarsa entita'.
Vantaggi minori (ad esempio via di somministrazione piu'  favorevole)
rispetto alle alternative terapeutiche disponibili; 
      Assente: assenza di un beneficio  clinico  aggiuntivo  rispetto
alle alternative terapeutiche disponibili. 
3) QUALITA' DELLE PROVE 
    La corretta valutazione del potenziale innovativo di  un  farmaco
dipende dalla qualita' delle prove scientifiche  portate  a  supporto
della richiesta. Per la valutazione di questo parametro l'AIFA decide
di adottare il metodo GRADE (Grading of  Recommendations  Assessment,
Development                      and                      Evaluation;
http://www.jclinepi.com/content/jce-GRADE-Series). 
    In base a tale valutazione, la qualita' potra' risultare: 
      Alta; 
      Moderata; 
      Bassa; 
      Molto bassa. 
 
                      PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 
Descrizione del processo 
    La richiesta di riconoscimento  del  requisito  di  innovativita'
dovra' essere sottomessa utilizzando l'apposito modulo predisposto da
AIFA, contenente una guida  sulla  tipologia  di  informazioni  e  la
modalita' di presentazione delle stesse. 
    Per ciascuna richiesta saranno valutati il  bisogno  terapeutico,
il valore terapeutico aggiunto e la qualita' delle prove. Il giudizio
di  innovativita'  sara'  formulato  in  base  al  profilo  derivante
dall'insieme delle valutazioni dei suddetti parametri. 
    Potranno essere considerati innovativi i farmaci ai  quali  siano
stati riconosciuti un bisogno terapeutico  e  un  valore  terapeutico
aggiunto  entrambi  di  livello  "Massimo"  o  "Importante",  ed  una
qualita' delle prove  "Alta".  L'innovativita'  non  potra',  invece,
essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o  di  un
valore terapeutico aggiunto  giudicati  come  "Scarso"  o  "Assente",
oppure di una qualita' delle prove giudicata "Bassa" o "Molto bassa".
Situazioni intermedie saranno valutate caso per caso,  tenendo  conto
del peso relativo dei singoli elementi considerati. 
    Per i farmaci con indicazione per malattie rare, o  comunque  con
tassi di prevalenza ad esse  assimilabili,  nella  valutazione  delle
qualita' delle prove si terra' conto della oggettiva  difficolta'  di
condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza.  In  tali
casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno  terapeutico  e  di
forti  indicazioni  di  un  beneficio  terapeutico  aggiunto,   sara'
possibile attribuire l'innovativita' anche sulla  base  di  prove  di
qualita' "Bassa". 
    Al termine del processo, la CTS predisporra' una breve relazione,
nella quale saranno descritte le valutazioni relative a ciascuno  dei
tre ambiti considerati, e sara' espresso il relativo giudizio finale. 
    I possibili esiti della valutazione sono: 
      riconoscimento  dell'innovativita',  a  cui  saranno  associati
l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo  dei
farmaci  innovativi  oncologici,  i   benefici   economici   previsti
dall'articolo 1, comma 403, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge  di
bilancio 2017) e l'inserimento nei  Prontuari  Terapeutici  Regionali
nei termini previsti dalla normativa vigente (Capo III, articolo  10,
comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189); 
      riconoscimento dell'innovativita' condizionata (o  potenziale),
che  comporta  unicamente  l'inserimento  nei  Prontuari  Terapeutici
Regionali nei termini previsti dalla  normativa  vigente  (Capo  III,
articolo 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189); 
      mancato riconoscimento dell'innovativita'. 
    La  relazione  sara'  comunicata  al  richiedente,   che   potra'
presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione. Al
termine del processo, l'esito finale e la relativa valutazione  della
CTS saranno rese pubbliche sul portale dell'AIFA. Il richiedente,  in
fase di compilazione del modulo, potra' chiedere  l'esclusione  dalla
pubblicazione di eventuali dati sensibili. 
    Come  stabilito  dall'articolo  1,  comma  402,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di  bilancio  2017),  il  riconoscimento
dell'innovativita' ed i benefici conseguenti hanno una durata massima
di trentasei mesi.  La  permanenza  del  carattere  di  innovativita'
attribuito ad  un  farmaco  sara'  riconsiderata  nel  caso  emergano
evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. In ogni caso,  per  i
farmaci ad innovativita' condizionata sara' obbligatoria  almeno  una
rivalutazione a 18 mesi dalla sua concessione. 
    In presenza di evidenze che smentiscano  quelle  che  ne  avevano
giustificato  il  riconoscimento  o  ne   ridimensionino   l'effetto,
l'innovativita' non potra' essere confermata, e i  benefici  ad  essa
connessi decadranno, con conseguente avvio di una nuova  negoziazione
del prezzo e delle condizioni di rimborsabilita'. 
    Nella rivalutazione di farmaci ad innovativita' condizionata,  la
disponibilita' di nuove evidenze che venissero valutate positivamente
dalla CTS potra' portare al riconoscimento dell'innovativita'  piena,
con il conferimento dei benefici  per  il  tempo  residuo  di  durata
prevista. 
Farmaci «first in class» e «followers» 
    Si  stabilisce  che  i  benefici  associati   al   riconoscimento
dell'innovativita' abbiano la  durata  massima  di  36  mesi  per  il
farmaco first in class,  mentre  eventuali  followers  che  venissero
riconosciuti come innovativi potranno  beneficiarne  per  il  periodo
residuo. 
    Il presente documento  potra'  essere  oggetto  di  integrazioni,
aggiornamenti e revisioni in tempi successivi. 

(1) Per i farmaci oncologici il gold  standard  e'  la  sopravvivenza
    globale (Overall Survival - OS). La mancanza di dati di OS dovra'
    essere adeguatamente giustificata e,  in  relazione  al  tipo  di
    neoplasia ed al setting terapeutico, potranno essere  considerati
    la  sopravvivenza  libera   da   progressione   (Progression-Free
    Survival  -   PFS),   la   sopravvivenza   libera   da   malattia
    (Disease-Free Survival - DFS), la durata della risposta  completa
    o altri  esiti  surrogati  di  cui,  anche  in  base  all'entita'
    dell'effetto, sia riconosciuto il valore predittivo di  beneficio
    clinico.   Nella    valutazione    dell'adeguatezza    dell'esito
    selezionato, si  terra'  conto  anche  del  relativo  profilo  di
    tossicita'.